Si fa seguito alla circolare del  2  novembre  1992,  n.  131150  e
riferimento  alla  comunicazione della Commissione CEE n. 8922 del 23
dicembre 1992.
  In proposito si chiarisce che il pane parzialmente cotto, surgelato
o non, legalmente fabbricato  e  commercializzato  all'interno  della
Comunita'  puo'  essere  venduto  non  solo al consumatore finale, ma
anche agli operatori intermedi, individuati dall'art. 17 del decreto-
legge n. 109.
                                                 Il Ministro: GUARINO