IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052
del 24 giugno 1988, relativo ai compiti  dei  fondi  strutturali,  al
rafforzamento  della  loro  efficacia e all'attuazione di un migliore
coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del  19  dicembre
1988  recante  disposizioni  di  applicazione  del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24  giugno  1988  per  quanto  riguarda  il
coordinamento  tra  gli  interventi dei vari fondi strutturali, da un
lato, e tra tali interventi e quelli  della  Banca  europea  per  gli
investimenti   e   degli   altri   strumenti   finanziari  esistenti,
dall'altro, ed in particolare l'art. 11 e l'art. 14, paragrafo 3;
  Considerando che ai sensi  dell'art.  11  del  regolamento  CEE  n.
4253/88,  la  Commissione  ha fissato il quadro di riferimento per la
presentazione del programma operativo Prisma, e che  tale  quadro  di
riferimento  e' stato notificato agli Stati membri in data 8 febbraio
1991;
  Considerando che il regolamento CEE n. 4254/88 del  Consiglio,  del
19   dicembre   1988,   recante   disposizioni  di  applicazione  del
regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  definisce,  all'art.  1,  il tipo di azioni che
possono beneficiare di un contributo a titolo dell'obiettivo 1;
  Considerando che il suddetto programma  operativo  Prisma  ha  come
obiettivo il miglioramento dei servizi alle imprese che facilitino il
completamento   del   Mercato  unico  segnatamente  per  la  politica
comunitaria di certificazione e normalizzazione, e per l'apertura dei
pubblici appalti;
  Vista la decisione della Commissione CEE in data 16 dicembre  1991,
n.  91.05.10.007,  relativa  all'approvazione del programma operativo
d'iniziativa comunitaria Prisma nelle regioni italiane dell'obiettivo
n. 1;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
  Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n.
183,  istitutivo  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo  di  rotazione,  e
l'art.  11  della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa
degli atti normativi comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75;
  Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a
finalita' strutturale;
  Considerato  che  la  legge  n.  183/87 ha individuato nel Fondo di
rotazione  l'organismo  nazionale  che  centralizza  tutti  i  flussi
finanziari provenienti dalla Comunita' economica europea;
  Considerato  che  la  legge  n. 748/75 deve intendersi modificata a
seguito della riforma dei fondi strutturali;
  Considerati i provvedimenti emanati in sede comunitaria e nazionale
in seguito al regolamento CEE n. 2052/88;
  Considerato che per  l'attuazione  dell'intervento  comunitario  e'
necessario attivare per il triennio 1991-1993 uno specifico regime di
aiuto  riguardante  i  laboratori  di  prova, misurazione, collaudo e
taratura operanti o da avviare di proprieta' di imprese industriali o
autonomi,   privati   e   pubblici,   localizzati    nelle    regioni
dell'obiettivo 1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'intervento agevolato
  1.  Ai  soli fini dell'attuazione della decisione della Commissione
CEE in data 16 dicembre 1991, concernente le  aree  dell'obiettivo  1
(decisione  FESR  n.  9105.10.007),  il  Ministro dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato  puo'  concedere  contributi  in  conto
capitale  secondo  i  criteri  e  le  modalita' indicati nel presente
decreto.
  La ripartizione dei costi per la realizzazione degli interventi, di
cui al successivo art. 3, e' determinata nel seguente modo:
   50% a carico della CEE;
   50% a carico dei soggetti beneficiari.