IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993.
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7
aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 58.733 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di  una  quarta  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
per  intero  al  raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;
  Visti i propri decreti 22 febbraio 1993, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 1› aprile 1993, n. 76, 6 marzo 1993 e 23 marzo 1993, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con i quali e' stata
disposta  l'emissione  rispettivamente  della  prima, della seconda e
della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%  1›  marzo
1993/1996;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quarta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali,  1›  marzo  1993/1996,  da  destinare a sottoscrizioni in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali  11,50% - 1› marzo 1993/1996, per un importo di lire 1.500
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del predetto  decreto  ministeriale  22  febbraio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1› settembre ed il 1› marzo di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
1› marzo 1993/1996.