AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a) , e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (b) , resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 (b) , e comunque (( improrogabilmente )) non oltre il (( 31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato. )) 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento, (( limitatamente alla durata del comando di diritto. )) 2-bis. (( Il personale appartenente ai ruoli delle )) (( amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il )) (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e )) (( tecnologica in base al provvedimento di comando adottato )) (( successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 )) (( maggio 1989, n. 168 (b), e' inquadrato a domanda nei ruoli del )) (( Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente )) (( qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo )) (( l'espletamento dei concorsi interni di cui all'articolo 19, )) (( commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989 (b). La domanda )) (( di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni )) (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. Fino al termine della procedura di )) (( inquadramento il personale che ha presentato domanda di )) (( inquadramento mantiene la posizione di comando presso il )) (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e )) (( tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli )) (( del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e )) (( tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di )) (( corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza. )) 2-ter. (( L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio )) (( 1989, n. 168 (b), si interpreta nel senso che i posti vacanti e )) (( disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per )) (( la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre )) (( funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla )) (( citata legge n. 168 del 1989 )) (b).
(a) Il testo dell'art. 38 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - 1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta' dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalita' ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonche' quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili. 4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte. 5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualita' del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' all'anzianita' maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. 7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto l985, n. 455. 8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio l980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita' di partecipazione e di svolgimento del concorso. 9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a pre- stare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potra' essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. 12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse. 13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio l986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, e' collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale". (b) La legge n. 168/1989, entrata in vigore il 26 maggio 1989, reca: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". Si trascrive il testo del relativo art. 19: "Art. 19 (Personale). - 1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianita' di servizio complessivamente maturata: a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 2) presso la segreteria del CUN; 3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unita', e' individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonche' di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge. 2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si' provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 12, comma 4. 3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 13, comma 2. 4. Al personale inquadrato nei ruoli e' conservato il trattamento economico di attivita', comprese le indennita' accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennita' non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 e' collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. E' fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto previsto dall'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento puo' avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'art. 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo puo', per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianita' di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza. 9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera. 10. La tabella A di cui all'art. 13, comma 1, allegata alla presente legge, e' comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero. 11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro e' autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere dalle relative assunzioni. 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione". Si trascrive inoltre il testo delle tabelle A e B annesse alla medesima legge: "TABELLA A (prevista dall'articolo 13, comma 1, e dall'articolo 19, comma 10) ===================================================================== Livello Qualifica Posti Posti di di F U N Z I O N E di funzione qualifica funzione _____________________________________________________________________ C Dirigente generale 7 Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale 7 D Dirigente superiore 16 Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore 16 E Primo dirigente 32 Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto 32 ------ ------ 55 55 TABELLA B (prevista dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 19, comma 6) ===================================================================== QUALIFICA FUNZIONALE DOTAZIONE _____________________________________________________________________ IX Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 VIII Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 VII Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 VI Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 IV Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 III Livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ------ TOTALE. . . 500