AVVERTENZA:
  Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo  seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque  consigli  regionali,  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare.
   Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
                               Art. 1.
  La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita
con  deliberazioni  della  Camera  dei  deputati  e  del Senato della
Repubblica del 23  luglio  1992,  elabora  un  progetto  organico  di
revisione  costituzionale  relativo alla parte II della Costituzione,
ad esclusione della sezione II del titolo  VI,  nonche'  progetti  di
legge  sull'elezione  delle  Camere  e  dei  consigli delle regioni a
statuto ordinario.
  2. I Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica  assegnano  alla  Commissione  i  disegni e le proposte di
legge costituzionale ed ordinaria  relativi  alle  materie  indicate,
presentati  entro  la  data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
  3. La  Commissione  esamina  i  disegni  e  le  proposte  di  legge
costituzionale  ed  ordinaria  ad  essa assegnati in sede referente e
secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto
compatibili.
  4. La Commissione, entro il termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle
Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati  da  relazioni
illustrative.  Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche
se componente del Governo,  puo'  presentare  alle  Presidenze  delle
Camere  emendamenti,  sui  quali  la  Commissione  si  pronuncia  nei
successivi trenta giorni.
  5. E' in facolta' della Commissione trasmettere alle Camere,  anche
prima  del  termine  di  cui  al comma 4, i progetti di legge da essa
predisposti.
  6. I Presidenti delle  Camere  adottano  le  opportune  intese  per
l'iscrizione  dei  progetti  di  legge  all'ordine  del  giorno delle
Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera  pro-
cede alla votazione finale.
  7.  La  Commissione  nomina  uno  o  piu'  deputati  e senatori con
funzioni  di  relatore.  Possono  essere  presentate   relazioni   di
minoranza.  La Commissione e' rappresentata nella discussione dinanzi
alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori  e
da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.