Ai    Ministeri   -   Gabinetto   -
                                  Direzione  generale affari generali
                                  e del personale
                                  Alle     aziende     autonome    ed
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione   (per   il   "comparto"
                                  scuola) -
                                  Gabinetto
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle istituzioni universitarie
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Agli   amministratori  straordinari
                                  delle unita' sanitarie locali
                                  Ai   presidenti   degli   enti  del
                                  Servizio sanitario nazionale
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Agli assessori alla sanita'
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segratariato generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale
                                  AIIU.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  Alle   ragionerie   centrali  dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato

Il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 introduce modifiche
strutturali all'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche
al  fine  di  migliorare,  in  tempi  medio-lunghi, l'efficienza e la
produttivita' dell'azione amministrativa.
 Gli  aspetti  strutturali  su  cui  il  provvedimento incide in modo
sostanziale  riguardano  il  rapporto  di  lavoro,  la  dirigenza, la
contrattazione e la giurisdizione.
 Tale processo di trasformazione della pubblica amministrazione e del
rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  pubblici si accompagna con una
nuova  disciplina  delle  forme di rendicontazione della gestione del
personale e di esplicitazione degli indirizzi gestionali seguiti.
 Detta  disciplina e' rappresentata essenzialmente dalle disposizioni
contenute  nel titolo V "Controllo della spesa", con la previsione di
un  complesso di adempimenti, cui e' tenuto il Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale  dello Stato, che si sostanzia nell'elaborazione
di un conto annuale, nell'evidenziazione delle spese di personale nel
bilancio  di  previsione  e nel conto consuntivo mediante la modifica
degli  allegati,  nell'integrazione  dei  sistemi  informativi, nella
semplificazione delle modalita' di pagamento.
 In  tale contesto finalizzato, tra l'altro, ad acquisire un completo
e  puntuale flusso di informazioni, viene assicurata l'unicita' della
rilevazione,  laddove  all'art.  70 e' sancita l'esclusiva competenza
della   Ragioneria   generale   dello   Stato   nell'acquisizione   e
nell'elaborazione dei flussi finanziari complessivi relativi al costo
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
 Pertanto,  per  effetto  della predetta normativa, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica non
effettua  piu'  l'annuale "Indagine statistica sul pubblico impiego",
di cui all'art. 27 comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
 In   luogo  di  tale  indagine  l'art.  65,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  29 obbliga le amministrazioni pubbliche ad inoltrare
alla  Corte dei conti, tramite la Ragioneria generale dello Stato, un
CONTO  ANNUALE  delle  spese  sostenute  per  il  personale, rilevate
secondo il modello definito dal Ministero del tesoro.
 Tale  modello  si sostanziera' nelle allegate SCHEDE di RILEVAZIONE,
gia'   inoltrate,   in   via   sperimentale.   nel   1992   a  talune
amministrazioni   (comuni,  Ministeri,  aziende  autonome,  enti  del
Servizio sanitario nazionale, Corpi di polizia e Forze armate).
 In  relazione  ai  tempi  ristretti  a  disposizione,  il 1993 viene
considerato  come  anno  ponte  ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo   n.   29;  pertanto,  codeste  amministrazioni  dovranno
compilare   le   allegate   schede,   riferite   all'esercizio  1992,
soprassedendo   per   quest'anno   all'inoltro  della  relazione  sui
risultati  di  gestione  prevista  dall'art.  65  essendo in corso le
necessarie  intese  con la Corte dei conti. Per la trasmissione delle
schede stesse viene fissato come termine il 31 luglio (anziche' il 31
maggio stabilito dalla norma), per consentire l'adozione di opportune
misure organizzative.
 Al  fine di evitare disfunzioni e ritardi che compromettano l'azione
amministrativa,   e  opportuno  ribadire,  anche  in  relazione  alla
responsabilita'  diretta  che il decreto legislativo attribuisce alla
dirigenza  per  la  gestione  finanziaria, tecnica ed amministrativa,
l'assoluta  necessita'  che codeste amministrazioni assumano tutte le
iniziative  possibili  affinche'  siano  in grado di assolvere a tale
significativo adempimento gestionale: la conoscenza della consistenza
del  personale  e delle relative spese e', infatti, essenziale per lo
sviluppo di una politica retributiva e per il controllo del costo del
lavoro.
 Si  ricorda  che,  in carenza della rilevazione e dell'analisi delle
spese,  che  costituiscono il necessario contenuto del conto annuale,
va applicata la sanzione prevista dall'art. 30, comma 11, della legge
5  agosto 1978. n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. U'
di  tutta  evidenza  l'assoluta importanza per la Ragioneria generale
dello  Stato  di  ottenere  la  tempestiva  conoscenza  dei  predetti
elementi    gestionali,   pena   l'impossibilita'   di   fissare   la
disponibilita'  per i rinnovi contrattuali, effettuare la verifica di
cui  al  comma 4 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29, e poter,
quindi, esprimere il proprio avviso in ordine all'autorizzazione alla
sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali e decentrati Non
va, d'altra parte, ignorato che, per effetto del disposto del comma 3
dell'art.  52. nonche' del comma 1 dell'art. 66; dello stesso decreto
legislativo   n.   29,   limitativi   del   principio   della  "spesa
obbligatoria",  la stessa Ragioneria generale dello Stato, in assenza
dello  specifico  flusso di informazioni, avra' l'obbligo di chiedere
la sospensione dell'esecuzione del contratto, stante la necessita' di
accertare il superamento o meno del limite di spesa.
 Inoltre,  i  revisori  dei  conti,  negli enti ove ne e' prevista la
presenza,   in   mancanza  della  predetta  rilevazione  annuale  del
personale  e  delle  relative  spese. non potranno essere in grado di
sottoscrivere  i  documenti  contabili  (es.  rendiconti trimestrali,
bilancio   di  previsione  e  conto  consuntivo).  In  ogni  caso  la
Ragioneria  generale  dello Stato potra' disporre visite ispettive in
materia,  procedendo  alla  valutazione ed alle verifiche delle spese
stesse.
 La  presente  rilevazione  riguarda  non solo il personale di cui al
comma  2  dell'art.  1 del decreto legislativo n. 29, ma anche quello
specificato  al comma 4 dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo,
mentre  si  sta definendo la procedura prevista dal comma 3 dell'art.
65  per  la  rilevazione  del  costo  annuo  del personale degli enti
pubblici  economici e delle aziende che producono servizi di pubblica
utilite'  nonche' degli enti e delle aziende richiamate dall'art. 73,
comma 5.
 Le   ragionerie   centrali,   regionali   e  provinciali  di  questa
amministrazione sono a disposizione per fornire tutte le informazioni
necessarie.
 Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni.

                                                 Il Ministro: BARUCCI