IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto,  in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con
cui si prevede:
   che le richieste presentate con le modalita' indicate nel  decreto
del  Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la  estinzione  dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  il  cui
ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100
milioni  per  ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo di imposta,
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato,  sono  oggetto
di  controllo  da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro
secondo quanto disposto  dal  predetto  decreto  del  Ministro  delle
finanze;  con  le  operazioni  di riscontro, e' effettuato il calcolo
degli interessi relativi a ciascun  credito,  computati  fino  al  31
dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;
   che  per  l'attuazione  delle  disposizioni recate dal comma 1, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera circolazione con godimento 1  gennaio  1993  ad  un  tasso  di
interesse  non  inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti,
ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo  massimo  di  lire
4.500  miliardi,  le  cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso
Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale  entro  il  1   marzo  1993,  ed  a versare all'entrata del
bilancio  dello  Stato  il  ricavo  netto  dei  titoli  emessi,   con
imputazione  della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.  Con
lo  stesso  decreto  sono  determinate le modalita' e le procedure di
assegnazione dei titoli di cui al presente comma;
  Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, con cui il Ministro
delle finanze ha provveduto,  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo
con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare  le
modalita'  di  presentazione  delle  richieste  e le procedure per la
rilevazione dei crediti che possono  essere  oggetto  di  estinzione,
stabilendo,  fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro
un esemplare degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1993, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993 con il quale, onde
consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere  l'estinzione   dei
relativi  crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito
pubblico, si e'  provveduto  a  fissare  alcune  caratteristiche  dei
titoli  medesimi,  stabilendo  fra  l'altro, che agli stessi verranno
consegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore  con
godimento  1   gennaio  1993,  di durata quinquennale rimborsabili in
un'unica soluzione il 1  gennaio 1998, al tasso d'interesse annuo del
12,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per  un
importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare
complessivo  dei  crediti d'imposta risultanti dai suindicati elenchi
riepilogativi;
  Vista la lettera in data 18 febbraio 1993 con la quale il Ministero
delle finanze ha trasmesso apposito elenco concernente  per  ciascuno
dei soggetti interessati l'importo totale di cui gli stessi risultano
creditori,  sia  relativamente  alle imposte dirette che con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto;
  Considerato che nella ricordata lettera del Ministero delle finanze
mentre si precisa che i creditori di  imposta  contenuti  nell'elenco
trasmesso ammontano a n. 1108 unita' per un totale di crediti ammessi
al  rimborso  pari  a L. 3.709.083.348.000, si fa peraltro riserva di
trasmettere un successivo elenco non  appena  gli  uffici  periferici
avranno   effettuato  i  successivi  controlli  relativamente  ad  un
ristretto numero di domande, evidenziando  un  credito  che  comunque
trova copertura nella somma stanziata di lire 4.500 miliardi;
  Vista la successiva lettera in data 30 aprile 1993, con la quale il
Ministero  delle  finanze  ha  trasmesso  un  primo elenco degli enti
creditizi direttamente creditori d'imposta e mandatari dei creditori,
cui verranno consegnati  i  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore,  con  godimento  1   gennaio 1993, di durata quinquennale,
rimborsabili in un'unica soluzione  il  1   gennaio  1998,  al  tasso
d'interesse  annuo del 12,50% per un totale di crediti ammessi pari a
L. 2.857.427.127.000;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra, determinandone le  ulteriori  caratteristiche  che  non  siano
state  oggetto  del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1993,
nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 24  marzo  1993,  n.  75,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore per l'importo di
nominali L. 2.857.497.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1  gennaio 1993;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente  il  1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1  gennaio 1998.
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.