Si fa seguito alla circolare del 2 novembre 1992, n. 131150 e riferimento alla comunicazione della Commissione CEE n. 8922 del 23 dicembre 1992. In proposito si chiarisce che il pane parzialmente cotto, surgelato o non, legalmente fabbricato e commercializzato all'interno della Comunita' puo' essere venduto non solo al consumatore finale, ma anche agli operatori intermedi, individuati dall'art. 17 del decreto- legge n. 109. Il Ministro: GUARINO