AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche ulteriori disposizioni in materia
elettorale (articoli 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1. In occasione dello svolgimento dei referendum  popolari  indetti
per  domenica  18  aprile  1993  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 25 febbraio 1993 (a) , le operazioni di  timbratura  delle
schede  previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti
norme per la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (b),
che trova applicazione in virtu'  dell'articolo  50  della  legge  25
maggio  1970, n. 352 (c), sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17
aprile  1993,  subito  dopo  l'autenticazione  delle  schede  di  cui
all'articolo 45 del citato testo unico (b).
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il testo degli articoli 2 e 3 della legge
          di conversione:
             "Art. 2. - 1. Nell'art. 50 del testo unico  delle  leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          marzo   1957,  n.  361,  la  parola:  'marittimi',  ovunque
          ricorra, e' sostituita dalla seguente:  'naviganti'.
             2. La lettera a) del  secondo  comma  dell'art.  50  del
          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della Repubblica n.  361  del  1957,  e'  sostituita  dalla
          seguente:
              '  a)  certificato  del  comandante  del  porto  o  del
          direttore dell'aeroporto  attestante  che  il  marittimo  o
          l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare
          nel   comune   di   residenza   per   motivi   di  imbarco;
          limitatamente a questi  fini  il  direttore  dell'aeroporto
          viene considerato autorita' certificante;'".
             "Art. 3. - 1. Dopo il comma sesto dell'art. 47 del testo
          unico  delle  leggi per la composizione e la elezione degli
          organi  delle  amministrazioni  comunali,   approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
          570, e' inserito il seguente:
             'Quindi  il  presidente,  constatata  l'integrita'   del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, lo  apre  e,  dopo  aver  fatta  attestazione  nel
          verbale  del  numero  indicato  sul bollo, imprime il bollo
          stesso a tergo di ciascuna scheda'.
             2. L'ultimo comma del citato art.  47  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          570 del 1960 e' sostituito dai seguenti:
             'Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori  operazioni
          alle  ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a
          sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le  schede
          ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
          ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
             Successivamente,  fatta  sfollare  la  sala da tutti gli
          estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla  custodia
          di  essa  in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il
          presidente, coadiuvato dagli scrutatori,  si  assicura  che
          tutte  le  finestre  e  gli  accessi della sala, esclusa la
          porta o le porte d'ingresso, siano chiusi  dall'interno,  e
          vi   applica   opportuni  mezzi  di  segnalazione  di  ogni
          fraudolenta apertura; provvede indi, a chiudere  saldamente
          dall'esterno  la  porta o le porte d'ingresso, applicandovi
          gli stessi mezzi precauzionali.
             Affida, infine, alla forza pubblica la custodia  esterna
          della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
             E'  tuttavia  consentito  ai  rappresentanti di lista di
          trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in  cui
          questa rimane chiusa'.
             3.  I  commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 48
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica n.   570  del  1960  sono  sostituiti  dal
          seguente:
             'Alle  ore  sei  del giorno fissato per la votazione, il
          presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali
          apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne  e
          dei  plichi,  dichiara  aperta  la votazione alla quale gli
          elettori  sono   ammessi   nell'ordine   di   presentazione
          indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E'
          tuttavia  in  facolta'  del  presidente  di  far  procedere
          all'appello  da  parte  di  uno  scrutatore,   qualora   si
          verifichi eccessivo affollamento nella sala'".
             Si  trascrive  il  testo  delle  disposizioni come sopra
          modificate:
              - Art. 50 del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R.
          n. 361/1957:
             "Art.  50.  -  I naviganti fuori residenza per motivi di
          imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.
             Essi possono esercitare il  voto  in  qualsiasi  sezione
          elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori
          iscritti   nelle  relative  liste,  previa  esibizione  del
          certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
             a) certificato del comandante del porto o del  direttore
          dell'aeroporto  attestante che il marittimo o l'aviatore si
          trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di
          residenza per motivi di  imbarco;  limitatamente  a  questi
          fini   il   direttore   dell'aeroporto   viene  considerato
          autorita' certificante;
               b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo
          comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte
          del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la  data
          della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il
          certificato    elettorale,    della    volonta'    espressa
          dall'elettore di votare nel comune  in  cui  si  trova  per
          causa di imbarco.
             I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente
          della  sezione,  nella  stessa  lista  aggiunta  di  cui al
          secondo comma dell'articolo precedente.
             I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i  certificati
          elettorali,   sulla   base   delle  notifiche  telegrafiche
          previste dal secondo comma, compileranno  gli  elenchi  dei
          naviganti che hanno tempestivamente espresso la volonta' di
          votare  nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li
          consegneranno ai presidenti  di  seggio  prima  dell'inizio
          delle  operazioni  di  voto.  I  presidenti  di  seggio  ne
          prenderanno nota, a fianco dei relativi  nominativi,  nelle
          liste di sezione".
              -   Art.   47  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960:
             "Art.  47.  -  Alle  ore  16  del  giorno che precede le
          elezioni, il presidente costituisce l'ufficio  chiamando  a
          farne  parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con
          popolazione superiore  a  15.000  abitanti,  il  presidente
          invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati
          ad assistere alle operazioni.
             Quando  tutti  od  alcuni  degli  scrutatori  non  siano
          presenti o ne sia mancata la  designazione,  il  presidente
          chiama  in  sostituzione,  alternativamente, l'anziano e il
          piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste
          del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione
          alla quarta classe elementare e  dimostrino,  comunque,  di
          saper leggere e scrivere.
             Quindi  il  presidente, dopo aver effettuato sulla lista
          sezionale le eventuali annotazioni previste  dalla  lettera
          a)  dell'art.  42,  estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni  gruppo  di  100  schede,  le  quali   devono   essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
             Il   presidente   apre   il  pacco  delle  schede  e  ne
          distribuisce agli scrutatori  un  numero  corrispondente  a
          quello degli elettori iscritti nella sezione.
             Lo  scrutatore  appone la sua firma a tergo della scheda
          stessa.
             Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate
          da ciascuno scrutatore.
             Quindi  il  presidente,  constatata   l'integrita'   del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, lo  apre  e,  dopo  aver  fatta  attestazione  nel
          verbale  del  numero  indicato  sul bollo, imprime il bollo
          stesso a tergo di ciascuna scheda.
             Il presidente depone le schede nella  prima  urna  o  in
          apposita   cassetta,   se   unitamente  alla  elezione  del
          consiglio comunale si svolge  anche  quella  del  consiglio
          provinciale,  e,  sotto  la  sua  personale responsabilita'
          provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
             Durante le  operazioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
            Il  presidente  rimanda,  quindi, le ulteriori operazioni
          alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto  a
          sigillare  le urne, le cassette o scatole recanti le schede
          ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
          ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
          Successivamente,  fatta  sfollare  la  sala  da  tutti  gli
          estranei  al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia
          di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal  fine  il
          presidente,  coadiuvato  dagli  scrutatori, si assicura che
          tutte le finestre e gli  accessi  della  sala,  esclusa  la
          porta  o  le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e
          vi  applica  opportuni  mezzi  di  segnalazione   di   ogni
          fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente
          dall'esterno  la  porta o le porte d'ingresso, applicandovi
          gli stessi mezzi precauzionali.
          Affida, infine, alla forza  pubblica  la  custodia  esterna
          della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
          E'  tuttavia  consentito  ai  rappresentanti  di  lista  di
          trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in  cui
          questa rimane chiusa".
              -  Art.  48 del citato testo unico approvato con D.P.R.
          n.  570/1960:
          "Art. 48. - Alle sei del giorno fissato per  la  votazione,
          il    presidente,   constatata   l'integrita'   dei   mezzi
          precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli
          delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione  alla
          quale    gli   elettori   sono   ammessi   nell'ordine   di
          presentazione indipendentemente dall'ordine  di  iscrizione
          nella  lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far
          procedere all'appello da parte di uno  scrutatore,  qualora
          si verifichi eccessivo affollamento nella sala.
             Sono  ammessi  a  votare gli elettori che esibiscono uno
          dei seguenti documenti:
               a)   carta   d'identita'   o   altro   documento    di
          identificazione   munito  di  fotografia  rilasciato  dalla
          pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia
          scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
               b)  tessera  di  riconoscimento rilasciata dall'Unione
          nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita  di
          fotografia e convalidata da un comando militare;
               c)  tessera  di riconoscimento rilasciata da un ordine
          professionale, purche' munita di fotografia.
             In tal caso, nell'apposita colonna  di  identificazione,
          sulla   lista   autenticata  dalla  commissione  elettorale
          circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.
             In mancanza di idoneo documento di identificazione,  uno
          dei   membri   dell'ufficio,   che   conosca  personalmente
          l'elettore, ne attesta l'identita',  apponendo  la  propria
          firma nella suddetta colonna di identificazione.
             Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto
          la  sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi
          puo'  presentare  un  altro  elettore  del   comune,   noto
          all'ufficio,  che  attesti  la sua identita'. Il presidente
          avverte quest'ultimo elettore che,  se  afferma  il  falso,
          sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95.
             L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la
          sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
             In  caso  di  dissenso  sull'accertamento dell'identita'
          degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54".
 
             (a) I D.P.R. 25 febbraio 1993, di indizione di  referen-
          dum   popolari,   sono   stati  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993.
             (b) Gli articoli 45 e 46 del  testo  unico  delle  leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato con D.P.R. 30 marzo  1957,  n.  361,  sono  cosi'
          formulati:
             "Art.   45.   -   Appena   accertata   la   costituzione
          dell'ufficio il presidente,  dopo  aver  preso  nota  sulla
          lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
          all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo  di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
             Il presidente apre il pacco delle schede e  distribuisce
          agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
          degli elettori iscritti nella sezione.
             Lo   scrutatore   appone   la  sua  firma  sulla  faccia
          posteriore della scheda stessa.
             Durante le  operazioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
             Nel  processo  verbale  si  fa  menzione  della serie di
          schede firmate da ciascuno scrutatore.
             Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e,
          sotto  la  sua  personale  responsabilita',  provvede  alla
          custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
          dell'art. 30.
             Compiute queste operazioni,  il  presidente  rimanda  le
          ulteriori  operazioni  alle  ore  sei  del giorno seguente,
          affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente
          le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica".
             "Art.  46.  -  Alle  ore  sei  antimeridiane  del giorno
          fissato  per  la  votazione,  il  presidente  riprende   le
          operazioni     elettorali,    e,    previa    constatazione
          dell'integrita' del sigillo che chiude il plico  contenente
          il  bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale
          fa attestazione del numero indicato nel bollo.
             Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole
          tutte nella stessa  cassetta.  Quindi,  prende  nota  sulla
          lista  sezionale,  a  fianco dei relativi nominativi, degli
          elettori compresi nell'elenco di cui  all'art.  50,  ultimo
          comma.
             Successivamente   il   presidente   dichiara  aperta  la
          votazione".
             (c) L'art. 50 della legge n. 352/1970 (Norme sui  refer-
          endum   previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa
          legislativa del popolo) risulta cosi' formulato:
             "Art. 50. - Per tutto cio' che non e' disciplinato nella
          presente legge si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
          disposizioni  del  testo  unico  delle leggi per l'elezione
          della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".