IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  508  del  14  dicembre 1992 di
attuazione  della  direttiva  n.  90/667/CEE  del  Consiglio  del  27
novembre  1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione,
la  trasformazione  e  l'immissione sul mercato di rifiuti di origine
animale  e  la  protezione  dagli  agenti patogeni degli alimenti per
animali  di  origine  animale  o  a  base  di pesce e che modifica la
direttiva n. 90/425/CEE;
  Vista  la  decisione  della commissione CEE numero 92562/CEE del 17
novembre  1992  relativa  all'approvazione dei sistemi alternativi di
trattamento  termico  per  la  trasformazione  dei  materiali ad alto
rischio come definiti nel decreto legislativo n. 508/1992;
  Ritenuto  necessario  definire con precisione i sistemi alternativi
per  il  trattamento  termico  che  offrano  garanzie conformi di cui
all'allegato  alla  direttiva  n.  90/667/CEE  dando  attuazione alla
decisione n. 92/562/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  stabilimenti  che  nella  trasformazione del materiale ad alto
rischio  utilizzano un sistema o una combinazione di sistemi previsti
nell'allegato  1,  che fa parte integrante del presente decreto, sono
riconosciuti  idonei  al  trattamento  del  materiale ad alto rischio
dalle  autorita'  competenti  a  condizione  che le stesse autorita',
attraverso   il   campionamento   dei   prodotti   finiti  effettuato
quotidianamente per un periodo di un mese, verifichino che i prodotti
finiti   siano   conformi   alle   norme   microbiologiche  stabilite
nell'allegato  II,  cap. III, paragrafi 1 e 2 del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508.