IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visti gli articoli 8 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di attuazione della direttiva 92/5/CEE, relativo alla produzione intracomunitaria di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale; Decreta: Art. 1. Le istanze per l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE a stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale, da presentare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, devono essere redatte in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui agli allegati 2 e 3.