IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  sul  sistema  di  imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5  febbraio 1992, n. 81, che dal 1
gennaio 1993 eleva al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, che dal 2
maggio 1993 eleva al 57% l'aliquota di base dell'imposta  di  consumo
sulle sigarette di cui all'art. 5 della citata legge n. 76/1985, come
da ultimo modificato dall'art. 1 della menzionata legge n. 81/1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1992  che  fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita  al  pubblico  delle  sigarette  e
degli altri tabacchi lavorati;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione  dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta nel corso del 1992  e'  stata  quella  di  L.  122.500  per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di  sigarette  si  applica  l'aliquota  di  base  del  57%,  prevista
dall'art. 28, del citato decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica in base ai  due  elementi  fisso  e  proporzionale,  previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari al 5% della somma dell'importo  dell'imposta  di  consumo  sulle
sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito  sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al  pubblico  e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base,
diminuito dell'elemento fisso, sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Ritenuto,   pertanto,   che  occorre  provvedere  alla  conseguente
rideterminazione delle ripartizioni dei prezzi delle sigarette di cui
alla  tabella  A  allegata  al  suindicato  decreto  ministeriale  31
dicembre 1992;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nella
allegata  tabella  A,  che  sostituisce  la  corrispondente   tabella
allegata  al  decreto  ministeriale  31  dicembre 1992, e' fissata, a
decorrere dal 2 maggio 1993, la ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 maggio 1993
                                                   Il Ministro: VISCO
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 230