IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme d'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991), ed in particolare l'art. 4, il quale prevede che le direttive CEE da attuare in via amministrativa sono quelle di cui all'allegato D della legge medesima, nel quale sono comprese anche le direttive 89/680 e 89/682; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia d'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote: 89/680/CEE del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/536/CEE, concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; 89/682/CEE del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE, concernente i dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, recepita con decreto ministeriale 18 maggio 1989; Decreta: Art. 1. Nel quarto trattino del sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, i termini "massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate" sono sostituiti dai termini "massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate".