Alle  amministrazioni provinciali e
comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione civile
                                  Alle    presidenze   delle   giunte
                                  regionali
                                  Alle   presidenze   delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  servizi  pubblici degli enti locali
                                  (C.I.S.P.E.L.)
                                  Alla     Associazione     nazionale
                                  certificatori revisori enti locali
1. Premessa
Si  fa seguito alla precedente circolare n. 1188/93, pubblicata sulla
G.U.  n.  49 del 1o marzo u.s., per fornire ulteriori indicazioni per
la redazione dei piani economico-finanziari previsti dall'art. 46 del
D.L.vo  504/92,  al  fine di avere una base comune di valutazione per
l'assenso  degli  stessi,  ai  sensi  del  settimo comma dello stesso
articolo,  che  abilita  la  Cassa  depositi e prestiti all'esame per
l'approvazione dei piani per le opere direttamente finanziate.
Dopo   una   necessaria   premessa   di  richiamo,  l'esposizione  si
articolera',  in sequenza logica, nei seguenti paragrafi: il problema
delle tariffe, il problema dell'equilibrio, la valutazione del bacino
d'utenza  e la stima dei volumi di attivita', il progetto e l'analisi
dei  costi  di esercizio, la costruzione del piano, la determinazione
della  tariffa,  la  verifica  dell'economicita'  dell'intervento, la
tipologia di opere interessate.
In  allegato  verra'  fornito:  a)  l'elenco delle tipologie di opere
soggette  all'art.  46  nonche', b) un esempio pratico, che riproduce
quello  sinteticamente  indicato  nella precedente circolare e che si
ritiene,  tenendo  conto  delle  indicazioni  teoriche  contenute nel
testo,  sufficientemente  indicativo.  I  dati  numerici  sono a puro
titolo esemplificativo e come tali vanno assunti.
Pertanto,  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
circolare,  le  domande di mutuo relative ai servizi pubblici, munite
del  piano  economico-finanziario,  potranno  essere  inoltrate  alla
Cassa,  che  provvedera',  SENZA  ONERI AGGIUNTIVI PER GLI ENTI, agli
ulteriori adempimenti ai sensi del citato settimo comma dell'art. 46.
2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  46  del D.L.vo n. 504/92
introducono il principio che per gli investimenti relativi ai servizi
a "carattere imprenditoriale" non si puo' prescindere dall'equilibrio
tra  le  poste  dei  ricavi  e quelle dei costi (di investimento e di
gestione).
Cio'  significa  che  gli  Enti  prima  di procedere all'investimento
devono  analizzare la capacita' dell'investimento proposto di coprire
le  spese  di  gestione, gli oneri di ammortamento fisico del bene, e
quelli  derivanti  dall'indebitamento,  sulla  base  di un sistema di
prezzi di cessione del servizio e/o tariffe adeguato.
La  valutazione  economica  e  finanziaria  dell'investimento, che il
legislatore  sintetizza  nella  dizione  piano economico-finanziario,
dovra'  articolarsi  in  piu' elaborazioni, che vedremo in seguito in
modo  specifico, che diano conto della giusta dimensione del progetto
in  rapporto  con  la  fruizione  dell'impianto sulla base di tariffe
compatibili con il mercato.
Data  la  novita'  sostanziale,  per gli enti locali, di questa nuova
metodologia,  sorge  la  necessita'  di una elaborazione di base, che
permetta  di  fornire  una  traccia  cui  gli Enti e la Cassa possano
uniformarsi.
L'esigenza  di uniformita' di comportamento dovrebbe essere richiesta
anche  dagli  Istituti  di  credito  designati,  che  pur  avendo una
profonda  conoscenza  di  questa  metodologia  in  campo industriale,
devono  oggi  adeguarla  alle  indicazioni  legislative che prevedono
l'equilibrio  all'interno  del  singolo investimento e non gia' della
situazione di bilancio del soggetto proponente, tenendo inoltre conto
della   contabilita'  adottata  dagli  enti  locali  (finanziaria  ma
leggibile in termini economici).
La presente circolare si concretizza in schede ragionate sul percorso
da seguire.
L'impostazione  che cerca di semplificare al massimo il procedimento,
tiene  conto  che  ci si rivolge anche ai piccoli Comuni (dove spesso
non esiste il ragioniere).
E'  evidente  che  ad  investimenti  rilevanti  da  parte di soggetti
complessi  (Aziende,  Consorzi,  ecc.) corrispondera' un'analisi piu'
elaborata.
1. IL PROBLEMA DELLE TARIFFE
Il  legislatore al 4 comma dell'art. 46 per stabilire una base comune
di  valutazione, ha indicato tassativamente i criteri secondo i quali
deve   essere   determinata   la  tariffa,  che  saranno  considerati
nell'elaborazione  successiva  per verificare il rispetto del dettato
legislativo. Tali criteri sono:
  a)  la  tariffa  deve  assicurare  l'integrale  copertura dei costi
compresi   gli  oneri  di  ammortamento  tecnico-finanziario  nonche'
l'equilibrato  rapporto  tra  i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
  b)  nel  determinare  la  tariffa  e' necessario che si tenga conto
dell'entita' dei costi di gestione e della qualita' del servizio.
E'  qui  il caso di chiarire che il vincolo delle tariffe che coprano
integralmente i costi riguarda i servizi di nuova istituzione; mentre
per  i  servizi  in  essere,  specie  per  quelli  "a  rete", occorre
distinguere   le   normali  opere  di  manutenzione,  sostituzione  o
estendimento  naturale  del  servizio,  che  sono  fuori dal campo di
applicazione dell'art. 46 e nuovi investimenti come la costruzione di
opere  dirette al potenziamento del servizio (nuove adduzioni) e alla
fruizione  ex novo del servizio in zone di espansione extra perimetro
urbano   (nuove   lottizzazioni   o   nuovi   insediamenti  civili  o
industriali), per le quali e' indubbia l'applicazione dell'art. 46.
Tuttavia  al  fine  di  evitare conseguenze non certamente volute dal
legislatore, sono da tener presenti i seguenti principi:
  a)  se  dal  piano  economico-finanziario  del  nuovo investimento,
risulta  che  la  tariffa  o  il  prezzo gia' in essere per i servizi
esistenti,  e'  idoneo  ad assicurare l'equilibrio richiesto e' ovvio
che nessuna variazione di esso debba essere effettuata;
  b)  qualora  si  voglia  comunque  assicurare  una  uniformita'  di
tariffazione,  nulla  vieta  che  l'Ente  possa  ricomprendere tra "i
ricavi" una contribuzione dell'Ente stesso (nel rispetto del punto b)
del  quarto  comma  dell'art.  46),  che copra l'eventuale differenza
tariffaria, necessaria al raggiungimento dei due equilibri;
  c)  analoga  operazione  e'  egualmente  possibile  per  "finalita'
sociali"  onde  permettere  una  tariffa o un costo del servizio piu'
conveniente  rispetto  ai  prezzi di mercato, o favorire categorie di
cittadini economicamente piu' deboli;
  d)  si  ritiene,  infine, che non sia piu' possibile per l'Ente lo-
cale,  effettuare investimenti nei "servizi", con ricorso al credito,
senza  la  fissazione  di  una tariffa, nel senso che non puo' essere
prevista  la  "gratuita'" del servizio, ponendo l'onere globalmente a
carico del bilancio.
Altro  punto  di estrema importanza da tenere presente, e' che l'art.
46  innova  e  si  sovrappone  al sistema dei prezzi amministrati, in
quanto  per  tutti  i servizi per i quali scatta l'applicabilita' del
citato  articolo,  si  ha  la  "liberalizzazione";  e  cio'  vale non
soltanto  per  la  fattispecie  in  esame  ma  anche per quei servizi
pubblici  che verranno gestiti mediante S.p.A., ai sensi dell'art. 12
della legge 498/92.
Il  residuo di controllo pubblico consiste nell'obbligo di comunicare
al  CIP  o al C.P.P., l'ammontare della tariffa o del prezzo unitario
che  si intenderebbe adottare, al fine della valutazione di eventuali
fattori  inflattivi  o  contrastanti  con  gli  indirizzi di politica
generale.
Se  la  risposta  e' positiva o non si abbia alcuna risposta entro 30
giorni   dalla   comunicazione  (silenzio  assenso)  la  tariffa  per
quell'investimento  e'  liberalizzata,  e  puo' essere aggiornata, in
relazione ai costi, anno per anno, seguendo la medesima procedura.
Se la risposta e' negativa, il relativo investimento rimane
bloccato, ed il progetto deve essere abbandonato o ridimensionato.
2. IL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO
La  costruzione  di  uno  schema  di  piano economico-finanziario che
rispetti  le disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. 504/92 richiede
la  preliminare definizione dei concetti di equilibrio economico e di
equilibrio  finanziario  caratterizzanti  un  determinato progetto di
investimento.
EQUILIBRIO   ECONOMICO   DI   UN  INVESTIMENTO:  un  investimento  e'
caratterizzato    dall'equilibrio    economico    quando,   nell'arco
dell'orizzonte  temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso
(attualizzato)  dei  ricavi  derivanti  dall'investimento  e'  almeno
sufficiente  a coprire l'ammontare (attualizzato) dei costi sostenuti
compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.
EQUILIBRIO   FINANZIARIO  DI  UN  INVESTIMENTO:  un  investimento  e'
caratterizzato    dall'equilibrio   finanziario   quando,   nell'arco
dell'orizzonte  temporale  prescelto,  per ogni esercizio il soggetto
che  realizza e successivamente gestisce l'opera ha a disposizione un
insieme  di  risorse  finanziarie  che  gli  consenta di fronteggiare
l'ammontare  degli esborsi monetari connessi alla realizzazione ed al
funzionamento dell'investimento stesso.
L'ente  locale  che  intende  realizzare un investimento nel rispetto
delle condizioni di equilibrio suindicate dovra' pertanto adottare un
prezzo  di  vendita  del bene o servizio prodotto (tariffa) che da un
lato  sia  in  linea  con  i  valori correnti di mercato e dall'altro
consenta  di ottenere un volume di ricavi in grado di coprire i costi
di  realizzazione e di funzionamento dell'opera. Affinche' queste due
condizioni  siano  soddisfatte  sara'  necessario  che  la "capacita'
produttiva"  dell'impianto  progettato sia correttamente dimensionata
tanto  in  relazione al costo dell'investimento quanto in riferimento
alla domanda del bene o del servizio, presente sul mercato.
La  valutazione  complessiva  del  progetto  dovra' articolarsi nelle
seguenti fasi:
1)  la  stima  del  bacino  di  utenza  e  quantificazione dei volumi
dell'attivita';
2)  l'analisi  del progetto, dei tempi di realizzazione, dei costi di
investimento e di esercizio e della potenzialita' produttiva;
3)  la  costruzione  del  piano  economico-finanziario, integrato, in
ottemperanza   con   quanto   disposto  dall'art.  46  con  il  piano
finanziario  di  cui all'art. 4 del D.L. 65/89 convertito dalla legge
155/89;
4) la determinazione della tariffa;
5)   la   verifica  della  sussistenza  dell'equilibrio  economico  e
finanziario  mediante  la proiezione dei conti economici e dei flussi
di cassa.
3.  LA  VALUTAZIONE  DEL  BACINO  DI  UTENZA E LA STIMA DEI VOLUMI DI
ATTIVITA'
Per  l'individuazione  degli  obiettivi  di  vendita  del  bene o del
servizio che si intende produrre (di cui dovra' essere effettuata una
dettagliata   descrizione)   e'   opportuno   che   l'Ente  promotore
dell'investimento  parta  dalla  definizione  del  "bacino di utenza"
dell'opera.
Il bacino di utenza, in una analisi volutamente semplificata quale la
presente,   puo'   essere   individuato   facendo   riferimento  alla
popolazione  residente sull'area in cui si ritiene che l'investimento
possa produrre i propri effetti.
Nel  definire  tale  area  e'  necessario  tenere  in  considerazione
svariati  elementi  quali:  la  struttura morfologica del territorio,
l'efficienza  dei  sistemi  di trasporto, le abitudini dei residenti,
ecc...
Nell'ambito  del  bacino  di  utenza  cosi' definito occorre, quindi,
stimare  la domanda potenziale del bene o del servizio che si intende
produrre provvedendo contestualmente a:
- quantificare la quota di tale domanda gia' soddisfatta dall'offerta
esistente (domanda soddisfatta);
- indicare la tariffa media correntemente praticata.
La  differenza  fra domanda potenziale e domanda soddisfatta fornira'
l'ammontare  della  domanda  da  soddisfare  all'interno  della quale
dovranno  essere  individuati  gli  obiettivi  di  vendita del bene o
servizio che si intende produrre.
Per le grandezze suindicate si dovra' inoltre ipotizzare il probabile
andamento lungo l'arco temporale prescelto.
Per   quanto   riguarda  le  previsioni  (obiettivi)  di  vendita  si
sottolinea  che  le stesse saranno influenzate dalla tariffa o prezzo
di  vendita che si intende adottare e di cui dovra' essere verificata
la  congruita'  in  relazione  al rispetto dell'equilibrio economico-
finanziario.
L'elaborato  per  la  stima  dei  volumi di attivita' potrebbe essere
cosi' sintetizzato:
- organizzazione tecnica e descrizione del servizio;
- definizione del bacino di utenza;
- obiettivi tecnico-commerciali.
Tavola  1  - Analisi della domanda e dell'offerta esistenti nell'anno
di  redazione  del  progetto  con  indicazione  della  tariffa  media
correntemente praticata

servizio domanda potenziale domanda soddisfatta tariffa media
             (quantita) (quantita) applicata
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Tavola 2 - Stima della domanda annua (quantita)

 anni Domanda Domanda Domanda Obiettivi
        potenziale soddisfatta da soddisfare di vendita
  1
---------------------------------------------------------------------
  2
---------------------------------------------------------------------
  :
---------------------------------------------------------------------
  n
---------------------------------------------------------------------
In  questa  fase  di  ricerca  teorica  occorre  indicare l'eventuale
tariffa  media  praticata  per  la  domanda  gia'  soddisfatta  e  la
previsione  della  "nuova"  domanda  che  si  intende  soddisfare  in
relazione alla fissazione di una tariffa quella media esistente.

Tavola 3 - Previsione rapporto tariffa/nuova utenza

nuovo servizio tariffa prevista ulteriore domanda soddisfatta
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

La  previsione  potra'  essere  articolata  su  uno o piu' livelli di
 tariffa ai quali corrispondera' una diversa quantita' di domanda del
 servizio.
Cio'  serve  ad  avere  una  prima indicazione del livello teorico di
 tariffa  rispetto  alla  variabilita'  dell'utenza,  che  poi dovra'
 essere  confrontato  con  i  costi di investimento e di gestione del
 servizio, quali risulteranno dal piano economico-finanziario.
4. IL PROGETTO
Partendo dagli obiettivi precedentemente definiti si potra' procedere
 al   conseguente   dimensionamento   dell'impianto  che  si  intende
 realizzare.
In ordine al progetto dovranno essere fornite:
  a)   una   relazione   sul   progetto   con  la  descrizione  delle
 caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso, delle principali
 tipologie  di  lavori  ed  opere  con  l'indicazione  dei  parametri
 (dimensionali  e/o  di prestazione) necessari per la valutazione dei
 costi;
  b) una relazione sui costi di investimento;
  c)  una  relazione  sui  tempi. A nostro avviso nella relazione sui
 tempi   si   dovrebbe  tener  conto  oltre  che  dei  tempi  per  la
 realizzazione  e per l'entrata in esercizio dell'impianto, anche dei
 tempi  per  l'iter  amministrativo  di  approvazione  del  progetto,
 licenze, permessi e pareri.
La  nostra  esperienza  ci  insegna che spesso, pur avendo le risorse
 finanziarie  disponibili,  gli  enti non iniziano le opere in quanto
 sono  sprovvisti,  per esempio, delle necessarie licenze. Poiche' ai
 nostri  fini  i  tempi di realizzazione dell'opera sono estremamente
 importanti si ritiene di richiamare l'attenzione su questo aspetto.
Si   suggeriscono  possibili  schemi  riepilogativi  in  ordine  agli
 elementi suesposti:
Tavola 4 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione - valori
           in milioni di lire

 anni aree infrastr.re fabbricati impianti attrezz.re altre totale
                                    e voci
                                 macchinari
---------------------------------------------------------------------
    1
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    k
---------------------------------------------------------------------
totali

k = anni di realizzazione

L'ente    dovra'   anche   esplicitare   la   potenzialita'   massima
dell'impianto,  la  percentuale  di  utilizzo nell'anno di entrata in
servizio   e   l'andamento  di  tale  percentuale  lungo  l'orizzonte
temporale prescelto (n anni).

Tavola 5 - Previsione utilizzo

anni d'esercizio potenzialita'  obiettivi  di  % di utilizzo impianto
                       vendita
                                      (vedi tav. 2)
---------------------------------------------------------------------
    1
---------------------------------------------------------------------
    2
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    n


5. ANALISI DEI COSTI DI ESERCIZIO
I costi   di   esercizio,  gia'  individuati  in  base  ai  parametri
 dimensionali  e  di prestazione desumibili dal progetto e utilizzati
 per la redazione del piano finanziario di cui all'art. 4 della legge
 155/89,  devono  essere  proiettati  per tutto l'orizzonte temporale
 prescelto.
Si suggeriscono i seguenti prospetti riepilogativi:

Tavola 6 - Proiezione spese di gestione (valori in milioni di lire)

Anni Pers.le Manut.ne Energie  Acqua  Pulizia  Comb.li  Altre  Totale
                         elettr.
e f.m.
---------------------------------------------------------------------
    1
---------------------------------------------------------------------
    2
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    n


Tavola 7 - Proiezione dei costi di esercizio

Anni Spese di Spese generali Oneri Ammortamento Totale gestione di
       (vedi totale amministraz.ne finanziari tecnico
         tav. 6) (quota parte) (1) (2)

    1
---------------------------------------------------------------------
    2
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    .
---------------------------------------------------------------------
    n
---------------------------------------------------------------------

(1) Oneri di preesercizio
I mutui  che vengono concessi agli enti locali vanno integralmente in
 ammortamento  dal  primo gennaio successivo alla data di stipula del
 contratto - se il finanziamento e' assicurato dal sistema bancario -
 o  della determina direttoriale, - se il finanziamento e' assicurato
 dalla Cassa depositi e prestiti
Si  pone quindi il problema della considerazione degli esborsi per il
 pagamento  delle  rate  di  ammortamento  del o dei mutui, prima che
 l'opera finanziata sia completata e che conseguentemente il servizio
 entri in funzione.
E'  chiaro  che  nell'arco  temporale  dell'esecuzione, che nel campo
 privato  corrisponde  normalmente con il periodo di pre-ammortamento
 del  finanziamento, non si possa ricercare l'equilibrio finanziario,
 cosi'  come  definito  nelle  premesse,  per  la mancanza di entrate
 correlative.
Il  pagamento  delle  rate sara' assicurato, in conformita' del piano
 finanziario  ex art. 4 D.L. N. 65, dalle ordinarie disponibilita' di
 bilancio. (cfr. punto 6)
In  alternativa,  dato  che il pagamento delle rate e' avvenuto prima
 dell'avvio  a  regime  del  servizio, potrebbe essere considerata la
 capitalizzazione   di   detti  interessi,  ammortizzabile  nell'arco
 temporale preso a base del piano.
(2) Ammortamenti
  Un necessario richiamo dell'attenzione sugli ammortamenti:
  -  gli  ammortamenti  tecnici,  considerati  nel  piano  in termini
 economici  (Tav.  7)  in  base  a  specifici  coefficienti,  che per
 uniformita'  vengono  mutuati  da  quelli  fiscali ai sensi del D.M.
 Finanze 30 dicembre 1988, non possono coincidere con l'importo della
 quota  capitale che annualmente viene restituita secondo l'andamento
 del piano di ammortamento del mutuo (rata costante);
  -  gli  ammortamenti  finanziari, nello stesso piano, invece, fanno
 riferimento   alla  quota  interessi,  contenuta  in  ciascuna  rata
 dell'anno di riferimento;
  -  nella  successiva  Tav.  9  (proiezione  dei flussi di cassa) il
 fenomeno  verra' esaminato sotto l'aspetto finanziario per cui sotto
 la  voce  "rimborso  mutuo"  si evidenziera' l'importo della rata di
 ammortamento  del  mutuo  nelle  sue componenti di quota interesse e
 capitale.

  6. LA COSTRUZIONE DEL PIANO
  Sulla  base  delle  precedenti  valutazioni  si deve procedere alla
 costruzione  dei due piani previsti dall'art. 4 del decreto legge n.
 65  convertito dalla legge 155/89 (piano finanziario) e dall'art. 46
 del D.Lvo 504/92 (piano economico-finanziario).
  Il  primo  e'  riferito  alla  valutazione  della  possibilita'  di
 copertura  della  rata  di  ammortamento  del mutuo e delle spese di
 gestione  dell'impianto  a  regime  (si  intende  a  "regime" quando
 l'utenza  e' pari o superiore al livello massimo previsto - cfr Tav.
 5) con le disponibilita' esistenti sul bilancio corrente, il secondo
 alla   previsione   di   costi   e  di  ricavi  una  volta  attivato
 l'investimento.
  E' evidente che la valutazione delle spese di gestione sara' eguale
 nei due piani.
                         PIANO INVESTIMENTO
NATURA DELL'INVESTIMENTO:
COSTO PREVISTO: (tav. 3)
MUTUO:
TASSO DI INTERESSE %, DURATA

           SEZ. A - Piano Finanziario (Art. 4 D.L. 65/89)
---------------------------------------------------------------------
                          SPESE DI GESTIONE
---------------------------------------------------------------------
Descrizione Importi parziali Importi totali
---------------------------------------------------------------------
1) Personale L.
(n. complessivo degli
addetti, qualifica
retrib.ne) L.
2) Manutenzione L.
(distinta per
fabbricati, impianti,
ecc. con incidenza
annua) L.
3) Funzionamento:
   - forza motrice L.
   - energia elettrica L.
   - acqua L.
   - pulizia L. L.
   - combustibili L.
   - altre L.
4) Materiali di consumo L. L.
TOTALE ANNUO SPESE DI
GESTIONE L.

                        ONERI DI AMMORTAMENTO
a) Quota capitale L.
b) Quota interessi L.
TOTALE L.

                EPILOGO  SPESE DA FRONTEGGIARE COPERTURA (*) 1) Oneri
di ammortamento L. Cap.     L.
2) Spese di gestione L. Cap.     L.
                                    Cap.     L.
Totale L. Totale L.
(*)  L'importo trovera' copertura nelle disponibilita' all'uopo indi-
cate,  nei  vari  capitoli  del  bilancio  di previsione dell'anno in
corso.

SEZ. B - Piano Economico-Finanziario (Art. 46 D.L.vo 504/92)
1. COSTI
2. RICAVI

1. Costi di esercizio (vedi Tav. 7)
2.

1. a) Spese di gestione (vedi piano finanziario ex art. 4)
2. - Proventi del servizio (a saldo): (per la determinazione della
    tariffa vedi p. 7) L.

    1. L.
    2.

    1. b) Spese generali di amministrazione (quota parte)
    2. - Altri proventi (pubblicita', sponsorizzazioni, ecc...)

    1. L.
    2. L.

    1. c) Ammortamento tecnico (imm. e attrezzature)
    2. - Contribuzioni L.

    1. L.
    2.

    1. d) Oneri finanziari (interessi mutuo)
    2.

    1. L.
    2.

    1. Totale costi L.
    2. Totale ricavi L.


    7. LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFFA
    Individuati  i  costi di realizzazione nella componente annuale e
di   gestione,   si   deve   quindi   determinare  il  livello  della
tariffa/prezzo,  risultante  in  prima  battuta,  dal quoziente tra i
costi  globali,  al netto di altre entrate, ed il numero totale delle
utenze  previste  (secondo  la  tav.  2  e  3), riferite ad un anno a
regime.
    Sulla base di questa prima indicazione si va a verificare:
    a)  il  rapporto  con  tariffe/prezzi vigenti e la praticabilita'
della tariffa fissata;
    b) l'equilibrio economico;
    c) l'equilibrio finanziario;
    e  cio'  anche al fine di prevedere la necessita' di un'eventuale
contribuzione  specifica dell'ente locale, al fine di un contenimento
della tariffa/prezzo.

    8. LA VERIFICA DELL'ECONOMICITA' DELL'INTERVENTO
    L'investimento  sara'  caratterizzato  da equilibrio economico, e
percio'  correttamente  dimensionato,  quando il Valore Attuale Netto
(VAN)   dei   risultati  di  gestione  (somma  algebrica  dei  valori
attualizzati dei risultati netti di gestione) sara' maggiore o uguale
a 0.
    Si   ritiene   opportuno   sottolineare   che,   nell'ipotesi  di
finanziamento  concesso  dalla  Cassa depositi e prestiti il tasso di
attualizzazione non potra' essere inferiore al tasso (attualmente 9%)
praticato sul finanziamento medesimo.
    Per  la  verifica bisogna costruire un prospetto articolato sulla
durata del mutuo, come segue:
    8.1. Verifica sussistenza equilibrio economico


          ---->  Vedere Tavola a pag. 52 della G.U.  <----



La presenza di un VAN negativo indichera' che la tariffa adottata non
soddisfa  il  requisito  dell'economicita' per cui sara' necessario o
modificarne il livello o rivedere il progetto nel suo insieme al fine
di ridurre i costi.

Si evidenzia che, anche in presenza di  VAN  positivo,  per  i  primi
esercizi  (fino  al  raggiungimento del cosiddetto break-even point -
punto di pareggio costi/ricavi -) i risultati  saranno  negativi  ma,
essendo  gli  stessi  in  larga  misura determinati dall'ammortamento
tecnico  (voce  di  costo  che  non  da'  luogo  alla  corrispondente
manifestazione  numeraria negativa), la gestione finanziaria potrebbe
restare in equilibrio (vedi punto successivo).

8.2 Equilibrio finanziario

Una volta verificata  la  sussistenza  dell'equilibrio  economico  e'
possibile  passare  alla costruzione del prospetto finale (proiezione
dei  flussi  di  cassa)  con  il  quale  evidenziare  la  sussistenza
dell'equilibrio finanziario.

Il  prospetto  (Tav.  9)  illustra  per  i  vari  esercizi, in cui il
servizio e' in funzione, l'andamento dei flussi di cassa  in  entrata
ed  uscita  conseguenti  alla realizzazione dell'investimento ed alla
gestione del servizio.

La valutazione della sussistenza o meno  dell'equilibrio  finanziario
dovra'  essere effettuata a partire dall'anno di entrata in esercizio
dell'impianto perche' solo da allora si avranno rientri monetari.


Tavola 9 - Proiezione dei flussi di cassa - valori in milioni di lire



          ---->  Vedere Tavola a pag. 53 della G.U.  <----



1. Nel periodo di costruzione, le spese per le rate  di  ammortamento
del  mutuo, da sostenere prima dell'entrata in funzione dell'impianto
non vengono considerate in quanto trovano copertura nelle  previsioni
di bilancio di cui al piano finanziario ex art. 4 D.L. n. 65/89 (cfr.
p. 6)

2. cifre indicate nel piano

3. rata di ammortamento del mutuo

4. differenza tra totali rientri e totale spesa

Si  ha l'equilibrio finanziario quando in ogni anno, i saldi di cassa
sono uguali o superiori a 0.

Nell'ipotesi che i saldi di cassa siano negativi il  piano  economico
finanziario  dovra'  essere  rielaborato,  incrementando  le  entrate
mediante:

- aumento della tariffa;

- contribuzione specifica carico del bilancio dell'Ente;

-   reperimento   di   altre   entrate    ricorrenti    (pubblicita',
sponsorizzazioni, ecc..).



9. TIPOLOGIE DI OPERE INTERESSATE

L'art.  46,  1  comma  cosi'  si  esprime:  opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi pubblici.

Da questa definizione non sarebbe agevole giungere  alla  definizione
dei servizi interessati dalla nuova normativa.

Ma  "poiche'  la norma e' costruita sull'equilibrio economico e sulla
determinazione di una tariffa, che tale equilibrio assicuri, e'  fac-
ile  indicare  come  discrimine l'esistenza di un prezzo del servizio
fornito, che ogni utente deve pagare per fruire del servizio  stesso.
Un'attivita'  quindi, che deve essere organizzata, che ha dei costi e
che deve avere dei ricavi; da qui la dizione di SERVIZI  A  RILEVANZA
IMPRENDITORIALE".

Sulla  base  di  questa  premessa teorica, a prescindere da qualsiasi
qualificazione dei servizi, siano essi  a  domanda  individuale  o  a
carattere  produttivo  od  altro,  in  questa  sede  ci  limitiamo  a
presentare un elenco di opere pubbliche alle quali, a nostro  avviso,
si applicano le nuove disposizioni legislative.

L'elenco,  che  non  puo'  considerarsi  esaustivo delle tipologie di
opere a cui deve applicarsi l'art. 46, ha come unico obiettivo quello
di rendere piu' agevole il lavoro sia degli  Enti  locali  che  degli
Istituti mutuanti, in questa fase iniziale di attuazione delle norme.
Poiche'  si sta costruendo uno strumento di lavoro, questo deve avere
la massima agibilita', si utilizza come base, per l'elaborazione  del
nostro   elenco,  la  codifica  delle  opere  gia'  conosciuta  dagli
operatori del settore, e  cioe'  quella  utilizzata  dalle  strutture
pubbliche   che   seguono   il  sistema  delle  autonomie  (Ministero
dell'Interno, Cassa Depositi e Prestiti,  Ragioneria  Generale  dello
Stato).


                                                Il Direttore Generale
(Giuseppe FALCONE)