Ai Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e del personale Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome dello Stato Al Ministero della pubblica istruzione (per il "comparto" scuola) - Gabinetto Ai presidenti degli enti pubblici non economici Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie Ai comuni Alle comunita' montane Alle amministrazioni provinciali Agli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali Ai presidenti degli enti del Servizio sanitario nazionale Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Agli assessori alla sanita' Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segratariato generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale AIIU.N.C.E.M. All'Unioncamere Alle ragionerie centrali dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 introduce modifiche strutturali all'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche al fine di migliorare, in tempi medio-lunghi, l'efficienza e la produttivita' dell'azione amministrativa. Gli aspetti strutturali su cui il provvedimento incide in modo sostanziale riguardano il rapporto di lavoro, la dirigenza, la contrattazione e la giurisdizione. Tale processo di trasformazione della pubblica amministrazione e del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici si accompagna con una nuova disciplina delle forme di rendicontazione della gestione del personale e di esplicitazione degli indirizzi gestionali seguiti. Detta disciplina e' rappresentata essenzialmente dalle disposizioni contenute nel titolo V "Controllo della spesa", con la previsione di un complesso di adempimenti, cui e' tenuto il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che si sostanzia nell'elaborazione di un conto annuale, nell'evidenziazione delle spese di personale nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo mediante la modifica degli allegati, nell'integrazione dei sistemi informativi, nella semplificazione delle modalita' di pagamento. In tale contesto finalizzato, tra l'altro, ad acquisire un completo e puntuale flusso di informazioni, viene assicurata l'unicita' della rilevazione, laddove all'art. 70 e' sancita l'esclusiva competenza della Ragioneria generale dello Stato nell'acquisizione e nell'elaborazione dei flussi finanziari complessivi relativi al costo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto, per effetto della predetta normativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica non effettua piu' l'annuale "Indagine statistica sul pubblico impiego", di cui all'art. 27 comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93. In luogo di tale indagine l'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 29 obbliga le amministrazioni pubbliche ad inoltrare alla Corte dei conti, tramite la Ragioneria generale dello Stato, un CONTO ANNUALE delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello definito dal Ministero del tesoro. Tale modello si sostanziera' nelle allegate SCHEDE di RILEVAZIONE, gia' inoltrate, in via sperimentale. nel 1992 a talune amministrazioni (comuni, Ministeri, aziende autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, Corpi di polizia e Forze armate). In relazione ai tempi ristretti a disposizione, il 1993 viene considerato come anno ponte ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 29; pertanto, codeste amministrazioni dovranno compilare le allegate schede, riferite all'esercizio 1992, soprassedendo per quest'anno all'inoltro della relazione sui risultati di gestione prevista dall'art. 65 essendo in corso le necessarie intese con la Corte dei conti. Per la trasmissione delle schede stesse viene fissato come termine il 31 luglio (anziche' il 31 maggio stabilito dalla norma), per consentire l'adozione di opportune misure organizzative. Al fine di evitare disfunzioni e ritardi che compromettano l'azione amministrativa, e opportuno ribadire, anche in relazione alla responsabilita' diretta che il decreto legislativo attribuisce alla dirigenza per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l'assoluta necessita' che codeste amministrazioni assumano tutte le iniziative possibili affinche' siano in grado di assolvere a tale significativo adempimento gestionale: la conoscenza della consistenza del personale e delle relative spese e', infatti, essenziale per lo sviluppo di una politica retributiva e per il controllo del costo del lavoro. Si ricorda che, in carenza della rilevazione e dell'analisi delle spese, che costituiscono il necessario contenuto del conto annuale, va applicata la sanzione prevista dall'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978. n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. U' di tutta evidenza l'assoluta importanza per la Ragioneria generale dello Stato di ottenere la tempestiva conoscenza dei predetti elementi gestionali, pena l'impossibilita' di fissare la disponibilita' per i rinnovi contrattuali, effettuare la verifica di cui al comma 4 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29, e poter, quindi, esprimere il proprio avviso in ordine all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali e decentrati Non va, d'altra parte, ignorato che, per effetto del disposto del comma 3 dell'art. 52. nonche' del comma 1 dell'art. 66; dello stesso decreto legislativo n. 29, limitativi del principio della "spesa obbligatoria", la stessa Ragioneria generale dello Stato, in assenza dello specifico flusso di informazioni, avra' l'obbligo di chiedere la sospensione dell'esecuzione del contratto, stante la necessita' di accertare il superamento o meno del limite di spesa. Inoltre, i revisori dei conti, negli enti ove ne e' prevista la presenza, in mancanza della predetta rilevazione annuale del personale e delle relative spese. non potranno essere in grado di sottoscrivere i documenti contabili (es. rendiconti trimestrali, bilancio di previsione e conto consuntivo). In ogni caso la Ragioneria generale dello Stato potra' disporre visite ispettive in materia, procedendo alla valutazione ed alle verifiche delle spese stesse. La presente rilevazione riguarda non solo il personale di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 29, ma anche quello specificato al comma 4 dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, mentre si sta definendo la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 65 per la rilevazione del costo annuo del personale degli enti pubblici economici e delle aziende che producono servizi di pubblica utilite' nonche' degli enti e delle aziende richiamate dall'art. 73, comma 5. Le ragionerie centrali, regionali e provinciali di questa amministrazione sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie. Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni. Il Ministro: BARUCCI