IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL
   LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme d'attuazione
delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti  il
ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142,  recante  le  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1991),  ed in
particolare l'art. 4, il  quale  prevede  che  le  direttive  CEE  da
attuare in via amministrativa sono quelle di cui all'allegato D della
legge  medesima,  nel quale sono comprese anche le direttive 89/680 e
89/682;
  Viste le seguenti  direttive  particolari  adottate  dal  Consiglio
delle  Comunita'  europee  in  materia  d'omologazione  dei  trattori
agricoli o forestali a ruote:
   89/680/CEE  del  21  dicembre  1989,  che  modifica  la  direttiva
77/536/CEE,  concernente  i  dispositivi  di  protezione  in  caso di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali  a  ruote,  recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;
   89/682/CEE  del  21  dicembre  1989,  che  modifica  la  direttiva
86/298/CEE, concernente i dispositivi di protezione, del tipo  a  due
montanti  posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli
o forestali a ruote  a  carreggiata  stretta,  recepita  con  decreto
ministeriale 18 maggio 1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  quarto  trattino  del  sesto comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10  febbraio  1981,  n.  212,  i  termini
"massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate" sono sostituiti dai termini
"massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate".