1. Regolamento CEE 3600. Il 1 febbraio 1993 e' entrato in vigore il regolamento n. 3600 dell'11 dicembre 1992 della Commissione delle Comunita' europee, che reca disposizioni in merito alla prima fase del programma comunitario di valutazione di novanta sostanze attive presenti nei fitofarmaci (allegato I della presente circolare), ai fini di un loro eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (immissione in commercio dei fitofarmaci). Detto regolamento prescrive quanto segue: a) I produttori devono notificare entro il 31 luglio 1993 o la rinuncia a sostenere determinate sostanze attive o l'interesse per determinate sostanze attive, utilizzando lo schema riportato nell'allegato II della presente circolare. b) La Commissione delle Comunita' europee, dopo l'esame delle notifiche pervenute, decide con apposito regolamento: le sostanze attive sostenute, con la specificazione dei produttori interessati nonche' dello Stato membro desiganto come relatore; il termine (generalmente dodici mesi) per la presentazione delle documentazioni complete allo Stato relatore e delle relative sintesi agli altri Stati membri ed alla Commissione. c) I produttori, preferibilmente in accordo tra loro, devono presentare, per ciascuna voce degli allegati 3 e 4 alla circolare n. 20 del 3 settembre 1990: la sintesi ed i risultati delle prove disponibili, nonche' il nome del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite; i protocolli ed i rapporti di studio integrali riguardanti le prove disponibili; il calendario dettagliato ed i documenti dai quali risulti la veridicita' dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali determinate prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione. Quanto sopra premesso, poiche' dal settembre 1990 il Ministero della sanita' ha avviato un programma sistematico di revisione di numerose sostanze attive presenti nei fitofarmaci, al fine di una valutazione dei problemi sanitari ed ambientali alla luce delle piu' recenti informazioni tecnico-scientifiche, l'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3600/1992 pone l'esigenza di un coordinamento del programma di revisione nazionale con quello comunitario. 2. Sostanze attive incluse nei programmi italiano e comunitario. Per le sostanze attive incluse nel programma di revisione per gli anni 1991 e 1992 la procedura prevista dalla circolare n. 20 del 3 settembre 1990 e' in fase avanzata di esecuzione, essendo state acquisite le documentazioni gia' disponibili ed individuate quelle mancanti, con la richiesta delle stesse entro tempi determinati, che si vengono a sovrapporre con i tempi previsti dalla revisione comunitaria, la quale peraltro offre la possibilita' ad altri produttori eventualmente interessati di intervenire nel processo di revisione. Per dette sostanze attive si ritiene opportuno invitare i titolari di registrazioni di fitofarmaci che le contengono di procedere agli adempimenti comunitari, con la facolta' di presentare le documentazioni gia' richieste dal Ministero della sanita' o di optare per la valutazione comunitaria, dandone comunicazione alla Direzione generale I.A.N. - Div. V del Ministero della sanita'. Per le sostanze attive in revisione nell'anno 1993 ed incluse anche nel programma comunitario, il Ministero della sanita' ritiene opportuno sospendere la richiesta delle documentazioni mancanti, al fine di evitare la sovrapposizione con i prevalenti obblighi comunitari. Per tutte le trentaquattro sostanze attive, elencate nell'allegato III della presente circolare, il Ministero della sanita', nel rendere disponibili a livello comunitario le documentazioni gia' presentate in Italia, ha provveduto a comunicare alla Commissione delle Comunita' europee la propria disponibilita' ad assumere l'onere della valutazione o a partecipare alla valutazione affidata ad altri Stati membri, nell'ambito delle compatibilita' che saranno definite dalla Commissione stessa. Si evidenzia l'esigenza per i produttori interessati alle sostanze attive in questione di procedere all'assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 3600/1992. 3. Sostanze attive incluse esclusivamente nel programma italiano. Per le trentacinque sostanze attive, di cui all'allegato IV della presente circolare, non incluse nell'attuale programma di valutazione comunitaria, si ritiene necessario proseguire il programma di revisione nazionale prevedendo un aggiornamento delle procedure al fine di una loro armonizzazione con quelle comunitarie. Pertanto i produttori, che hanno provveduto agli adempimenti previsti dal punto 7 della circolare n. 20 del 1990, sono invitati a trasmettere al Ministero della sanita': a) una ulteriore notifica, utilizzando il formulario riportato nell'allegato II della presente circolare; b) ove non gia' provveduto, per ciascuna voce degli allegati 3 e 4 (quest'ultimo relativo ad una preparazione formulata) della circolare n. 20 del 1990: la sintesi ed i risultati delle prove disponibili, nonche' il nome del responsabile o dell'istituto che le ha eseguite; i protocolli ed i rapporti di studio integrali riguardanti le prove disponibili; il calendario dettagliato ed i documenti dai quali risulti la veridicita' dell'impegno a produrre i dati non disponibili, ovvero le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali determinate prove non disponibili non sono necessarie per la valutazione. Il Ministero della sanita' segnalera' alla Commissione delle Comunita' europee l'esigenza prioritaria della inclusione di dette sostanze attive nel prossimo programma comunitario, rendendo disponibili le documentazioni gia' presentate in Italia, nonche' gli eventuali risultati delle valutazioni concluse. Il Ministro: COSTA