IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15; Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto "Scuola", in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991; Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, "per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami" di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il "Lodo" con il quale ha giudicato "che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che: " a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e' legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servzio scolastico (art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)"; " b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalita' di svolgimento predeterminate dalle competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero"; Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato "idoneo" nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo "realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990"; Viste le ordinanze del Ministro della pubblica istruzione n. 38 del 18 febbraio 1992 e n. 115 del 14 aprile 1993 con le quali vengono de- terminate per l'anno scolastico 1992-1993 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale "il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. della legge 12 giugno 1990, n. 146" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego"; Visto il telefax n. B/4/IND del 28 aprile 1993 della organizzazione Unicobas/Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base, con la quale la menzionata organizzazione ha comunicato la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola, diretti in particolare al "blocco degli scrutini dall'11 al 19 giugno compresi per scuole medie inferiori e superiori, licei artistici ed istituti d'arte", ed alla "non consegna e non compilazione delle schede di valutazione nelle scuole elementari dal 16 al 22 giugno compresi", nonche' il telefax n. 3/G del 26 maggio 1993 della stessa citata organizzazione, che "at norma della legge 146/90 intende, quale forma di protesta, unicamente posticipare e comunque garantire effettuazione scrutini di fine anno con esclusione sciopero su scrutini classi terminali, quindi senza compromettere esami"; Visto il telegramma n. 00045819 del 25 maggio 1993, con il quale l'Associazione Cobas-Comitati base scuola ha proclamato per il personale docente ed ATA del comparto scuola uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdi' 11 giugno 1993; Visto il telegramma n. 00051732 del 31 maggio 1993, con il quale l'organizzazione USI-Scuola, aderente alla Unione sindacale italiana - nel quadro dell'azione di sciopero proclamata, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, anche dall'USI/Ministeri e dalla LIRA per l'intera giornata dell'11 giugno 1993 - ha proclamato lo sciopero anche per il personale del comparto scuola per la stessa giornata di venerdi' 11 giugno 1993; Vista la nota n. 16640 del 21 maggio 1993, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, nonche' la mancata regolare prestazione delle consuete attivita' di svolgimento degli scrutini medesimi nel termine stabilito dal calendario scolastico per la pubblicazione degli scrutini stessi "determinerebbero ritardi nella ultimazione delle operazioni di valutazione, con ripercussioni nel normale inizio e conclusione" degli esami finali; Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attivita' riguardanti lo svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale "Istruzione pubblica" per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991; Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le rel- ative modalita' e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con le richiamate ordinanze del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e di conseguenza sul regolare inizio e conclusione degli esami finali; Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, e' stato precisato che gli scioperi interessanti le attivita' di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed e' stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 "che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami"; Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia: a) "in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma - la differibilita' dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali"; b) in quanto "in base all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attivita' relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario scolastico"; Vista, in particolare, la deliberazione del 27 maggio 1993 della piu' volte citata commissione di garanzia, con la quale viene valutata negativamente l'azione sindacale promossa dall'organizzazione Unicobas Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base motivando che "l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilita' delle operazioni terminali dei cicli di istruzione"; Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attivita' conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 - e' stato sancito che: "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta e' volta non ad impedire l'esercizio della liberta' sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio"; "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la pubblica amministrazione non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilita' dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)"; Atteso che, nonostante che alle organizzazioni Unicobas/Scuola - Federazione sindacale dei comitati di base ed all'Associazione Cobas- Comitati base scuola ed USI-Scuola, aderente all'Unione sindacale italiana, promotrici delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto; Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere, che - in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale - impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero; Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi; Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attivita', per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.