La commissione prevista dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1993, ha stabilito i seguenti principi e modalita' per la presentazione e valutazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere: 1. Il decreto legislativo n. 502/1992 prevede che tutte le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono assicurate da enti strumentali della regione - dotati di personalita' giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica - ossia l'azienda USL e l'azienda ospedaliera. La rappresentanza giuridica e tutti i poteri di gestione dei predetti enti sono attribuiti al direttore generale da nominare, fra gli iscritti nell'elenco, dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa. Il potere gestionale e le conseguenti responsabilita' del direttore generale non trovano corrispondenza nell'ordinamento pubblico italiano e investono tutti i settori di attivita' dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera. L'esercizio delle funzioni di direttore generale richiede - per l'ampiezza dell'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica riconosciuta all'azienda - capacita' di impostare e realizzare piani strategici, di coodinare strutture articolate e complesse sia sotto l'aspetto organizzativo che tecnologico, delle quali fanno parte categorie professionali differenziate, nonche' di gestire ingenti risorse finanziarie. 2. In relazione a quanto sopra possono essere iscritti nell'elenco dei direttori generali esclusivamente coloro che dimostrino di possedere una qualificata esperienza professionale, coerente con le funzioni sopra descritte, maturata nel settore pubblico e/o privato. Tali esperienze presuppongono, da parte dell'aspirante, l'esercizio di responsabilita' di vertice di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Saranno prese in considerazione anche le esperienze maturate nella direzione di ampi settori delle strutture predette, purche' implicanti l'esercizio di autonome funzioni decisionali. Le suddette esperienze devono essere state maturate per almeno cinque anni e non devono essere cessate prima dei due anni antecedenti a quello dell'iscrizione nell'elenco (prima, quindi, del 1 gennaio 1991, per le domande da presentare entro trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). Il quinquennio predetto puo' risultare maturato anche non in continuita', purche' tra interruzioni e riprese delle attivita' vi siano intervalli non superiori al biennio e sempreche' il quinquennio richiesto, interruzioni comprese, sia riconducibile all'interno dell'ultimo decennio antecedente alla data della domanda di iscrizione. Non possono, in alcun caso, venir riconosciute, tra le esperienze valutabili ai fini della iscrizione, le attivita' espletate in base a mandato politico. 3. Le domande di iscrizione devono essere trasmesse al Ministero della sanita' - Direzione generale degli ospedali - Piazzale Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: "Domanda per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unita' sanitarie locali". Nella domanda, da redigersi in carta legale, come da fac-simile di cui all'allegato A, gli aspiranti debbono dichiarare quanto segue: 1) la data, il luogo di nascita, nonche' il luogo di residenza; 2) il possesso della cittadinanza italiana; 3) il possesso del diploma di laurea; 4) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell'amministrazione. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ricevibilita' della stessa, i seguenti atti in carta legale: curriculum professionale, nel quale debbono essere specificamente descritte le attivita' espletate ritenute utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le strutture presso le quali dette attivita' sono state svolte e la durata delle medesime. I dati del curriculum devono essere sintetizzati nella scheda di cui all'allegato B; certificato di nascita; diploma di laurea in originale o copia autentica ovvero certificato sostitutivo nel caso in cui non sia stato rilasciato il diploma; certificazioni attestanti le qualifiche rivestite, le funzioni svolte e la durata delle stesse. Per quanto attiene alle attivita' espletate nel settore privato, va, inoltre, allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'aspirante sotto la propria responsabilita', contenente elementi relativi alla dimensione dell'impresa e della struttura alla quale l'aspirante e' stato eventualmente preposto (numero dipendenti dell'impresa e della struttura diretta dall'aspirante, stato patrimoniale e conto economico dell'impresa). Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei documenti presentati, in triplice esemplare, datato e firmato dall'interessato. La scheda di cui all'allegato B sara' pubblicata, in allegato all'elenco degli iscritti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente avviso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.