IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Visti  il  piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1986  e   pubblicato   nel
supplemento  ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15  maggio  1986,  e  l'aggiornamento  del  piano
medesimo,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 29
agosto 1991 e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1992;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385;
  Visti in particolare del citato decreto legislativo:
   l'art.  7  che  include,  tra  l'altro,  i comuni a stabilire aree
destinate  al  parcheggio  sulle  quali  la  sosta  dei  veicoli   e'
subordinata   al  pagamento  di  una  somma  da  riscuotere  mediante
dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza  custodia
del  veicolo,  ed  a  fissare  tariffe  e condizioni in conformita' a
direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di  concerto  con
il Dipartimento per i problemi delle aree urbane;
   l'art. 36 che impone ai comuni con popolazione residente superiore
ai 30.000 abitanti ed ai comuni che, anche solo in periodi dell'anno,
sono  interessati da rilevanti fenomeni di congestione stradale e che
vengono a tal fine individuati dalla regione di  adottare,  entro  un
anno  dalla  data  di  entrata  in vigore del codice stesso, il piano
urbano del traffico  veicolare  da  predisporre  nel  rispetto  delle
direttive  emanate,  entro sei mesi dalla suddetta data, dal Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  con
il   Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane  sulla  base  di
indicazioni formulate da questo Comitato;
   l'art. 208 che  precisa  le  finalita'  cui  destinare  l'80%  dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice
predetto  spettanti  allo Stato e gli analoghi proventi di competenza
degli altri enti territoriali secondo quote da stabilire  annualmente
con le modalita' precisate nella norma richiamata;
  Vista  la  legge  23  dicembre 1992, n. 498, concernente interventi
urgenti in materia di finanza pubblica;
  Vista la propria delibera del 23 dicembre 1992 con la  quale  preso
atto  della  necessita'  di  un  approccio  globale  ai  problemi  di
congestione ed inquinamento nelle aree urbane e metropolitane, questo
Comitato ha affidato al segretariato l'incarico di redigere uno  stu-
dio  preliminare  in materia di "mobilita' urbana ed ambiente", sulla
cui base definire linee guida per la predisposizione di  progetti  di
interventi  strutturali  con orizzonte almeno decennale ed articolati
con traguardi intermedi;
  Visto il documento trasmesso dal segretariato con nota n.  277  del
24  marzo 1993 e redatto sulla base delle risultanze delle analisi di
apposito gruppo di lavoro;
  Rilevato  che  il piano urbano al traffico veicolare e' finalizzato
ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale,  la  riduzione  degli  inquinamenti  acustico  ed
atmosferico  ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;
  Considerato che, rispetto ai progetti di intervento  a  medio-lungo
periodo  previsti  dalla  citata  delibera  del  23  dicembre  1992 e
definibili quali "piani di trasporto", i piani  urbani  del  traffico
veicolare  rappresentano  lo  strumento  di  gestione  razionale  del
sistema della mobilita' nel breve periodo  e,  per  tale  aspetto  di
organizzazione  della  mobilita',  nel  tempo  dovranno  attuare  gli
indirizzi e le strategie che vengano individuati nel citati piani  di
trasporto;
  Preso  atto  che tra le misure individuate nel citato documento del
segretariato  per  l'orientamento  della  domanda  di  mobilita'   e'
ricompresa  la  definizione  della politica tariffaria degli spazi di
sosta, di utilizzo delle infrastrutture stradali  e  dei  sistemi  di
trasporto collettivo;
  Ritenuto   che   le  indicazioni  sulla  tariffazione  della  sosta
risultano coerenti con le  previsioni  del  menzionato  Nuovo  codice
della  strada  e  che la determinazione delle tariffe del sistema del
trasporto collettivo in ambito urbano debba avvenire anche alla  luce
dei principi posti dalla menzionata legge n. 498/1992;
                              Delibera:
  Le indicazioni per l'elaborazione delle direttive interministeriali
alla  cui  stregua debbono essere redatti i piani urbani del traffico
veicolare sono contenute nel documento predisposto dal  segretariato,
che  viene  allegato  alla  presente delibera della quale forma parte
integrante.
  In particolare i criteri-guida cui  dovranno  essere  improntati  i
piani suddetti sono i seguenti:
   progettazione  degli  interventi in una logica globale del sistema
della mobilita';
   utilizzo congiunto di misure  atte  ad  incidere  sull'offerta  di
trasporto  e  di misure intese al controllo ed all'orientamento della
domanda di mobilita';
   introduzione, anche al fine di finanziare la gestione del  sistema
della  mobilita',  di misure di tariffazione dell'uso dell'automobile
(con ricorso quanto piu' possibile generalizzato, per quanto concerne
la sosta, all'istituto introdotto dall'art. 7  del  menzionato  Nuovo
codice della strada).
  Presupposto  indefettibile  dei piani urbani del traffico veicolare
resta comunque la loro  fattibilita'  finanziaria,  che  dovra'  gia'
rilevare in fase di redazione del "progetto di sistema" ed essere poi
approfondita in sede di progettazione esecutiva mediante redazione di
un rigoroso piano finanziario.
                               Impegna
il Ministro dei lavori pubblici a:
   provvedere, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti,
a ripartire sollecitamente la quota-parte dei proventi spettanti allo
Stato  a  norma  dell'art.  208  del Nuovo codice della strada tra le
finalita' previste dalla norma stessa;
   a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione
dell'art.  36  del  codice  predetto  anche  al fine di consentire al
Comitato stesso di procedere ad eventuali aggiornamenti delle proprie
indicazioni in vista delle revisioni biennali dei  piani  urbani  del
traffico veicolare.
    Roma, 7 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA