IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, e l'aggiornamento del piano medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1992; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385; Visti in particolare del citato decreto legislativo: l'art. 7 che include, tra l'altro, i comuni a stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, ed a fissare tariffe e condizioni in conformita' a direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento per i problemi delle aree urbane; l'art. 36 che impone ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni che, anche solo in periodi dell'anno, sono interessati da rilevanti fenomeni di congestione stradale e che vengono a tal fine individuati dalla regione di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, il piano urbano del traffico veicolare da predisporre nel rispetto delle direttive emanate, entro sei mesi dalla suddetta data, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i problemi delle aree urbane sulla base di indicazioni formulate da questo Comitato; l'art. 208 che precisa le finalita' cui destinare l'80% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice predetto spettanti allo Stato e gli analoghi proventi di competenza degli altri enti territoriali secondo quote da stabilire annualmente con le modalita' precisate nella norma richiamata; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica; Vista la propria delibera del 23 dicembre 1992 con la quale preso atto della necessita' di un approccio globale ai problemi di congestione ed inquinamento nelle aree urbane e metropolitane, questo Comitato ha affidato al segretariato l'incarico di redigere uno stu- dio preliminare in materia di "mobilita' urbana ed ambiente", sulla cui base definire linee guida per la predisposizione di progetti di interventi strutturali con orizzonte almeno decennale ed articolati con traguardi intermedi; Visto il documento trasmesso dal segretariato con nota n. 277 del 24 marzo 1993 e redatto sulla base delle risultanze delle analisi di apposito gruppo di lavoro; Rilevato che il piano urbano al traffico veicolare e' finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali; Considerato che, rispetto ai progetti di intervento a medio-lungo periodo previsti dalla citata delibera del 23 dicembre 1992 e definibili quali "piani di trasporto", i piani urbani del traffico veicolare rappresentano lo strumento di gestione razionale del sistema della mobilita' nel breve periodo e, per tale aspetto di organizzazione della mobilita', nel tempo dovranno attuare gli indirizzi e le strategie che vengano individuati nel citati piani di trasporto; Preso atto che tra le misure individuate nel citato documento del segretariato per l'orientamento della domanda di mobilita' e' ricompresa la definizione della politica tariffaria degli spazi di sosta, di utilizzo delle infrastrutture stradali e dei sistemi di trasporto collettivo; Ritenuto che le indicazioni sulla tariffazione della sosta risultano coerenti con le previsioni del menzionato Nuovo codice della strada e che la determinazione delle tariffe del sistema del trasporto collettivo in ambito urbano debba avvenire anche alla luce dei principi posti dalla menzionata legge n. 498/1992; Delibera: Le indicazioni per l'elaborazione delle direttive interministeriali alla cui stregua debbono essere redatti i piani urbani del traffico veicolare sono contenute nel documento predisposto dal segretariato, che viene allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante. In particolare i criteri-guida cui dovranno essere improntati i piani suddetti sono i seguenti: progettazione degli interventi in una logica globale del sistema della mobilita'; utilizzo congiunto di misure atte ad incidere sull'offerta di trasporto e di misure intese al controllo ed all'orientamento della domanda di mobilita'; introduzione, anche al fine di finanziare la gestione del sistema della mobilita', di misure di tariffazione dell'uso dell'automobile (con ricorso quanto piu' possibile generalizzato, per quanto concerne la sosta, all'istituto introdotto dall'art. 7 del menzionato Nuovo codice della strada). Presupposto indefettibile dei piani urbani del traffico veicolare resta comunque la loro fattibilita' finanziaria, che dovra' gia' rilevare in fase di redazione del "progetto di sistema" ed essere poi approfondita in sede di progettazione esecutiva mediante redazione di un rigoroso piano finanziario. Impegna il Ministro dei lavori pubblici a: provvedere, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, a ripartire sollecitamente la quota-parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dell'art. 208 del Nuovo codice della strada tra le finalita' previste dalla norma stessa; a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione dell'art. 36 del codice predetto anche al fine di consentire al Comitato stesso di procedere ad eventuali aggiornamenti delle proprie indicazioni in vista delle revisioni biennali dei piani urbani del traffico veicolare. Roma, 7 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA