Con  decreto  ministeriale  28  aprile 1993 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e
ramo industriale di Genova, cosi' elencati  nella  allegata  tabella,
che  fa  parte  integrante del presente provvedimento, per il periodo
dal 1› gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata  dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre  1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto 9 gennaio 1989,  n.  4,
dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  24  marzo  1990,  n.  58,
dall'art.  31  del  decreto-legge  1›  marzo 1992, n. 195, convertito
nella legge 9 novembre 1992, n. 428, dall'art. 4 del decreto-legge 18
febbraio 1993, n. 36, reiterato da ultimo dal decreto-legge 19 aprile
1993, n. 111.