IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, ed in particolare l'art. 11 e l'art. 14, paragrafo 3; Considerando che ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4253/88, la Commissione ha fissato il quadro di riferimento per la presentazione del programma operativo Prisma, e che tale quadro di riferimento e' stato notificato agli Stati membri in data 8 febbraio 1991; Considerando che il regolamento CEE n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, definisce, all'art. 1, il tipo di azioni che possono beneficiare di un contributo a titolo dell'obiettivo 1; Considerando che il suddetto programma operativo Prisma ha come obiettivo il miglioramento dei servizi alle imprese che facilitino il completamento del Mercato unico segnatamente per la politica comunitaria di certificazione e normalizzazione, e per l'apertura dei pubblici appalti; Vista la decisione della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, n. 91.05.10.007, relativa all'approvazione del programma operativo d'iniziativa comunitaria Prisma nelle regioni italiane dell'obiettivo n. 1; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75; Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a finalita' strutturale; Considerato che la legge n. 183/87 ha individuato nel Fondo di rotazione l'organismo nazionale che centralizza tutti i flussi finanziari provenienti dalla Comunita' economica europea; Considerato che la legge n. 748/75 deve intendersi modificata a seguito della riforma dei fondi strutturali; Considerati i provvedimenti emanati in sede comunitaria e nazionale in seguito al regolamento CEE n. 2052/88; Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario e' necessario attivare per il triennio 1991-1993 uno specifico regime di aiuto riguardante i laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura operanti o da avviare di proprieta' di imprese industriali o autonomi, privati e pubblici, localizzati nelle regioni dell'obiettivo 1; Decreta: Art. 1. Finalita' dell'intervento agevolato 1. Ai soli fini dell'attuazione della decisione della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, concernente le aree dell'obiettivo 1 (decisione FESR n. 9105.10.007), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi in conto capitale secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente decreto. La ripartizione dei costi per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3, e' determinata nel seguente modo: 50% a carico della CEE; 50% a carico dei soggetti beneficiari.