IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229; Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993; Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1993; Ordina: Art. 1. 1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, agli articoli 14, 15, 16, 41, 42, 43 e 44, nonche' dall'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 e successive modificazioni, coloro che intendono trasferire gli animali delle specie aftoso sensibili al di fuori del territorio dell'unita' sanitaria locale per ragioni di pascolo, ne danno comunicazione al servizio veterinario perche' possa identificare e visitare gli animali nelle settantadue ore che precedono il carico. 2. Il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di cui al primo comma concorda con quello dell'unita' sanitaria locale di destinazione la localita' ove gli animali devono essere diretti affinche' quest'ultima esegua la visita sanitaria all'arrivo e segnala l'inoltro mediante trasmissione in telefax del mod. 7 previsto dal regolamento di polizia veterinaria, corredato della data e dell'ora di partenza nonche' dell'ora di arrivo presunta.