IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto-legge  27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.   37,   recante
disposizioni  in materia di trattamento economico dei dirigenti dello
Stato e delle categorie ad essi equiparate,  nonche'  in  materia  di
pubblico impiego;
  Visto  l'art.  2  della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai
dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico,
compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge  9  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  94  del
23 aprile 1990, con il quale sono stati determinati i limiti di spesa
rimborsabili  per  vitto  ed  alloggio,  ai  sensi dell'art. 1, comma
4-bis, del decreto-legge n. 413/1989;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 4-ter, a partire
dall'anno 1993 i suddetti limiti di spesa  sono  rideterminabili  con
cadenza  biennale  in  misura  non  superiore  al tasso di inflazione
programmato  stabilito  in   sede   di   relazione   previsionale   e
programmatica;
  Considerato che il tasso di inflazione programmato e' stato fissato
nella  misura  del  5  per  cento per l'anno 1991 e del 4,5 per cento
nell'anno 1992 e che  detti  tassi  sono  inferiori  alla  variazione
percentuale  degli indici del costo della vita valevoli ai fini della
determinazione della variazione dell'indennita'  di  contingenza  nei
settori dell'industria e commercio;
  Ritenuto  che,  in  analogia  a quanto previsto dall'art. 1, ultimo
comma,  della  legge  26  luglio  1978,  n.  417,   per   le   misure
dell'indennita'  di missione, occorre operare sugli importi aumentati
l'arrotondamento per eccesso a lire 100;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1› gennaio 1993 il limite di spesa  per  due  pasti
giornalieri  previsto  dall'art.  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 viene elevato:
   da L. 100.000 a L. 109.500.
  Restano fermi, per quanto non previsto dal presente  provvedimento,
i  limiti di spesa stabiliti con il suindicato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 12 marzo 1993
                                       p. Il Presidente del Consiglio
                                                dei Ministri
                                                  SACCONI
Il Ministro del tesoro
      BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1993
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382