IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Visti gli articoli 8 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  537,  di  attuazione  della  direttiva  92/5/CEE,  relativo  alla
produzione  intracomunitaria  di  prodotti a base di carne e di altri
prodotti di origine animale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le istanze per l'assegnazione del numero di  riconoscimento  CEE  a
stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e di altri
prodotti  di  origine animale, da presentare ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, devono  essere  redatte
in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate
dalla documentazione di cui agli allegati 2 e 3.