IL MINISTRO DELLA SANITA' Tenuto conto che le preparazioni farmaceutiche incluse nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono incluse in tale tabella quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, non presentano rischi di abuso; Tenuto conto altresi' del fatto che i farmacisti sono esonerati dall'obbligo del buono di cui all'art. 38 del citato testo unico per l'acquisto delle suddette preparazioni; Considerato che, per effetto dell'art. 42 del citato testo unico, per gli acquisti delle suddette preparazioni da parte dei direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura e dei medici chirurghi per le esigenze delle proprie strutture non e' necessaria la formalizzazione della richiesta in triplice copia che si configura come procedura alternativa equivalente al buono acquisto; Considerato che le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope non assoggettano l'acquisto delle preparazioni corrispondenti per composizione quali-quantitativa a quelle iscritte nella tabella V del citato testo unico a sistemi equivalenti ai buoni acquisto; Considerato altresi' che il numero delle confezioni delle preparazioni incluse nella predetta tabella e' rilevante e che conseguentemente le relative sistematiche e ripetute registrazioni amministrative richiedono procedure di efficacia e celerita' proporzionate al sistema di tenuta del registro di carico e scarico effettuato con procedure informatiche, cosi' come previsto al decreto ministeriale del 1 luglio 1976; Visto l'art. 13, quinto comma, del citato testo unico; Visto l'art. 38, primo comma, dello stesso testo unico; Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Per il rifornimento delle preparazioni iscritte nella tabella V di cui al testo unico in materia di stupefacenti e sostenze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i buoni acquisto emessi dalle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso delle preparazioni stesse possono essere costituiti, in alternativa al modello approvato con decreto ministeriale del 20 aprile 1976, da una unica richiesta comprendente piu' preparazioni fra quelle incluse nella tabella V, richiesta redatta con sistema informatico su supporto cartaceo continuo ed indirizzata ad un singolo fornitore.