La  commissione  prevista  dall'art.  3,  comma  10,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data  8  febbraio  1993,  ha
stabilito  i  seguenti  principi  e  modalita' per la presentazione e
valutazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei  direttori
generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere:
   1.  Il  decreto  legislativo  n.  502/1992  prevede  che  tutte le
prestazioni di prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  sono
assicurate da enti strumentali della regione - dotati di personalita'
giuridica,  di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica - ossia  l'azienda  USL  e  l'azienda
ospedaliera.
   La  rappresentanza  giuridica  e  tutti  i  poteri di gestione dei
predetti enti sono attribuiti al direttore generale da nominare,  fra
gli  iscritti  nell'elenco,  dal presidente della giunta regionale su
conforme delibera della giunta stessa.
   Il  potere  gestionale  e  le  conseguenti   responsabilita'   del
direttore   generale   non  trovano  corrispondenza  nell'ordinamento
pubblico  italiano  e  investono  tutti  i   settori   di   attivita'
dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera.
   L'esercizio  delle  funzioni  di direttore generale richiede - per
l'ampiezza     dell'autonomia     organizzativa,      amministrativa,
patrimoniale,    contabile,   gestionale   e   tecnica   riconosciuta
all'azienda - capacita' di impostare e realizzare  piani  strategici,
di  coodinare  strutture  articolate  e complesse sia sotto l'aspetto
organizzativo che tecnologico,  delle  quali  fanno  parte  categorie
professionali  differenziate,  nonche'  di  gestire  ingenti  risorse
finanziarie.
   2. In relazione a quanto sopra possono essere iscritti nell'elenco
dei  direttori  generali  esclusivamente  coloro  che  dimostrino  di
possedere  una  qualificata esperienza professionale, coerente con le
funzioni sopra descritte, maturata nel settore pubblico e/o privato.
   Tali   esperienze   presuppongono,   da   parte    dell'aspirante,
l'esercizio  di  responsabilita'  di vertice di strutture pubbliche o
private di media o grande dimensione.
   Saranno prese in considerazione anche le esperienze maturate nella
direzione  di  ampi  settori  delle   strutture   predette,   purche'
implicanti l'esercizio di autonome funzioni decisionali.
   Le  suddette  esperienze  devono  essere state maturate per almeno
cinque  anni  e  non  devono  essere  cessate  prima  dei  due   anni
antecedenti  a quello dell'iscrizione nell'elenco (prima, quindi, del
1  gennaio 1991, per le domande da presentare entro trenta giorni  da
quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
   Il quinquennio predetto  puo'  risultare  maturato  anche  non  in
continuita',  purche'  tra  interruzioni e riprese delle attivita' vi
siano intervalli non superiori al biennio e sempreche' il quinquennio
richiesto,  interruzioni  comprese,  sia  riconducibile   all'interno
dell'ultimo   decennio   antecedente   alla  data  della  domanda  di
iscrizione.
   Non  possono, in alcun caso, venir riconosciute, tra le esperienze
valutabili ai fini della iscrizione, le attivita' espletate in base a
mandato politico.
   3. Le domande di iscrizione devono essere trasmesse  al  Ministero
della   sanita'  -  Direzione  generale  degli  ospedali  -  Piazzale
Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, esclusivamente a  mezzo  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  entro  il termine perentorio di trenta
giorni da quello successivo alla data di pubblicazione  del  presente
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tali
fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.  Sulla  busta
contenente   la   domanda   deve  essere  specificato:  "Domanda  per
l'iscrizione  nell'elenco  nazionale  dei  direttori  generali  delle
unita' sanitarie locali".
   Nella domanda, da redigersi in carta legale, come da fac-simile di
cui all'allegato A, gli aspiranti debbono dichiarare quanto segue:
    1) la data, il luogo di nascita, nonche' il luogo di residenza;
    2) il possesso della cittadinanza italiana;
    3) il possesso del diploma di laurea;
    4)  il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere
indirizzate le comunicazioni dell'amministrazione.
   La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di
legge.
   Alla domanda devono essere allegati, a pena di  non  ricevibilita'
della stessa, i seguenti atti in carta legale:
    curriculum professionale, nel quale debbono essere specificamente
descritte   le   attivita'   espletate   ritenute   utili   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco,  le  strutture  presso  le  quali  dette
attivita'  sono  state  svolte e la durata delle medesime. I dati del
curriculum  devono  essere   sintetizzati   nella   scheda   di   cui
all'allegato B;
    certificato di nascita;
    diploma   di   laurea  in  originale  o  copia  autentica  ovvero
certificato sostitutivo nel caso in cui non sia stato  rilasciato  il
diploma;
    certificazioni  attestanti  le  qualifiche rivestite, le funzioni
svolte e la durata delle stesse.
   Per quanto attiene alle attivita' espletate nel  settore  privato,
va,  inoltre, allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'aspirante
sotto la propria responsabilita', contenente elementi  relativi  alla
dimensione  dell'impresa  e della struttura alla quale l'aspirante e'
stato eventualmente preposto (numero dipendenti dell'impresa e  della
struttura   diretta   dall'aspirante,   stato  patrimoniale  e  conto
economico dell'impresa).
   Alla  domanda  deve  essere  allegato   l'elenco   dei   documenti
presentati, in triplice esemplare, datato e firmato dall'interessato.
   La  scheda  di  cui  all'allegato  B sara' pubblicata, in allegato
all'elenco degli iscritti, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Il presente avviso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.