Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito  a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Grave del Friuli", riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio  1970  (Gazzetta
Ufficiale  n. 244 del 26 settembre 1970) e successivamente modificata
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 (Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 19 giugno 1979) e decreto del  Presidente  della
Repubblica  1›  ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
1986), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento  proponendo,
ai   fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale,  il
disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione   agricola,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
    della denominazione di origine controllata "Grave del Friuli"
                               Art. 1.
   La denominazione di  origine  controllata  "Friuli",  accompagnata
obbligatoriamente  dalla specificazione "Grave", e' riservata ai vini
dell'omonima zona di produzione, di cui all'art.  3,  che  rispondono
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.