AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (a) , e collocato di diritto nella posizione di comando presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ai  sensi  dell'articolo  19  della legge 9 maggio 1989, n. 168 (b) ,
resta collocato nella medesima  posizione  fino  alla  copertura  dei
posti  di  organico  di  cui  alle tabelle A e B allegate alla citata
legge n. 168 del 1989 (b) , e comunque ((  improrogabilmente  ))  non
oltre  il  ((  31  dicembre  1994, salvo motivata richiesta di revoca
dell'interessato. ))
 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a corrispondere
al personale di cui al comma 1 il  trattamento  economico  accessorio
attualmente in godimento, (( limitatamente alla durata del comando di
diritto. ))
      2-bis. (( Il personale appartenente ai ruoli delle           ))
(( amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il      ))
(( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e        ))
(( tecnologica in base al provvedimento di comando adottato        ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9    ))
(( maggio 1989, n. 168 (b), e' inquadrato a domanda nei ruoli del  ))
(( Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente  ))
(( qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo             ))
(( l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19,     ))
(( commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989 (b). La domanda ))
(( di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni     ))
(( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  ))
(( presente decreto. Fino al termine della procedura di            ))
(( inquadramento il personale che ha presentato domanda di         ))
(( inquadramento mantiene la posizione di comando presso il        ))
(( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e        ))
(( tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli  ))
(( del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e    ))
(( tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di ))
(( corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza.  ))
      2-ter. (( L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio      ))
(( 1989, n. 168 (b), si interpreta nel senso che i posti vacanti e ))
(( disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per   ))
(( la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre ))
(( funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla    ))
(( citata legge n. 168 del 1989 )) (b).
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  38  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  38    (Norme per la copertura dei posti). - 1. Il
          personale con qualifica di dirigente generale, livello B  e
          C,  ed  equiparata,  di  dirigente  superiore  e  di  primo
          dirigente, in servizio presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri alla data di entrata in vigore della presente
          legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta'  dei
          posti  in  ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
          corrispondenti del ruolo dei consiglieri  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
             2.  In  sede di prima applicazione della presente legge,
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del
          25 per cento dei  posti  di  cui  all'allegata  tabella  A,
          avviene  mediante  il  concorso speciale per esami previsto
          dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301,  e  secondo
          le  modalita'  ivi  stabilite,  al  quale  sono  ammessi, a
          domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in  possesso  di  laurea  inquadrati
          nelle  qualifiche  settima  e superiori, nonche' quelli con
          qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione
          del ruolo ad esaurimento, purche' alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare
          al  concorso  abbiano maturato almeno nove anni di servizio
          effettivo nella carriera direttiva.
             3. Il personale delle qualifiche funzionali e di  quelle
          ad  esaurimento,  comunque in servizio alla data di entrata
          in vigore della presente legge  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri in posizione di comando o di fuori
          ruolo,  viene  inquadrato  a   domanda   nelle   qualifiche
          corrispondenti  del personale in ruolo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B
          disponibili.
             4. Il personale di cui  al  comma  3  puo'  chiedere  di
          essere   inquadrato,   anche   in   soprannumero  e  previo
          superamento di esame-colloquio, nella qualifica  funzionale
          della  carriera  immediatamente  superiore,  con il profilo
          professionale  corrispondente   alle   mansioni   superiori
          lodevolmente  esercitate  per  almeno  due anni, purche' in
          possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso  alla
          nuova   qualifica  ovvero,  ad  esclusione  della  carriera
          direttiva,  di  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  non
          inferiore  a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque
          essere attribuito al personale che, per  effetto  di  norme
          analoghe  a  quella  prevista  nel  presente  comma,  abbia
          comunque  fruito,  anche  presso  le   amministrazioni   di
          appartenenza,  di  avanzamenti  di  carriera o promozioni a
          qualifiche superiori, disposti  a  seguito  di  valutazione
          delle mansioni svolte.
             5.  Le  domande  di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere
          presentate entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e
          3, che debbono essere ultimate entro  quindici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, provvede
          una commissione nominata dal Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri  e  presieduta  dal  sottosegretario di Stato alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da
          un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di
          sezione del Consiglio di Stato o equiparata e  composta  da
          quattro  membri  effettivi e quattro supplenti di qualifica
          non  inferiore  al  personale  da  inquadrare   o   docenti
          universitari   di   diritto   pubblico.   Tale  commissione
          individua  gli   aventi   diritto   all'inquadramento,   in
          relazione   ai   posti   disponibili,   a   seguito   della
          valutazione, da effettuarsi in  base  a  criteri  oggettivi
          predeterminati   dalla   commissione   stessa,  dei  titoli
          culturali,  professionali  e  di  merito,  con  particolare
          riguardo  alla  qualita' del servizio prestato, alla durata
          del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  nonche'  all'anzianita'  maturata
          presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
             7. Al personale di cui ai commi 3 e 4  si  applicano  le
          disposizioni  previste  nei  commi  3 e 4 dell'art. 2 della
          legge 8 agosto l985, n.  455.
             8.  I  posti   delle   qualifiche   funzionali   rimasti
          disponibili  dopo  le operazioni di inquadramento, e quelli
          che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  conferiti
          mediante  concorso  per titoli ed esame-colloquio riservato
          al personale comunque in servizio presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  possesso dei requisiti di cui
          all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge  11  luglio
          l980,  n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri sono determinate, distintamente per  le  categorie
          interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita'
          di partecipazione e di svolgimento del concorso.
             9.  Ai  fini  di  quanto  previsto dai commi 3, 6 e 8 si
          considerano indisponibili i posti da conferire  mediante  i
          concorsi  di  cui  all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.
          455.
             10.  Il  personale  che  abbia  presentato  domanda   di
          inquadramento  ai  sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a pre-
          stare servizio  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  anche nel periodo compreso tra la data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  e  la  conclusione  del
          procedimento  di  inquadramento. Nello stesso periodo resta
          fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8  della
          legge 8 agosto 1985, n. 455.
             11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine
          di  far  fronte  alle  vacanze  eventualmente esistenti nei
          posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          potra' essere chiamato personale di  altre  amministrazioni
          in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai
          limiti  relativi  a dette posizioni previsti dalle allegate
          tabelle, nel  numero  massimo  stabilito  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di concerto con il
          Ministro del tesoro.
             12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art.
          27 della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri si avvale del personale dirigente e
          di quello delle qualifiche ad esaurimento e  funzionali  in
          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica,
          nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e
          C della tabella allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici
          di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono
          in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di
          cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del
          restante terzo alle posizioni di comando e di  fuori  ruolo
          di cui alle tabelle stesse.
             13.  Il  personale  assunto  entro la data del 31 agosto
          1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28  febbraio  l986,
          n.  41,  ed  in servizio alla medesima data, e' collocato a
          domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste
          dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4  febbraio
          1937,  n.  100, e successive modifiche ed integrazioni. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  sono  emanate
          disposizioni per  l'inquadramento  in  ruolo  del  predetto
          personale".
             (b) La legge n. 168/1989, entrata in vigore il 26 maggio
          1989, reca:
          "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica".  Si  trascrive  il  testo del
          relativo art.  19:
             "Art. 19 (Personale).  -  1.  Nella  prima  applicazione
          della  presente  legge alla copertura dei posti di organico
          si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero,
          con  la   conservazione   della   qualifica   acquisita   e
          dell'anzianita' di servizio complessivamente maturata:
               a)   del  personale  dei  ruoli  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge:
               1)  presso  la  Direzione  generale  per  l'istruzione
          universitaria;
               2) presso la segreteria del CUN;
               3) presso altri uffici, che  abbia  svolto  o  svolga,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          compiti  attinenti  alla  istruzione  universitaria.   Tale
          personale,  in  numero  non  superiore  a  dieci unita', e'
          individuato  dal  Ministro   della   pubblica   istruzione,
          d'intesa  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica;
               b) del personale, in servizio alla data di entrata  in
          vigore  della  presente legge presso l'ufficio del Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, dei ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri,  di  altre  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  in  posizione di
          comando o di fuori ruolo nonche' di quello in  servizio  in
          forza di speciale disposizione di legge.
             2.  All'inquadramento  del  personale  nelle  qualifiche
          dirigenziali si' provvede a  domanda  da  presentare  entro
          trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 12, comma 4.
             3.  All'inquadramento  del  personale  nelle  qualifiche
          funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto
          dall'art. 13, comma 2.
             4.  Al  personale  inquadrato nei ruoli e' conservato il
          trattamento economico di attivita', comprese le  indennita'
          accessorie  pensionabili,  comunque in godimento, osservate
          le disposizioni  di  cui  all'art.  12,  terzo  comma,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
          n. 1079. Le indennita' non  pensionabili  sono  corrisposte
          con   assegno   personale   riassorbibile   con   i  futuri
          miglioramenti economici.
             5.   Fino   all'espletamento    delle    procedure    di
          inquadramento,  il personale di cui al comma 1 e' collocato
          di diritto nella posizione di  comando  o  di  fuori  ruolo
          presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento
          economico  in godimento. E' fatto salvo per il personale di
          cui al comma 1, lettera b), del  presente  articolo  quanto
          previsto dall'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             6.  Qualora il numero delle domande di inquadramento nei
          ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti  di
          organico,  come  determinato  dall'allegata  tabella  B, il
          consiglio  di  amministrazione  formula   graduatorie   per
          ciascuna  qualifica  funzionale  sulla base delle relazioni
          redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli
          uffici cui appartengono. La  relazione  deve  tenere  conto
          delle  effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti
          nelle materie  comprese  nella  competenza  del  Ministero.
          L'inquadramento  puo' avvenire, tenuto conto delle esigenze
          di  funzionalita'  del  Ministero,  anche  in  soprannumero
          rispetto  alle  singole  dotazioni  organiche  delle  varie
          qualifiche  funzionali  e  nell'osservanza  del  limite  di
          organico  complessivo  disposto dall'art. 13, comma 2, e in
          ogni caso non superando per ciascuna qualifica  il  25  per
          cento  del  relativo  organico.  Fino  all'assorbimento del
          soprannumero  sono  dichiarati  indisponibili   altrettanti
          posti dell'organico complessivo.
             7.  All'esito  delle  procedure  di  inquadramento  sono
          ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero
          della  pubblica   istruzione,   secondo   quanto   previsto
          dall'art.  6  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, nonche'
          l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          748.
             8. Il personale inquadrato nei ruoli  del  Ministero  ai
          sensi  del  presente  articolo  puo',  per  una sola volta,
          partecipare  a  concorsi  riservati  per   l'accesso   alle
          qualifiche  superiori  a quella rivestita, nel limite della
          dotazione  organica  di  ciascuna  qualifica,  purche'   in
          possesso  del  titolo  di  studio  prescritto  per la nuova
          qualifica e della anzianita' di servizio di due anni e  sei
          mesi nella qualifica di appartenenza.
             9.  Nella  prima  applicazione  della  presente legge, i
          posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli
          inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per
          esami, di cui all'art. 2 della legge  10  luglio  1984,  n.
          301,  al  quale  e'  ammesso a partecipare il personale del
          Ministero  appartenente  all'ex   carriera   direttiva   in
          possesso  del diploma di laurea e con almeno cinque anni di
          servizio effettivo in tale carriera.
             10. La tabella A di cui all'art. 13, comma  1,  allegata
          alla  presente  legge,  e'  comprensiva anche del ruolo dei
          dirigenti con  funzioni  ispettive  istituito  dall'art.  8
          della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al
          Ministero.
             11.  Esaurite  le  procedure  di inquadramento di cui ai
          commi precedenti, il  Ministro  e'  autorizzato  a  bandire
          concorsi  pubblici  per  il reclutamento del personale ed a
          procedere dalle relative assunzioni.
             12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo  dei
          rappresentanti    del    personale    nel    consiglio   di
          amministrazione del Ministero della pubblica istruzione".
            Si trascrive inoltre il testo delle tabelle A e B annesse
          alla medesima legge:
                                                           "TABELLA A
   (prevista dall'articolo 13, comma 1, e dall'articolo 19, comma 10)
=====================================================================
 Livello    Qualifica      Posti                              Posti
  di                        di         F U N Z I O N E         di
funzione                qualifica                           funzione
_____________________________________________________________________
  C   Dirigente generale    7    Direttore di dipartimento
                                 Consigliere ministeriale       7
 
  D   Dirigente superiore  16    Vice direttore di dipartimento
                                 Direttore di servizio
                                 Direttore di ufficio
                                 Consigliere ministeriale
                                   aggiunto
                                 Ispettore                     16
 
  E   Primo dirigente      32    Vice direttore di servizio
                                 Vice direttore di ufficio
                                 Vice consigliere ministeriale
                                   aggiunto                    32
                        ------                               ------
                           55                                  55
 
                                                            TABELLA B
    (prevista dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6)
 
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      QUALIFICA FUNZIONALE                                  DOTAZIONE
_____________________________________________________________________
 
IX Livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      40
VIII Livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      80
VII Livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      90
VI Livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100
V Livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     120
IV Livello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      70
III Livello   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      50
                                                               ------
                                                      TOTALE. . . 500