Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al  Ministero  dell'universita'   e
                                  della ricerca scientifica
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio ed dell'artigianato
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni  a  statuto  ordinario ed a
                                  statuto speciale
                                  Ai   presidenti   delle    province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  Ai sindaci dei comuni
                                  Agli amministratori straordinari
                                    delle U.S.L.
                                  Ai presidi delle facolta' di:
                                    medicina e chirurgia
                                    medicina veterinaria
                                    farmacia
                                    chimica
                                    biologia
                                    scienze naturali
                                  Al      direttore     dell'Istituto
                                  superiore di sanita'
                                  Ai   direttori    degli    istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini dei medici veterinari
                                  Al Comando carabinieri N.A.S.
                                  I.S.T.A.T.
                                  Alla Farmindustria
  Si  fa  seguito   alla   circolare   esplicativa   concernente   la
comunicazione   dovuta,   quale  forma  di  autocontrollo,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo in oggetto da parte  di  chiunque
intenda  effettuare  esperimenti  con  impiego  di  animali.  Con  la
presente circolare si intendono chiarire i principi  e  le  procedure
concernenti  le  attivita'  di  sperimentazioni soggette a preventiva
autorizzazione del Ministero della sanita'.
   Tali attivita' sono quelle appresso indicate:
   1) esperimenti su animali senza anestesia in deroga all'obbligo di
cui all'art. 4, comma 3,  secondo  il  quale  tutti  gli  esperimenti
devono essere effettuati sotto anestesia e locale;
   2)  esperimenti su primati non umani, su cani e su gatti in deroga
al divieto di cui all'art. 3, comma 2;
   3) esperimenti su animali  in  via  di  estinzione  in  deroga  al
divieto di cui all'art. 3, comma 3;
   4) esperimenti a scopo didattico, in deroga all'art. 3, comma 1;
   5)  esperimenti  che  comportano  o  rischiano di comportare gravi
lesioni o forti dolori che potrebbero protrarsi dopo l'esperimento;
   6) esperimenti  che  non  siano  relativi  a  ordinarie  prove  di
qualita',  efficacia  ed innocuita' quando superino la durata massima
prevista nella comunicazione.
  Una   considerazione   a   parte   meritano   le    sperimentazioni
propedeutiche.
  Principio  fondamentale  ed inderogabile e' quello secondo il quale
nessuna  attivita'   di   sperimentazione,   che   sia   oggetto   di
autorizzazione, puo' essere iniziata prima che questa venga concessa.
  Le autorizzazioni di cui ai punti da 1) a 6) sono concesse ciascuna
entro i limiti e condizioni ben precise.
  L'esperimento   senza  anestesia  e'  ammissibile  soltanto  quando
quest'ultima  e'  piu'  traumatica  per  l'animale   dell'esperimento
stesso;   si  tratta  pertanto  di  una  deroga  posta  a  protezione
dell'animale. La concessione dell'autorizzazione in questo caso esige
l'approfondita e documentata valutazione della natura e degli effetti
degli  esperimenti  in  relazione  agli  effetti   della   anestesia;
valutazione,  inoltre che deve essere effettuata in via preventiva ed
in sede progettuale.
  Analoga valutazione, in via preventiva ed in sede  progettuale,  va
effettuata  in  relazione  al  secondo  motivo  di  possibile deroga:
l'incompatibilita' cioe' dell'anestesia con il fine dell'esperimento.
Tale motivo ha carattere di eccezionalita', deve essere valutato caso
per caso ed in nessuno di essi puo' essere applicato il principio  di
analogia e di estensione.
  Gli  esperimenti  su  primati  non  umani, su cani o su gatti, sono
ammessi    anch'essi    per    motivi    eccezionali    riconducibili
sostanzialmente a due: il primo attiene all'obiettivo della ricerca e
deve  riguardare  verifiche  medico-biologiche essenziali, il secondo
quando sia dimostrato che il ricorso ad altri animali dia effetti non
rispondenti agli scopi dell'esperimento.
  Gli esperimenti su animali in via di estinzione sono ammissibili in
via eccezionale per verifiche medico-biologiche essenziali quando  la
specie presa in considerazione sia dimostratamente ed eccezionalmente
l'unica adatta allo scopo.
  Altro  motivo  di  deroga  nei  confronti  degli  animali in via di
estinzione scaturisce  dalla  finalita'  della  ricerca  intesa  alla
conservazione della specie in considerazione.
  Gli  esperimenti  a  scopo  didattico sono anch'essi ammessi in via
eccezionale, in via preventiva ed in sede di  programma  di  progetto
didattico    quando    siano   insieme   presenti   due   condizioni:
l'inderogabile necessita' e l'impossibilita' di  ricorrere  ad  altri
sistemi dimostrativi.
  Anche  l'autorizzazione  per  gli esperimenti di cui al punto 5) va
data sul progetto della ricerca nel contesto del quale devono  essere
chiarite  la  procedura e le tecniche utilizzate nell'esperimento. Da
queste deve  essere  possibile  prevedere  natura  ed  entita'  delle
lesioni  o  dei  dolori  che  risiduano  dopo  che  l'esperimento sia
concluso.
  Una conseguenza del principio appena esposto consiste nel fatto che
non si possono eseguire esperimenti senza  preventiva  autorizzazione
dai  quali  derivino gravi lesioni o forti dolori giustificandoli con
il fatto che  questi  non  erano  prevedibili.  Si  ha  comunque  una
presunzione  di  responsabilita'  quando  non  si sia preventivamente
richiesta l'autorizzazione ad eseguire gli esperimenti in parola.  La
non  prevedibilita'  delle conseguenze dolorose degli esperimenti non
esime da  tale  obbligo  essendo  sufficiente  il  semplice  rischio.
L'autorizzazione concessa su base progettuale e' anche in questo caso
rigorosamente   limitata  dalle  condizioni  stabilite  nella  deroga
all'uso dell'anestesia.
  Gli  esperimenti  di  cui  al  punto  5  sono  di  per  se'  stessi
esperimenti che si svolgono entro tutti i limiti di cui agli articoli
3  e  4 ed eventualmente anche nei limiti delle autorizzazioni di cui
agli articoli 8 e 9 e tuttavia  anche  per  questi  e'  richiesta  la
preventiva autorizzazione quando sia decorso il termine per la durata
della  ricerca  prevista  nella comunicazione o nella autorizzazione;
tale importante principio fa si' che di ogni progetto  devono  essere
messi  in  rilievo i risultati effettivamente ottenuti. Cio' fornisce
un criterio di valutazione sulla validita' del  progetto  ed  inoltre
consente la comparazione con i risultati ottenuti in altre ricerche.
  Gli  esperimenti  per l'aquisizione di nozioni scientifiche di base
devono essere resi noti nel  contesto  della  comunicazione  e  della
richiesta  di  autorizzazione  relativa  al  progetto  principale  di
ricerca di cui sono propedeutiche.
  Gli esperimenti preordinati all'ottenimento di nozioni scientifiche
di base sono oggetto di sola comunicazione  di  cui  all'art.  7,  se
effettuati  nel risposto degli articoli 3 e 4, sono invece oggetto di
autorizzazione se le procedure impiegate richiedono il  ricorso  alle
deroghe di cui agli articoli 8 e 9.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA