L'AUTORITA' PER L'ADRIATICO Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva della segreteria tecnica dell'Autorita' per l'Adriatico; Considerato che e' necessario precisare, sulla base delle disposizioni vigenti ed alla luce dell'esperienza acquisita, gli specifici compiti della segreteria tecnica, nonche' gli adempimenti ai quali e' tenuto lo stesso organo collegiale; Considerato, altresi', che i compiti e gli adempimenti della segreteria tecnica sono in stretta connessione con le competenze attribuite al segretario generale dell'Autorita' per l'Adriatico dall'art. 3, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 57; Ritenuto che tali compiti e adempimenti vengono svolti dalla segreteria tecnica su apposita richiesta del segretario generale dell'Autorita' per l'Adriatico; Delibera: La segreteria tecnica dell'Autorita' per l'Adriatico deve: a) esaminare le proposte dei Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica connesse con la tutela del mare Adriatico, per esprimere il proprio parere al riguardo; b) proporre all'Autorita' per l'Adriatico la ripartizione delle disponibilita' finanziarie; c) provvedere alla destinazione delle somme ripartite dall'Autorita' per l'Adriatico, in quanto necessario; d) esaminare le iniziative, i programmi, i progetti connessi con la tutela del mare Adriatico, da sottoporre all'attenzione dell'Autorita' per l'Adriatico; e) richiedere pareri al comitato scientifico istituito dall'Autorita' per l'Adriatico; f) adempiere ad incarichi istruttori che il segretario generale potra' affidarle nell'ambito delle proprie competenze. Roma, 5 marzo 1993 Il Presidente: CIAURRO