Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Grave del Friuli", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 26 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 giugno 1979) e decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1986), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Grave del Friuli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli", accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione "Grave", e' riservata ai vini dell'omonima zona di produzione, di cui all'art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.