IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale delle imprese e consente ai professionisti di svolgere l'attivita' di assistenza alle medesime condizioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza alle imprese da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei professionisti che svolgono l'attivita' di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri stessi; Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti d'imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e assimilati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale e' stato approvato il modello 730 da presentare nell'anno 1993 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, con il quale sono state apportate le rettifiche alle istruzioni ed ai modelli allegati al citato decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 recante l'approvazione del modello 730; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1993, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare; Visti i decreti del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, pubblicati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1993, con i quali sono stati approvati i modelli 740, 750, 760 e 770 da presentare nel 1993; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 riguardante la presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta sia dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730 nonche' delle buste, contenenti il modello 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina tra l'altro i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni; Considerato che devono essere stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760; Considerato che, per la predisposizione da parte dei centri autorizzati stessi dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 e' necessario integrare le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A al citato decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993; Considerato che devono essere stabilite le modalita' di presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati e dei professionisti dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750, 760 e 770 predisposte per gli utenti; Considerato che devono essere stabilite, altresi', le modalita' di invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati dei supporti magnetici predisposti per i sostituti d'imposta loro utenti che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, nonche' dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730 e delle buste contenenti i modelli 730-1 e le dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati dei dipendenti; Decreta: Art. 1. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono predisporre e confezionare i supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche modello 740 dei propri utenti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al presente decreto. 2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono predisporre e confezionare i supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modello 750 dei propri utenti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto. 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono predisporre e confezionare i supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 760 dei propri utenti societa' cooperative e loro consorzi, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al presente decreto. 4. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono predisporre e confezionare i supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770, cui i propri utenti sono obbligati in qualita' di sostituti di secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al citato decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 e le integrazioni tecniche contenute nell'allegato D al presente decreto.