1. Regolamento CEE 3600.
  Il  1›  febbraio  1993  e' entrato in vigore il regolamento n. 3600
dell'11 dicembre 1992 della Commissione delle Comunita' europee,  che
reca disposizioni in merito alla prima fase del programma comunitario
di  valutazione  di  novanta sostanze attive presenti nei fitofarmaci
(allegato I della presente circolare), ai fini di un  loro  eventuale
inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (immissione in
commercio dei fitofarmaci).
  Detto regolamento prescrive quanto segue:
   a)  I  produttori  devono  notificare entro il 31 luglio 1993 o la
rinuncia a sostenere determinate sostanze attive  o  l'interesse  per
determinate   sostanze   attive,   utilizzando  lo  schema  riportato
nell'allegato II della presente circolare.
   b) La Commissione delle  Comunita'  europee,  dopo  l'esame  delle
notifiche pervenute, decide con apposito regolamento:
   le sostanze attive sostenute, con la specificazione dei produttori
interessati nonche' dello Stato membro desiganto come relatore;
   il  termine  (generalmente dodici mesi) per la presentazione delle
documentazioni complete allo Stato relatore e delle relative  sintesi
agli altri Stati membri ed alla Commissione.
   c)  I  produttori,  preferibilmente  in  accordo  tra loro, devono
presentare, per ciascuna voce degli allegati 3 e 4 alla circolare  n.
20 del 3 settembre 1990:
   la sintesi ed i risultati delle prove disponibili, nonche' il nome
del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite;
   i  protocolli  ed  i  rapporti  di studio integrali riguardanti le
prove disponibili;
   il calendario dettagliato ed i  documenti  dai  quali  risulti  la
veridicita' dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le
motivazioni  scientifiche  o  tecniche  secondo  le quali determinate
prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione.
  Quanto sopra premesso, poiche'  dal  settembre  1990  il  Ministero
della  sanita'  ha  avviato  un programma sistematico di revisione di
numerose sostanze attive presenti nei fitofarmaci,  al  fine  di  una
valutazione  dei problemi sanitari ed ambientali alla luce delle piu'
recenti informazioni tecnico-scientifiche, l'entrata  in  vigore  del
regolamento  CEE n. 3600/1992 pone l'esigenza di un coordinamento del
programma di revisione nazionale con quello comunitario.
2. Sostanze attive incluse nei programmi italiano e comunitario.
  Per le sostanze attive incluse nel programma di revisione  per  gli
anni  1991  e  1992 la procedura prevista dalla circolare n. 20 del 3
settembre 1990 e' in  fase  avanzata  di  esecuzione,  essendo  state
acquisite  le  documentazioni  gia' disponibili ed individuate quelle
mancanti, con la richiesta delle stesse entro tempi determinati,  che
si  vengono  a  sovrapporre  con  i  tempi  previsti  dalla revisione
comunitaria,  la  quale  peraltro  offre  la  possibilita'  ad  altri
produttori  eventualmente  interessati di intervenire nel processo di
revisione.
  Per dette sostanze attive si ritiene opportuno invitare i  titolari
di  registrazioni  di fitofarmaci che le contengono di procedere agli
adempimenti  comunitari,   con   la   facolta'   di   presentare   le
documentazioni gia' richieste dal Ministero della sanita' o di optare
per  la valutazione comunitaria, dandone comunicazione alla Direzione
generale I.A.N. - Div. V del Ministero della sanita'.
  Per le sostanze attive in revisione nell'anno 1993 ed incluse anche
nel  programma  comunitario,  il  Ministero  della  sanita'   ritiene
opportuno  sospendere  la richiesta delle documentazioni mancanti, al
fine  di  evitare  la  sovrapposizione  con  i  prevalenti   obblighi
comunitari.
  Per  tutte le trentaquattro sostanze attive, elencate nell'allegato
III della presente circolare, il Ministero della sanita', nel rendere
disponibili a livello comunitario le documentazioni  gia'  presentate
in   Italia,  ha  provveduto  a  comunicare  alla  Commissione  delle
Comunita' europee la propria disponibilita' ad assumere l'onere della
valutazione o a partecipare alla valutazione affidata ad altri  Stati
membri,  nell'ambito  delle compatibilita' che saranno definite dalla
Commissione stessa.
  Si evidenzia l'esigenza per i produttori interessati alle  sostanze
attive  in  questione  di  procedere  all'assolvimento degli obblighi
previsti dal regolamento CEE n. 3600/1992.
3. Sostanze attive incluse esclusivamente nel programma italiano.
  Per le trentacinque sostanze attive, di cui all'allegato  IV  della
presente circolare, non incluse nell'attuale programma di valutazione
comunitaria,   si  ritiene  necessario  proseguire  il  programma  di
revisione nazionale prevedendo un aggiornamento  delle  procedure  al
fine di una loro armonizzazione con quelle comunitarie.
  Pertanto  i  produttori,  che  hanno  provveduto  agli  adempimenti
previsti dal punto 7 della circolare n. 20 del 1990, sono invitati  a
trasmettere al Ministero della sanita':
    a)  una  ulteriore  notifica, utilizzando il formulario riportato
nell'allegato II della presente circolare;
    b) ove non gia' provveduto, per ciascuna voce degli allegati 3  e
4   (quest'ultimo  relativo  ad  una  preparazione  formulata)  della
circolare n. 20 del 1990:
    la sintesi ed i risultati delle  prove  disponibili,  nonche'  il
nome del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite;
    i  protocolli  ed  i  rapporti di studio integrali riguardanti le
prove disponibili;
    il calendario dettagliato ed i documenti  dai  quali  risulti  la
veridicita' dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le
motivazioni  scientifiche  o  tecniche  secondo  le quali determinate
prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione.
  Il  Ministero  della  sanita'  segnalera'  alla  Commissione  delle
Comunita'  europee  l'esigenza  prioritaria della inclusione di dette
sostanze  attive  nel  prossimo   programma   comunitario,   rendendo
disponibili  le documentazioni gia' presentate in Italia, nonche' gli
eventuali risultati delle valutazioni concluse.
                                                   Il Ministro: COSTA