Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.) Alla Associazione nazionale certificatori revisori enti locali 1. Premessa Si fa seguito alla precedente circolare n. 1188/93, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 1o marzo u.s., per fornire ulteriori indicazioni per la redazione dei piani economico-finanziari previsti dall'art. 46 del D.L.vo 504/92, al fine di avere una base comune di valutazione per l'assenso degli stessi, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo, che abilita la Cassa depositi e prestiti all'esame per l'approvazione dei piani per le opere direttamente finanziate. Dopo una necessaria premessa di richiamo, l'esposizione si articolera', in sequenza logica, nei seguenti paragrafi: il problema delle tariffe, il problema dell'equilibrio, la valutazione del bacino d'utenza e la stima dei volumi di attivita', il progetto e l'analisi dei costi di esercizio, la costruzione del piano, la determinazione della tariffa, la verifica dell'economicita' dell'intervento, la tipologia di opere interessate. In allegato verra' fornito: a) l'elenco delle tipologie di opere soggette all'art. 46 nonche', b) un esempio pratico, che riproduce quello sinteticamente indicato nella precedente circolare e che si ritiene, tenendo conto delle indicazioni teoriche contenute nel testo, sufficientemente indicativo. I dati numerici sono a puro titolo esemplificativo e come tali vanno assunti. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di mutuo relative ai servizi pubblici, munite del piano economico-finanziario, potranno essere inoltrate alla Cassa, che provvedera', SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER GLI ENTI, agli ulteriori adempimenti ai sensi del citato settimo comma dell'art. 46. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del D.L.vo n. 504/92 introducono il principio che per gli investimenti relativi ai servizi a "carattere imprenditoriale" non si puo' prescindere dall'equilibrio tra le poste dei ricavi e quelle dei costi (di investimento e di gestione). Cio' significa che gli Enti prima di procedere all'investimento devono analizzare la capacita' dell'investimento proposto di coprire le spese di gestione, gli oneri di ammortamento fisico del bene, e quelli derivanti dall'indebitamento, sulla base di un sistema di prezzi di cessione del servizio e/o tariffe adeguato. La valutazione economica e finanziaria dell'investimento, che il legislatore sintetizza nella dizione piano economico-finanziario, dovra' articolarsi in piu' elaborazioni, che vedremo in seguito in modo specifico, che diano conto della giusta dimensione del progetto in rapporto con la fruizione dell'impianto sulla base di tariffe compatibili con il mercato. Data la novita' sostanziale, per gli enti locali, di questa nuova metodologia, sorge la necessita' di una elaborazione di base, che permetta di fornire una traccia cui gli Enti e la Cassa possano uniformarsi. L'esigenza di uniformita' di comportamento dovrebbe essere richiesta anche dagli Istituti di credito designati, che pur avendo una profonda conoscenza di questa metodologia in campo industriale, devono oggi adeguarla alle indicazioni legislative che prevedono l'equilibrio all'interno del singolo investimento e non gia' della situazione di bilancio del soggetto proponente, tenendo inoltre conto della contabilita' adottata dagli enti locali (finanziaria ma leggibile in termini economici). La presente circolare si concretizza in schede ragionate sul percorso da seguire. L'impostazione che cerca di semplificare al massimo il procedimento, tiene conto che ci si rivolge anche ai piccoli Comuni (dove spesso non esiste il ragioniere). E' evidente che ad investimenti rilevanti da parte di soggetti complessi (Aziende, Consorzi, ecc.) corrispondera' un'analisi piu' elaborata. 1. IL PROBLEMA DELLE TARIFFE Il legislatore al 4 comma dell'art. 46 per stabilire una base comune di valutazione, ha indicato tassativamente i criteri secondo i quali deve essere determinata la tariffa, che saranno considerati nell'elaborazione successiva per verificare il rispetto del dettato legislativo. Tali criteri sono: a) la tariffa deve assicurare l'integrale copertura dei costi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario nonche' l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; b) nel determinare la tariffa e' necessario che si tenga conto dell'entita' dei costi di gestione e della qualita' del servizio. E' qui il caso di chiarire che il vincolo delle tariffe che coprano integralmente i costi riguarda i servizi di nuova istituzione; mentre per i servizi in essere, specie per quelli "a rete", occorre distinguere le normali opere di manutenzione, sostituzione o estendimento naturale del servizio, che sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 46 e nuovi investimenti come la costruzione di opere dirette al potenziamento del servizio (nuove adduzioni) e alla fruizione ex novo del servizio in zone di espansione extra perimetro urbano (nuove lottizzazioni o nuovi insediamenti civili o industriali), per le quali e' indubbia l'applicazione dell'art. 46. Tuttavia al fine di evitare conseguenze non certamente volute dal legislatore, sono da tener presenti i seguenti principi: a) se dal piano economico-finanziario del nuovo investimento, risulta che la tariffa o il prezzo gia' in essere per i servizi esistenti, e' idoneo ad assicurare l'equilibrio richiesto e' ovvio che nessuna variazione di esso debba essere effettuata; b) qualora si voglia comunque assicurare una uniformita' di tariffazione, nulla vieta che l'Ente possa ricomprendere tra "i ricavi" una contribuzione dell'Ente stesso (nel rispetto del punto b) del quarto comma dell'art. 46), che copra l'eventuale differenza tariffaria, necessaria al raggiungimento dei due equilibri; c) analoga operazione e' egualmente possibile per "finalita' sociali" onde permettere una tariffa o un costo del servizio piu' conveniente rispetto ai prezzi di mercato, o favorire categorie di cittadini economicamente piu' deboli; d) si ritiene, infine, che non sia piu' possibile per l'Ente lo- cale, effettuare investimenti nei "servizi", con ricorso al credito, senza la fissazione di una tariffa, nel senso che non puo' essere prevista la "gratuita'" del servizio, ponendo l'onere globalmente a carico del bilancio. Altro punto di estrema importanza da tenere presente, e' che l'art. 46 innova e si sovrappone al sistema dei prezzi amministrati, in quanto per tutti i servizi per i quali scatta l'applicabilita' del citato articolo, si ha la "liberalizzazione"; e cio' vale non soltanto per la fattispecie in esame ma anche per quei servizi pubblici che verranno gestiti mediante S.p.A., ai sensi dell'art. 12 della legge 498/92. Il residuo di controllo pubblico consiste nell'obbligo di comunicare al CIP o al C.P.P., l'ammontare della tariffa o del prezzo unitario che si intenderebbe adottare, al fine della valutazione di eventuali fattori inflattivi o contrastanti con gli indirizzi di politica generale. Se la risposta e' positiva o non si abbia alcuna risposta entro 30 giorni dalla comunicazione (silenzio assenso) la tariffa per quell'investimento e' liberalizzata, e puo' essere aggiornata, in relazione ai costi, anno per anno, seguendo la medesima procedura. Se la risposta e' negativa, il relativo investimento rimane bloccato, ed il progetto deve essere abbandonato o ridimensionato. 2. IL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO La costruzione di uno schema di piano economico-finanziario che rispetti le disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. 504/92 richiede la preliminare definizione dei concetti di equilibrio economico e di equilibrio finanziario caratterizzanti un determinato progetto di investimento. EQUILIBRIO ECONOMICO DI UN INVESTIMENTO: un investimento e' caratterizzato dall'equilibrio economico quando, nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso (attualizzato) dei ricavi derivanti dall'investimento e' almeno sufficiente a coprire l'ammontare (attualizzato) dei costi sostenuti compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario. EQUILIBRIO FINANZIARIO DI UN INVESTIMENTO: un investimento e' caratterizzato dall'equilibrio finanziario quando, nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto, per ogni esercizio il soggetto che realizza e successivamente gestisce l'opera ha a disposizione un insieme di risorse finanziarie che gli consenta di fronteggiare l'ammontare degli esborsi monetari connessi alla realizzazione ed al funzionamento dell'investimento stesso. L'ente locale che intende realizzare un investimento nel rispetto delle condizioni di equilibrio suindicate dovra' pertanto adottare un prezzo di vendita del bene o servizio prodotto (tariffa) che da un lato sia in linea con i valori correnti di mercato e dall'altro consenta di ottenere un volume di ricavi in grado di coprire i costi di realizzazione e di funzionamento dell'opera. Affinche' queste due condizioni siano soddisfatte sara' necessario che la "capacita' produttiva" dell'impianto progettato sia correttamente dimensionata tanto in relazione al costo dell'investimento quanto in riferimento alla domanda del bene o del servizio, presente sul mercato. La valutazione complessiva del progetto dovra' articolarsi nelle seguenti fasi: 1) la stima del bacino di utenza e quantificazione dei volumi dell'attivita'; 2) l'analisi del progetto, dei tempi di realizzazione, dei costi di investimento e di esercizio e della potenzialita' produttiva; 3) la costruzione del piano economico-finanziario, integrato, in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 46 con il piano finanziario di cui all'art. 4 del D.L. 65/89 convertito dalla legge 155/89; 4) la determinazione della tariffa; 5) la verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa. 3. LA VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E LA STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA' Per l'individuazione degli obiettivi di vendita del bene o del servizio che si intende produrre (di cui dovra' essere effettuata una dettagliata descrizione) e' opportuno che l'Ente promotore dell'investimento parta dalla definizione del "bacino di utenza" dell'opera. Il bacino di utenza, in una analisi volutamente semplificata quale la presente, puo' essere individuato facendo riferimento alla popolazione residente sull'area in cui si ritiene che l'investimento possa produrre i propri effetti. Nel definire tale area e' necessario tenere in considerazione svariati elementi quali: la struttura morfologica del territorio, l'efficienza dei sistemi di trasporto, le abitudini dei residenti, ecc... Nell'ambito del bacino di utenza cosi' definito occorre, quindi, stimare la domanda potenziale del bene o del servizio che si intende produrre provvedendo contestualmente a: - quantificare la quota di tale domanda gia' soddisfatta dall'offerta esistente (domanda soddisfatta); - indicare la tariffa media correntemente praticata. La differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta fornira' l'ammontare della domanda da soddisfare all'interno della quale dovranno essere individuati gli obiettivi di vendita del bene o servizio che si intende produrre. Per le grandezze suindicate si dovra' inoltre ipotizzare il probabile andamento lungo l'arco temporale prescelto. Per quanto riguarda le previsioni (obiettivi) di vendita si sottolinea che le stesse saranno influenzate dalla tariffa o prezzo di vendita che si intende adottare e di cui dovra' essere verificata la congruita' in relazione al rispetto dell'equilibrio economico- finanziario. L'elaborato per la stima dei volumi di attivita' potrebbe essere cosi' sintetizzato: - organizzazione tecnica e descrizione del servizio; - definizione del bacino di utenza; - obiettivi tecnico-commerciali. Tavola 1 - Analisi della domanda e dell'offerta esistenti nell'anno di redazione del progetto con indicazione della tariffa media correntemente praticata servizio domanda potenziale domanda soddisfatta tariffa media (quantita) (quantita) applicata --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Tavola 2 - Stima della domanda annua (quantita) anni Domanda Domanda Domanda Obiettivi potenziale soddisfatta da soddisfare di vendita 1 --------------------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------------------- : --------------------------------------------------------------------- n --------------------------------------------------------------------- In questa fase di ricerca teorica occorre indicare l'eventuale tariffa media praticata per la domanda gia' soddisfatta e la previsione della "nuova" domanda che si intende soddisfare in relazione alla fissazione di una tariffa quella media esistente. Tavola 3 - Previsione rapporto tariffa/nuova utenza nuovo servizio tariffa prevista ulteriore domanda soddisfatta --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- La previsione potra' essere articolata su uno o piu' livelli di tariffa ai quali corrispondera' una diversa quantita' di domanda del servizio. Cio' serve ad avere una prima indicazione del livello teorico di tariffa rispetto alla variabilita' dell'utenza, che poi dovra' essere confrontato con i costi di investimento e di gestione del servizio, quali risulteranno dal piano economico-finanziario. 4. IL PROGETTO Partendo dagli obiettivi precedentemente definiti si potra' procedere al conseguente dimensionamento dell'impianto che si intende realizzare. In ordine al progetto dovranno essere fornite: a) una relazione sul progetto con la descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso, delle principali tipologie di lavori ed opere con l'indicazione dei parametri (dimensionali e/o di prestazione) necessari per la valutazione dei costi; b) una relazione sui costi di investimento; c) una relazione sui tempi. A nostro avviso nella relazione sui tempi si dovrebbe tener conto oltre che dei tempi per la realizzazione e per l'entrata in esercizio dell'impianto, anche dei tempi per l'iter amministrativo di approvazione del progetto, licenze, permessi e pareri. La nostra esperienza ci insegna che spesso, pur avendo le risorse finanziarie disponibili, gli enti non iniziano le opere in quanto sono sprovvisti, per esempio, delle necessarie licenze. Poiche' ai nostri fini i tempi di realizzazione dell'opera sono estremamente importanti si ritiene di richiamare l'attenzione su questo aspetto. Si suggeriscono possibili schemi riepilogativi in ordine agli elementi suesposti: Tavola 4 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione - valori in milioni di lire anni aree infrastr.re fabbricati impianti attrezz.re altre totale e voci macchinari --------------------------------------------------------------------- 1 --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- k --------------------------------------------------------------------- totali k = anni di realizzazione L'ente dovra' anche esplicitare la potenzialita' massima dell'impianto, la percentuale di utilizzo nell'anno di entrata in servizio e l'andamento di tale percentuale lungo l'orizzonte temporale prescelto (n anni). Tavola 5 - Previsione utilizzo anni d'esercizio potenzialita' obiettivi di % di utilizzo impianto vendita (vedi tav. 2) --------------------------------------------------------------------- 1 --------------------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- n 5. ANALISI DEI COSTI DI ESERCIZIO I costi di esercizio, gia' individuati in base ai parametri dimensionali e di prestazione desumibili dal progetto e utilizzati per la redazione del piano finanziario di cui all'art. 4 della legge 155/89, devono essere proiettati per tutto l'orizzonte temporale prescelto. Si suggeriscono i seguenti prospetti riepilogativi: Tavola 6 - Proiezione spese di gestione (valori in milioni di lire) Anni Pers.le Manut.ne Energie Acqua Pulizia Comb.li Altre Totale elettr. e f.m. --------------------------------------------------------------------- 1 --------------------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- n Tavola 7 - Proiezione dei costi di esercizio Anni Spese di Spese generali Oneri Ammortamento Totale gestione di (vedi totale amministraz.ne finanziari tecnico tav. 6) (quota parte) (1) (2) 1 --------------------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- n --------------------------------------------------------------------- (1) Oneri di preesercizio I mutui che vengono concessi agli enti locali vanno integralmente in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di stipula del contratto - se il finanziamento e' assicurato dal sistema bancario - o della determina direttoriale, - se il finanziamento e' assicurato dalla Cassa depositi e prestiti Si pone quindi il problema della considerazione degli esborsi per il pagamento delle rate di ammortamento del o dei mutui, prima che l'opera finanziata sia completata e che conseguentemente il servizio entri in funzione. E' chiaro che nell'arco temporale dell'esecuzione, che nel campo privato corrisponde normalmente con il periodo di pre-ammortamento del finanziamento, non si possa ricercare l'equilibrio finanziario, cosi' come definito nelle premesse, per la mancanza di entrate correlative. Il pagamento delle rate sara' assicurato, in conformita' del piano finanziario ex art. 4 D.L. N. 65, dalle ordinarie disponibilita' di bilancio. (cfr. punto 6) In alternativa, dato che il pagamento delle rate e' avvenuto prima dell'avvio a regime del servizio, potrebbe essere considerata la capitalizzazione di detti interessi, ammortizzabile nell'arco temporale preso a base del piano. (2) Ammortamenti Un necessario richiamo dell'attenzione sugli ammortamenti: - gli ammortamenti tecnici, considerati nel piano in termini economici (Tav. 7) in base a specifici coefficienti, che per uniformita' vengono mutuati da quelli fiscali ai sensi del D.M. Finanze 30 dicembre 1988, non possono coincidere con l'importo della quota capitale che annualmente viene restituita secondo l'andamento del piano di ammortamento del mutuo (rata costante); - gli ammortamenti finanziari, nello stesso piano, invece, fanno riferimento alla quota interessi, contenuta in ciascuna rata dell'anno di riferimento; - nella successiva Tav. 9 (proiezione dei flussi di cassa) il fenomeno verra' esaminato sotto l'aspetto finanziario per cui sotto la voce "rimborso mutuo" si evidenziera' l'importo della rata di ammortamento del mutuo nelle sue componenti di quota interesse e capitale. 6. LA COSTRUZIONE DEL PIANO Sulla base delle precedenti valutazioni si deve procedere alla costruzione dei due piani previsti dall'art. 4 del decreto legge n. 65 convertito dalla legge 155/89 (piano finanziario) e dall'art. 46 del D.Lvo 504/92 (piano economico-finanziario). Il primo e' riferito alla valutazione della possibilita' di copertura della rata di ammortamento del mutuo e delle spese di gestione dell'impianto a regime (si intende a "regime" quando l'utenza e' pari o superiore al livello massimo previsto - cfr Tav. 5) con le disponibilita' esistenti sul bilancio corrente, il secondo alla previsione di costi e di ricavi una volta attivato l'investimento. E' evidente che la valutazione delle spese di gestione sara' eguale nei due piani. PIANO INVESTIMENTO NATURA DELL'INVESTIMENTO: COSTO PREVISTO: (tav. 3) MUTUO: TASSO DI INTERESSE %, DURATA SEZ. A - Piano Finanziario (Art. 4 D.L. 65/89) --------------------------------------------------------------------- SPESE DI GESTIONE --------------------------------------------------------------------- Descrizione Importi parziali Importi totali --------------------------------------------------------------------- 1) Personale L. (n. complessivo degli addetti, qualifica retrib.ne) L. 2) Manutenzione L. (distinta per fabbricati, impianti, ecc. con incidenza annua) L. 3) Funzionamento: - forza motrice L. - energia elettrica L. - acqua L. - pulizia L. L. - combustibili L. - altre L. 4) Materiali di consumo L. L. TOTALE ANNUO SPESE DI GESTIONE L. ONERI DI AMMORTAMENTO a) Quota capitale L. b) Quota interessi L. TOTALE L. EPILOGO SPESE DA FRONTEGGIARE COPERTURA (*) 1) Oneri di ammortamento L. Cap. L. 2) Spese di gestione L. Cap. L. Cap. L. Totale L. Totale L. (*) L'importo trovera' copertura nelle disponibilita' all'uopo indi- cate, nei vari capitoli del bilancio di previsione dell'anno in corso. SEZ. B - Piano Economico-Finanziario (Art. 46 D.L.vo 504/92) 1. COSTI 2. RICAVI 1. Costi di esercizio (vedi Tav. 7) 2. 1. a) Spese di gestione (vedi piano finanziario ex art. 4) 2. - Proventi del servizio (a saldo): (per la determinazione della tariffa vedi p. 7) L. 1. L. 2. 1. b) Spese generali di amministrazione (quota parte) 2. - Altri proventi (pubblicita', sponsorizzazioni, ecc...) 1. L. 2. L. 1. c) Ammortamento tecnico (imm. e attrezzature) 2. - Contribuzioni L. 1. L. 2. 1. d) Oneri finanziari (interessi mutuo) 2. 1. L. 2. 1. Totale costi L. 2. Totale ricavi L. 7. LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFFA Individuati i costi di realizzazione nella componente annuale e di gestione, si deve quindi determinare il livello della tariffa/prezzo, risultante in prima battuta, dal quoziente tra i costi globali, al netto di altre entrate, ed il numero totale delle utenze previste (secondo la tav. 2 e 3), riferite ad un anno a regime. Sulla base di questa prima indicazione si va a verificare: a) il rapporto con tariffe/prezzi vigenti e la praticabilita' della tariffa fissata; b) l'equilibrio economico; c) l'equilibrio finanziario; e cio' anche al fine di prevedere la necessita' di un'eventuale contribuzione specifica dell'ente locale, al fine di un contenimento della tariffa/prezzo. 8. LA VERIFICA DELL'ECONOMICITA' DELL'INTERVENTO L'investimento sara' caratterizzato da equilibrio economico, e percio' correttamente dimensionato, quando il Valore Attuale Netto (VAN) dei risultati di gestione (somma algebrica dei valori attualizzati dei risultati netti di gestione) sara' maggiore o uguale a 0. Si ritiene opportuno sottolineare che, nell'ipotesi di finanziamento concesso dalla Cassa depositi e prestiti il tasso di attualizzazione non potra' essere inferiore al tasso (attualmente 9%) praticato sul finanziamento medesimo. Per la verifica bisogna costruire un prospetto articolato sulla durata del mutuo, come segue: 8.1. Verifica sussistenza equilibrio economico ----> Vedere Tavola a pag. 52 della G.U. <---- La presenza di un VAN negativo indichera' che la tariffa adottata non soddisfa il requisito dell'economicita' per cui sara' necessario o modificarne il livello o rivedere il progetto nel suo insieme al fine di ridurre i costi. Si evidenzia che, anche in presenza di VAN positivo, per i primi esercizi (fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point - punto di pareggio costi/ricavi -) i risultati saranno negativi ma, essendo gli stessi in larga misura determinati dall'ammortamento tecnico (voce di costo che non da' luogo alla corrispondente manifestazione numeraria negativa), la gestione finanziaria potrebbe restare in equilibrio (vedi punto successivo). 8.2 Equilibrio finanziario Una volta verificata la sussistenza dell'equilibrio economico e' possibile passare alla costruzione del prospetto finale (proiezione dei flussi di cassa) con il quale evidenziare la sussistenza dell'equilibrio finanziario. Il prospetto (Tav. 9) illustra per i vari esercizi, in cui il servizio e' in funzione, l'andamento dei flussi di cassa in entrata ed uscita conseguenti alla realizzazione dell'investimento ed alla gestione del servizio. La valutazione della sussistenza o meno dell'equilibrio finanziario dovra' essere effettuata a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto perche' solo da allora si avranno rientri monetari. Tavola 9 - Proiezione dei flussi di cassa - valori in milioni di lire ----> Vedere Tavola a pag. 53 della G.U. <---- 1. Nel periodo di costruzione, le spese per le rate di ammortamento del mutuo, da sostenere prima dell'entrata in funzione dell'impianto non vengono considerate in quanto trovano copertura nelle previsioni di bilancio di cui al piano finanziario ex art. 4 D.L. n. 65/89 (cfr. p. 6) 2. cifre indicate nel piano 3. rata di ammortamento del mutuo 4. differenza tra totali rientri e totale spesa Si ha l'equilibrio finanziario quando in ogni anno, i saldi di cassa sono uguali o superiori a 0. Nell'ipotesi che i saldi di cassa siano negativi il piano economico finanziario dovra' essere rielaborato, incrementando le entrate mediante: - aumento della tariffa; - contribuzione specifica carico del bilancio dell'Ente; - reperimento di altre entrate ricorrenti (pubblicita', sponsorizzazioni, ecc..). 9. TIPOLOGIE DI OPERE INTERESSATE L'art. 46, 1 comma cosi' si esprime: opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici. Da questa definizione non sarebbe agevole giungere alla definizione dei servizi interessati dalla nuova normativa. Ma "poiche' la norma e' costruita sull'equilibrio economico e sulla determinazione di una tariffa, che tale equilibrio assicuri, e' fac- ile indicare come discrimine l'esistenza di un prezzo del servizio fornito, che ogni utente deve pagare per fruire del servizio stesso. Un'attivita' quindi, che deve essere organizzata, che ha dei costi e che deve avere dei ricavi; da qui la dizione di SERVIZI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE". Sulla base di questa premessa teorica, a prescindere da qualsiasi qualificazione dei servizi, siano essi a domanda individuale o a carattere produttivo od altro, in questa sede ci limitiamo a presentare un elenco di opere pubbliche alle quali, a nostro avviso, si applicano le nuove disposizioni legislative. L'elenco, che non puo' considerarsi esaustivo delle tipologie di opere a cui deve applicarsi l'art. 46, ha come unico obiettivo quello di rendere piu' agevole il lavoro sia degli Enti locali che degli Istituti mutuanti, in questa fase iniziale di attuazione delle norme. Poiche' si sta costruendo uno strumento di lavoro, questo deve avere la massima agibilita', si utilizza come base, per l'elaborazione del nostro elenco, la codifica delle opere gia' conosciuta dagli operatori del settore, e cioe' quella utilizzata dalle strutture pubbliche che seguono il sistema delle autonomie (Ministero dell'Interno, Cassa Depositi e Prestiti, Ragioneria Generale dello Stato). Il Direttore Generale (Giuseppe FALCONE)