IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni  al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto  il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.793 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto  concorre  per intero al raggiungimento del limite massimo di
cui all'art. 3, comma 8,  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  501,
recante  l'approvazione  del  bilancio  di previsione dello Stato per
l'anno 1993;
  Ritenuto, in relazione  alle  condizioni  di  mercato  di  disporre
l'emissione   dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  11%  -  1   giugno
1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e' incrementabile per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del Tesoro - Servizio secondo;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni del Tesoro poliennali 11% - 1
giugno 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali,  da
destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in  due
semestralita'  posticipate,  il  1   dicembre ed il 1  giugno di ogni
anno di durata del prestito.