Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto 9 gennaio 1989, n. 4, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, convertito nella legge 9 novembre 1992, n. 428, dall'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, reiterato da ultimo dal decreto-legge 19 aprile 1993, n. 111.