IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Tenuto  conto  che  le  preparazioni  farmaceutiche  incluse  nella
tabella  V  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di
stupefacenti   e  sostanze  psicotrope,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono  incluse  in
tale   tabella   quando,  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa e per le modalita' del loro uso, non  presentano  rischi
di abuso;
  Tenuto  conto  altresi'  del  fatto che i farmacisti sono esonerati
dall'obbligo del buono di cui all'art. 38 del citato testo unico  per
l'acquisto delle suddette preparazioni;
  Considerato  che,  per effetto dell'art. 42 del citato testo unico,
per gli acquisti delle suddette preparazioni da parte  dei  direttori
sanitari  di  ospedali,  ambulatori,  istituti  e  case di cura e dei
medici chirurghi per le  esigenze  delle  proprie  strutture  non  e'
necessaria  la  formalizzazione della richiesta in triplice copia che
si  configura  come  procedura  alternativa  equivalente   al   buono
acquisto;
  Considerato   che  le  convenzioni  internazionali  in  materia  di
stupefacenti e sostanze psicotrope non assoggettano l'acquisto  delle
preparazioni  corrispondenti  per  composizione  quali-quantitativa a
quelle iscritte nella tabella V del  citato  testo  unico  a  sistemi
equivalenti ai buoni acquisto;
  Considerato   altresi'   che   il  numero  delle  confezioni  delle
preparazioni incluse  nella  predetta  tabella  e'  rilevante  e  che
conseguentemente  le  relative  sistematiche e ripetute registrazioni
amministrative  richiedono  procedure  di   efficacia   e   celerita'
proporzionate  al  sistema di tenuta del registro di carico e scarico
effettuato con procedure informatiche, cosi' come previsto al decreto
ministeriale del 1› luglio 1976;
  Visto l'art. 13, quinto comma, del citato testo unico;
  Visto l'art. 38, primo comma, dello stesso testo unico;
  Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il rifornimento delle preparazioni iscritte nella tabella  V
di  cui  al  testo  unico  in  materia  di  stupefacenti  e  sostenze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre   1990,  n.  309,  i  buoni  acquisto  emessi  dalle  imprese
autorizzate  al  commercio  all'ingrosso  delle  preparazioni  stesse
possono  essere  costituiti,  in alternativa al modello approvato con
decreto ministeriale del 20  aprile  1976,  da  una  unica  richiesta
comprendente  piu'  preparazioni  fra quelle incluse nella tabella V,
richiesta  redatta  con  sistema  informatico  su  supporto  cartaceo
continuo ed indirizzata ad un singolo fornitore.