IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993, con il quale l'on. dott. Vito Riggio, deputato al Parlamento, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attivita' ed i compiti di protezione civile; Considerato che ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono affidati al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, la promozione ed il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; Ritenuta l'opportunita' di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio, on. dott. Vito Riggio, le funzioni sopraindicate previste dal citato art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di gestione del Fondo per la protezione civile istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che restano nell'ambito dei poteri affidati dalla stessa legge al Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. Vito Riggio, deputato al Parlamento, e' delegato ad esercitare le funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di protezione civile individuate dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di quanto precisato in premessa. Il Sottosegretario e' altresi' delegato: a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile; b) ai rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attivita' scientifiche interessanti la protezione civile; c) a presiedere il consiglio nazionale della protezione civile; d) a presiedere la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; e) a presiedere il comitato operativo della protezione civile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 maggio 1993 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1993 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 190