IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con cui si prevede: che le richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, e' effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; che per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro, che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 gennaio 1993, di durata quinquennale rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1998, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dai suindicati elenchi riepilogativi; Vista la lettera in data 18 febbraio 1993 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso apposito elenco concernente per ciascuno dei soggetti interessati l'importo totale di cui gli stessi risultano creditori, sia relativamente alle imposte dirette che con riguardo all'imposta sul valore aggiunto; Considerato che nella ricordata lettera del Ministero delle finanze mentre si precisa che i creditori di imposta contenuti nell'elenco trasmesso ammontano a n. 1108 unita' per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 3.709.083.348.000, si fa peraltro riserva di trasmettere un successivo elenco non appena gli uffici periferici avranno effettuato i successivi controlli relativamente ad un ristretto numero di domande, evidenziando un credito che comunque trova copertura nella somma stanziata di lire 4.500 miliardi; Vista la successiva lettera in data 30 aprile 1993, con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un primo elenco degli enti creditizi direttamente creditori d'imposta e mandatari dei creditori, cui verranno consegnati i certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1993, di durata quinquennale, rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1998, al tasso d'interesse annuo del 12,50% per un totale di crediti ammessi pari a L. 2.857.427.127.000; Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1993, nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 2.857.497.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1993; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.