Ai    presidenti    delle   giunte
                                  regionali a statuto ordinario  e  a
                                  statuto speciale
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Ai signori prefetti
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al  Ministero  dell'universita'   e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni
                                  Ai signori assessori  alla  sanita'
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  a statuto speciale
                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Ai  presidi   delle   facolta'   di
                                  medicina veterinaria
                                  Alla FNOVI
                                  Alla SIVEMP
                                  All'Associazione          nazionale
                                  produttori   grassi   e    proteine
                                  animali - Assograssi
                                  Alle     associazioni     nazionali
                                  conservieri ittici e delle tonnare
                                  All'Unione   nazionale    commercio
                                  pelli grezze
                                  All'ASSICA
                                  All'Assalzoo
                                  All'Associazione italiana operatori
                                  pelli grasse
                                  All'Unione                nazionale
                                  dell'avicoltura
 Con decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, emanato in attuazione
della direttiva numero 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990,
sono  state  stabilite  le  norme  sanitarie  per  l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione  sul  mercato  di  rifiuti  di  origine
animale  e  la  protezione  dagli  agenti  patogeni degli alimenti di
origine animale o a base di pesce. Pertanto il decreto legislativo n.
508/1992 disciplina i rifiuti di origine  animale  destinati  a  fini
diversi  dal  consumo  umano  (art.  1) allo scopo di distruggere gli
agenti patogeni eventualmente presenti mediante metodi  in  grado  di
eliminare ogni rischio.
  Di   conseguenza,  considerando  l'aspetto  strettamente  igienico-
sanitario della materia trattata, il provvedimento  nulla  innova  in
materia di polizia veterinaria rispetto a quanto previsto dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, prevedendo
tuttavia una serie di norme  per  assicurare  la  eliminazione  degli
agenti  patogeni  dagli  alimenti  ottenuti dai materiali di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 508/1992.
  Il provvedimento definisce  come  rifiuti  di  origine  animale  le
carcasse o parti di carcasse, i pesci e i prodotti di origine animale
giudicati non idonei al consumo umano diretto, o comunque destinati a
fini  diversi  dal  consumo umano sulla base dei controlli effettuati
dai servizi veterinari competenti.
  Inoltre lo stesso provvedimento disciplina  in  modo  specifico  le
fasi  della  raccolta,  del  trasporto,  del  condizionamento  e  del
trattamento dei rifiuti di origine animale allo  scopo  di  eliminare
eventuali agenti patogeni presenti.
  Sono   altresi'   compresi   nel   decreto   legislativo   tutti  i
sottoprodotti della  lavorazione  dei  prodotti  della  pesca  o  dei
molluschi,  di  cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530 e
531, nonche' i residui in genere delle attivita' di incubazione delle
uova da cova, sgusciatura e produzione delle uova da consumo. Restano
invece regolamentati dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.
915/1982  i  materiali  di  imballaggio costituiti da carta, cartone,
fibre  plastiche,  metalli,  ecc.,  ottenuti  durante   le   predette
lavorazioni.
  In  merito si precisa che la distruzione dei rifiuti risultanti dal
processo produttivo puo' essere effettuata, oltre che in loco,  anche
attraverso convenzioni con stabilimenti a cio' autorizzati.
  Occorre   richiamare   l'attenzione   sugli   stabilimenti  per  la
produzione di "alimenti per animali familiari".
  Tali alimenti possono essere prodotti con materiali a basso rischio
solo presso stabilimenti di trasformazione a cio' abilitati. In altri
termini, quando i materiali a basso rischio vengono utilizzati per la
preparazione  di  mangimi   per   animali   familiari   (o   prodotti
farmaceutici  o  tecnici)  l'impianto di trasformazione deve avere le
caratteristiche fissate nel decreto legislativo n. 508/1992, all'art.
5, comma 8.
  Per quanto concerne il processo di fabbricazione  dei  mangimi  per
animali  familiari,  il Ministro della sanita' in base all'art. 6 del
provvedimento, potra'  stabilire,  con  decreto,  i  trattamenti  cui
debbono essere sottoposti i materiali a basso rischio.
  Questa  precisazione  e'  necessaria in quanto per la produzione di
mangimi per animali familiari non  e'  richiesta  l'osservanza  delle
disposizioni  di cui agli allegati I e II, capitoli I e II, richieste
per la lavorazione dei materiali  in  impianti  di  trasformazione  a
basso o ad alto rischio.
  Ai  fini  del  decreto,  nella  definizione di "stabilimento", sono
compresi  gli  stabilimenti  che  producono  alimenti   per   animali
familiari   soltanto   quando   negli   stessi   viene   attuata   la
trasformazione in mangimi di  rifiuti  di  origine  animale  a  basso
rischio;  pertanto  la  normativa  in  questione  non  si  applica ai
mangimifici  che  producono  mangimi  composti   impiegando   mangimi
semplici come la farina di carne o la farina di pesce.
  Inoltre il decreto legislativo non e' abrogativo della disposizione
contenuta nell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e succes-
sive  modifiche  ed  integrazioni,  poiche'  le  due norme perseguono
finalita' diverse. Infatti il  decreto  legislativo  si  prefigge  la
tutela  della  salute  degli  animali  e dell'uomo dettando norme che
tendono ad evitare la diffusione  di  agenti  patogeni  eventualmente
veicolati  da  materiale  di  origine  animale, mentre l'art. 4 della
legge n. 281/1963 ha lo scopo di tutelare il benessere degli  animali
e  delle  loro  produzioni  zootecniche attraverso il controllo della
buona prassi della fabbricazione dei  mangimi,  aspetto  quest'ultimo
che  ricade,  come  e'  noto,  nella sfera di competenza del prefetto
della provincia in cui e' ubicato l'impianto.
  Appare inoltre opportuno precisare che la disciplina  di  cui  alla
legge n. 281/1963 non fa alcuna distinzione tra mangimi (alimenti per
animali  familiari)  e mangimi destinati invece ad animali da reddito
(farina di carne e di pesce).
  Per  facilitare  la  comprensione  delle  procedure  previste   per
richiedere    l'autorizzazione    relativa   al   conseguimento   del
riconoscimento degli stabilimenti a basso rischio, di cui al punto  6
dell'art.  5 del citato decreto legislativo n. 508/1992, e' rilevante
stabilire anche  la  destinazione  finale  che  si  intende  dare  al
prodotto risultante dal processo di trattamento.
  Infatti  se  i  prodotti  finali  sono  destinati all'alimentazione
animale   dovranno   essere   presentate   domande   finalizzate   al
conseguimento  dell'autorizzazione  a  produrre  mangimi  a  scopo di
vendita o preparati per conto terzi o comunque per  la  distribuzione
per il consumo, secondo lo schema allegato.
  La  normativa  prende  in considerazione gli stabilimenti esistenti
(che  abbiano  cioe'   ottenuta   la   concessione   edilizia   prima
dell'emanazione  del  decreto  legislativo  n. 508/1992) che trattano
prodotti a basso e ad alto rischio per ottenere un  prodotto  finito.
In  effetti  esiste anche tutta una serie di impianti che opera delle
lavorazioni parziali predisponendo i materiali per le  trasformazioni
successive.
  E'  il  caso  dei  semilavorati  ottenuti da scarti di macellazione
raccolti  ed  eventualmente  selezionati,   macinati,   miscelati   e
congelati,  da inviare agli stabilimenti per la produzione di mangimi
per animali familiari.
  In questa categoria rientrano anche le pelerie  ed  altri  impianti
ove  non  si  ottengono  prodotti  finiti ma cedono i semilavorati ad
altri impianti per la successiva lavorazione.
  E' evidente che tali  impianti  devono  essere  in  possesso  delle
strutture  ed  attrezzature  necessarie  per  il  tipo di lavorazione
effettuata e che per questi semilavorati non e' richiesto il rispetto
delle caratteristiche microbiologiche di cui  all'allegato  II,  cap.
III,  che saranno invece garantite sul prodotto finito dal successivo
trasformatore.
  Viceversa, gli impianti di trasformazione (colerie)  che  producono
grassi  colati,  ciccioli  e  farine  proteiche  devono  garantire le
caratteristiche microbiologiche di cui all'allegato II, cap. III.
  Non si considerano rientranti nella disciplina di  cui  al  decreto
legislativo  le  operazioni di ritiro dei prodotti di origine animale
per i quali risulta superata la data di scadenza  o  per  quelli  che
sono  ritenuti non idonei per l'immissione in commercio anche a causa
di difetti dei contenitori o  di  non  regolare  presentazione.  Tali
prodotti  devono  essere  destinati  alla distruzione o sottoposti ai
trattamenti di  cui  al  decreto  legislativo  n.  508/1992  solo  se
giudicati  non  idonei  al  consumo  umano  dall'autorita'  sanitaria
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
  Le disposizioni del decreto legislativo n. 508/1992 non  riguardano
le  pelli  fresche  o  sottoposte  a salatura destinate all'industria
conciaria  essendo  questo  settore  regolamentato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  320/1954,  ne'  le pelli trattate,
incluso il  cuoio  e  i  cascami  di  pelli,  il  cui  impiego  nella
preparazione  di alimenti per animali risulta vietato dalla decisione
della Commissione n. 91/516 del 9 settembre 1991, che vieta l'impiego
negli alimenti composti per animali di tali prodotti.
  Rientrano invece  nella  normativa  gli  stabilimenti  ove  vengono
sottoposti  a  trasformazione le rifilature ed il carniccio derivante
dalla scarnificazione delle  pelli.  Trattasi  di  prodotti  che,  se
ottenuti  da  pelli scortate da certificazione veterinaria, rientrano
tra i prodotti a basso rischio.
  Ferme restando le norme che ne regolano l'impiego ad uso alimentare
umano, tra i  prodotti  a  basso  rischio  rientra  anche  il  sangue
raccolto  presso i macelli purche' ottenuto esclusivamente da animali
sani e sia stato conservato in modo da evitarne il deterioramento.
  Per quanto concerne la raccolta, il trasporto ed il condizionamento
dei materiali destinati agli impianti di  trasformazione  ad  alto  e
basso   rischio   varranno   le   disposizioni   di  cui  al  decreto
interministeriale di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  sulla
base  del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo. Con tale
decreto verranno elencati anche i documenti che dovranno accompagnare
la merce durante il trasporto.
  Con  decreto  del   Ministero   della   sanita'   vengono   inoltre
riconosciuti  i  sistemi  alternativi  a  quello indicato al punto 6,
lettere a) e c) del cap. II dell'allegato II, per  la  trasformazione
di materiali ad alto rischio.
  Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti previsto dall'art. 17
del  provvedimento, si precisa che la domanda dovra' essere corredata
da:
   1)  un  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
   2)  una planimetria dello stabilimento attuale riprodotta in scala
preferibilmente da 1:200 oppure 1:500, dalla quale  risulti  evidente
la  caratteristica  dei  fabbricati,  la  disposizione delle linee di
produzione, dei servizi  igienici,  dei  servizi  generali  (centrale
termica,  cabina  di  riduzione,  forza  motrice,  ecc.),  della rete
idrica, degli scarichi e del relativo trattamento dei  liquami  prima
dell'immissione   nella   rete   fognante   generale;  qualora  nello
stabilimento  siano  effettuate  anche  altre   lavorazioni,   queste
dovranno  essere  chiaramente indicate sulla planimetria segnalando i
locali e i fabbricati nei quali le lavorazioni vengono effettuate;
   3) una relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di
lavorazione, corredata  dallo  schema  di  flusso  per  ogni  singola
lavorazione;
   4)  una  relazione tecnico descrittiva nella quale siano indicati:
il sistema di approvvigionamento idrico (fonti, consumi); il  sistema
di  smaltimento degli eventuali rifiuti solidi (tipologia, quantita',
modo di smaltimento); il sistema di trattamento e di smaltimento  dei
rifiuti  liquidi;  i  sistemi  di  abbattimento  delle  emissioni  in
atmosfera;
   5) una copia autenticata dell'autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita'  di  trasformazione  dei  sottoprodotti  della macellazione
rilasciata dalle autorita' competenti;
   6) una copia autenticata dell'autorizzazione  allo  scarico  delle
acque reflue di lavorazione rilasciata dalle autorita' competenti;
   7)  un  progetto  dei  lavori  per  l'adeguamento  delle strutture
esistenti a quanto prescritto all'allegato II, cap. I, in scala 1:100
o 1:200 opportunamente  documentate  e  firmate  da  un  tecnico  del
settore  iscritto  all'albo. Il progetto deve essere corredato da una
relazione  tecnico-descrittiva  che  evidenzi  le   finalita'   degli
interventi programmati.
  Per  i  progetti  di  ristrutturazione per i quali e' necessaria la
concessione edilizia, nonche' per i progetti  di  nuova  costruzione,
questi   devono  essere  completi  degli  estremi  di  protocollo  di
presentazione all'ufficio comunale.
   8) un programma dei lavori con l'indicazione della data di  inizio
e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
   9)  un  parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale territorialmente  competente
sulla  rispondenza  dell'impianto  e  del  progetto di adeguamento ai
requisiti delle disposizioni previste dal citato decreto legislativo.
  Le opere di adeguamento devono essere  realizzate  entro  due  anni
dalla presentazione della domanda.
  Richieste  di  deroga, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7
del decreto legislativo n. 508/1992, saranno esaminate  di  volta  in
volta.
  Come  previsto  dal  terzo  comma  dell'art.  17,  gli stabilimenti
possono continuare ad esercitare la propria attivita' nei  termini  e
nei  modi  di  cui  sopra  a condizione che i prodotti ottenuti dalla
trasformazione risultino conformi ai requisiti indicati nell'allegato
II, cap. III, del decreto  legislativo  in  argomento  e  controllati
conformemente a quanto indicato all'art. 9.
  Al  comma quarto dell'art. 17, vengono reiterate le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, che si applicano  anche  agli  stabilimenti  di
trasformazione a basso rischio.
  Il   Ministero   della   sanita',   a   seguito  della  domanda  di
riconoscimento da parte degli interessati degli stabilimenti  di  cui
ai  commi  1,  4  e  5 dell'art. 17 del decreto legislativo adotta il
provvedimento di riconoscimento entro il termine  di  giorni  novanta
decorrenti  dalla  data  di comunicazione, da parte dell'interessato,
della realizzazione del progetto di adeguamento.
  Si precisa che il Ministero della sanita' provvedera' ad  esprimere
un parere di approvazione in merito al programma di adeguamento entro
il  termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di
riconoscimento dell'interessato se la  domanda  e  la  documentazione
allegata  sono state presentate nei termini e nei modi richiesti e le
autorita' sanitarie locali abbiano  espresso  parere  favorevole;  il
Ministero  della sanita', a seguito della comunicazione dell'avvenuta
realizzazione delle  opere  previste  dal  progetto  di  adeguamento,
disporra' l'ispezione di verifica delle caratteristiche dell'impianto
prima  di  rilasciare  il  numero  di  riconoscimento e l'inserimento
nell'elenco di cui all'art. 11.
  Si pregano le SS.LL. di voler curare l'applicazione integrale delle
norme  contenute  nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e
dei relativi decreti interministeriali di attuazione.
  Sara' gradito  un  cortese  cenno  di  assicurazione  e  di  esatto
adempimento.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA