IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 541, recante
norme di recepimento della direttiva del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  n.  92/28/CEE,  in materia di pubblicita' dei medicinali per
uso umano;
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto  decreto
legislativo,  il  quale  stabilisce  che  gli informatori scientifici
devono essere in possesso del diploma di laurea in una  delle  disci-
pline ivi indicate;
  Rilevato  che  il  succitato  comma  stabilisce,  altresi',  che il
Ministero della sanita' puo', con proprio decreto,  riconoscere  come
idonei   altri   diplomi   di  laurea  o  altri  diplomi  di  livello
universitario;
  Considerato che il diploma di laurea in medicina  veterinaria,  non
previsto  tra  quelli  ammessi,  fornisce conoscenze generali di base
sufficienti ad acquisire la  preparazione  necessaria  anche  per  lo
svolgimento dell'attivita' di informazione sui farmaci per uso umano;
  Ritenuto,   pertanto,   di   poter  riconoscere  come  idoneo,  per
l'attivita' di informatore  scientifico,  il  diploma  di  laurea  in
medicina veterinaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, e' riconosciuto come  idoneo,  ai  fini  dello
stesso articolo, il diploma di laurea in medicina veterinaria.