IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti-legge 1 giugno 1987, n. 212, e 31 luglio 1987, n. 318, quest'ultimo convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, concernente norme urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese; Vista la legge 16 maggio 1989, n. 185, concernente il rifinanziamento e la modifica delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui alla menzionata legge 3 ottobre 1987, n. 399; Visti i propri decreti ministeriali 4 giugno 1987, n. 255, e 11 settembre 1987, n. 487, concernenti le procedure di attuazione della normativa di cui alle precedenti premesse; Visto, in particolare, l'art. 2, comma primo, del suddetto decreto n. 487/1987, con il quale il termine ultimo per la trasmissione delle domande di erogazione dei contributi previsti dalla normativa medesima e' stato prorogato dal 3 luglio 1989 al 31 maggio 1992; Viste le comunicazioni ministeriali in data 5 giugno 1991, con le quali veniva comunicata alle imprese interessate la sospensione del procedimento amministrativo concernente le istanze aventi numero di posizione superiore a 31900 a causa dell'esaurimento dei fondi; Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con il quale sono state assegnate le somme necessarie all'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 399/1987 e non accolte per esaurimento dei fondi; Rilevato che numerose imprese interessate non hanno trasmesso le domande di erogazione entro il menzionato termine del 31 maggio 1992, non essendo state direttamente informate della riattivazione del procedimento amministrativo suddetto, ovvero avendo ricevuto comunicazione della concessione del contributo successivamente alla scadenza del termine medesimo; Ravvisata la conseguente opportunita' di prorogare il termine di cui alle precedenti premesse; Decreta: Art. 1. Il termine del 31 maggio 1992, stabilito con l'art. 2, comma primo, del decreto ministeriale 11 settembre 1987, n. 487, per la trasmissione delle domande di erogazione dei contributi previsti dalla legge 16 maggio 1989, n. 185, e' prorogato sino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.