IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati per l'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce; Visto l'art. 3, commi 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che stabilisce che le somme a debito, prelevate dalla retribuzione o dalla pensione erogata nel mese di maggio, sono versate dal sostituto di imposta nel successivo mese di giugno in aggiunta alle ritenute d'acconto effettuate nel mese di maggio, e che l'importo delle seconde rate d'acconto e' aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro per la definizione delle modalita' di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari; Considerato che per il versamento da parte del sostituto di imposta dell'IRPEF in acconto e a saldo, nonche' dell'ILOR a saldo, si rende necessario istituire appositi codici-tributi; Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. Per il versamento da parte del sostituto di imposta, di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi: 4731, denominato: "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta", gruppo 72; 4730, denominato: "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di imposta", gruppo 73; 3731, denominato: "ILOR a saldo trattenuta dal sostituto di imposta", gruppo 74; 4715, denominato: "IRPEF di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta", gruppo 72; 3715, denominato: "ILOR di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta", gruppo 74. Le somme di cui al comma 1, vanno versate dal concessionario della riscossione ai seguenti capitoli ed articoli di bilancio: gruppo 72 - cap. 1023, art. 19; gruppo 73 - cap. 1023, art. 20; gruppo 74 - cap. 1025, art. 16.