1. Con circolare n. 3303/C del 23 febbraio 1993 e' stato chiarito, a seguito del riconoscimento, da parte della Corte costituzionale, della natura tecnico-commerciale delle norme di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari, che l'autorita' competente a ricevere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, il rapporto sulle infrazioni, scritti difensivi e documenti o ad ascoltare gli operatori interessati, ad applicare le sanzioni amministrative e' l'UPICA (Ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato che ha sede presso la camera di commercio) competente per territorio. 2. Allo scopo di evitare comportamenti difformi da parte degli operatori interessati e da parte degli organi di vigilanza e di controllo si ritiene utile precisare quanto segue: a) i rapporti sulle infrazioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari, di cui al citato decreto n. 109 e ad altre normative concernenti la stessa materia, oltre che ai diretti interessati va trasmesso anche agli UU.PP.I.C.A. (Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato) competenti per territorio; b) gli operatori interessati, oltre che all'UPICA, possono inviare gli scritti difensivi e i documenti anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, per le conseguenti valutazioni al riguardo; c) contro l'ordinanza-ingiunzione, emessa dal competente UPICA, gli interessati possono proporre, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, opposizione direttamente davanti al pretore del luogo dove e' stata commessa la violazione, dandone comunicazione allo stesso UPICA. 3. Gli UU.PP.I.C.A. si avvalgono nell'espletamento dei compiti di cui sopra, della collaborazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per una corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia. 4. Con l'occasione si forniscono i seguenti chiarimenti su talune disposizioni che non risultano sempre interpretate in termini corretti: a) Prodotto preincartato. Non e' solo il prodotto semplicemente avvolto da un involucro, ma anche il prodotto che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato purche' le relative operazioni di preconfezionamento e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita. Ad esso si applicano le regole previste all'art. 16 del decreto n. 109. b) Sede del fabbricante, del confezionatore e del venditore e sede dello stabilimento. Per sede si intende la localita' ove e' ubicato lo stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento e ove e' ubicata la sede operativa dell'azienda. Pertanto per l'indicazione della sede dell'azienda e' sufficiente la menzione del comune; es.: Frascati (Roma), Montagnana (Padova), Roma, Vercelli. Per l'indicazione della sede dello stabilimento vale la stessa regola, salvo il caso di prodotti posti in vendita da soggetti diversi dal confezionatore: in tale caso la sede dello stabilimento va indicata con l'indirizzo (art. 11, comma 3) e, qualora non esistente in quanto alla via non e' stato assegnato ancora il nome, la sede va indicata col nome della localita'; esempio: Eboli (Salerno), localita' Cioffi. c) Dicitura del lotto. La dicitura del lotto stabilita col decreto ministeriale 27 febbraio 1993 e' obbligatoria per tutte le conserve alimentari vegetali che usufruiscono degli aiuti comunitari alla trasformazione. Nulla osta, ai fini della uniformita' di presentazione dei prodotti, che tale dicitura venga utilizzata anche per altre conserve vegetali che non usufruiscono degli aiuti in materia. d) Polveri lievitanti. Tali sostanze, qualora commercializzate tal quali, devono essere denominate "agenti lievitanti" in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale. Qualora utilizzate quali ingredienti devono essere designate "polvere lievitante" nell'elenco degli ingredienti dei prodotti finiti e fino a quando sara' modificato l'allegato II del decreto legislativo n. 109. e) Acque minerali. In relazione a quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, si ritiene utile rappresentare che, essendo le aziende tenute ad adeguare le etichette, entro il 3 marzo 1993, le acque minerali naturali etichettate prima di tale data hanno diritto all'esaurimento delle scorte. Il Ministro: GUARINO