IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sulla proposta del Ministro del tesoro; Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato; Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 23 aprile 1990, con il quale sono stati determinati i limiti di spesa rimborsabili per vitto ed alloggio, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 413/1989; Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 4-ter, a partire dall'anno 1993 i suddetti limiti di spesa sono rideterminabili con cadenza biennale in misura non superiore al tasso di inflazione programmato stabilito in sede di relazione previsionale e programmatica; Considerato che il tasso di inflazione programmato e' stato fissato nella misura del 5 per cento per l'anno 1991 e del 4,5 per cento nell'anno 1992 e che detti tassi sono inferiori alla variazione percentuale degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e commercio; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennita' di missione, occorre operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il limite di spesa per due pasti giornalieri previsto dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 viene elevato: da L. 100.000 a L. 109.500. Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 1993 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri SACCONI Il Ministro del tesoro BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1993 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382