IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992 di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE; Vista la decisione della commissione CEE numero 92562/CEE del 17 novembre 1992 relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio come definiti nel decreto legislativo n. 508/1992; Ritenuto necessario definire con precisione i sistemi alternativi per il trattamento termico che offrano garanzie conformi di cui all'allegato alla direttiva n. 90/667/CEE dando attuazione alla decisione n. 92/562/CEE; Decreta: Art. 1. Gli stabilimenti che nella trasformazione del materiale ad alto rischio utilizzano un sistema o una combinazione di sistemi previsti nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti idonei al trattamento del materiale ad alto rischio dalle autorita' competenti a condizione che le stesse autorita', attraverso il campionamento dei prodotti finiti effettuato quotidianamente per un periodo di un mese, verifichino che i prodotti finiti siano conformi alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato II, cap. III, paragrafi 1 e 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.