AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche ulteriori disposizioni in materia elettorale (articoli 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. In occasione dello svolgimento dei referendum popolari indetti per domenica 18 aprile 1993 con decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 (a) , le operazioni di timbratura delle schede previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (b), che trova applicazione in virtu' dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (c), sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17 aprile 1993, subito dopo l'autenticazione delle schede di cui all'articolo 45 del citato testo unico (b). APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. Nell'art. 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: 'marittimi', ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: 'naviganti'. 2. La lettera a) del secondo comma dell'art. 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla seguente: ' a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante;'". "Art. 3. - 1. Dopo il comma sesto dell'art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserito il seguente: 'Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda'. 2. L'ultimo comma del citato art. 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e' sostituito dai seguenti: 'Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa'. 3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente: 'Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala'". Si trascrive il testo delle disposizioni come sopra modificate: - Art. 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957: "Art. 50. - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante; b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volonta' espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volonta' di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione". - Art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960: "Art. 47. - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilita' provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa". - Art. 48 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960: "Art. 48. - Alle sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti: a) carta d'identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di fotografia e convalidata da un comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purche' munita di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita', apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54".
(a) I D.P.R. 25 febbraio 1993, di indizione di referen- dum popolari, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993. (b) Gli articoli 45 e 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono cosi' formulati: "Art. 45. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica". "Art. 46. - Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta. Quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione". (c) L'art. 50 della legge n. 352/1970 (Norme sui refer- endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) risulta cosi' formulato: "Art. 50. - Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.".