IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/28/CEE, in materia di pubblicita' dei medicinali per uso umano; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto decreto legislativo, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle disci- pline ivi indicate; Rilevato che il succitato comma stabilisce, altresi', che il Ministero della sanita' puo', con proprio decreto, riconoscere come idonei altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario; Considerato che il diploma di laurea in medicina veterinaria, non previsto tra quelli ammessi, fornisce conoscenze generali di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria anche per lo svolgimento dell'attivita' di informazione sui farmaci per uso umano; Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere come idoneo, per l'attivita' di informatore scientifico, il diploma di laurea in medicina veterinaria; Decreta: Art. 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' riconosciuto come idoneo, ai fini dello stesso articolo, il diploma di laurea in medicina veterinaria.