IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale e' stato istituito il Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha prorogato fino al 30 giugno 1993 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge; Visto il decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, con il quale e' stata assegnata al Ministero dei beni culturali ed ambientali la somma di lire 30 miliardi per l'anno 1993 per il ripristino dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 a Firenze; Vista la lettera n. 6310 in data 1 giugno 1993, con la quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali propone l'emanazione di una ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della citata legge n. 225 del 1992 che disponga la concessione della deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nonche' alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, allo scopo di eliminare ogni pericolo di ulteriore danno all'ingente patrimonio culturale colpito e consentire altresi' la piu' rapida riapertura, data l'imminenza della stagione turistica, della Galleria degli Uffizi, del Corridoio Vasariano e dell'Accademia dei Georgofili; Considerato che oltre ai beni demaniali sopra indicati, sono stati distrutti o gravemente danneggiati alcuni edifici di proprieta' privata siti nella via Lambertesca e nella via dei Georgofili e sono stati danneggiati o distrutti i mobili siti all'interno degli appartamenti di detti edifici, nonche' autovetture parcheggiate lungo dette vie; Considerato, altresi', che nei citati edifici distrutti o danneggiati esercitavano la loro attivita' aziende alberghiere, artigiane, commerciali e di ristorazione, nonche' studi professionali; Vista la nota n. 11001/149/3(61)UFF. IV in data 10 giugno 1993 con la quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di una ordinanza ai sensi del citato art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 225/1992 diretta a conseguire immediati interventi di prima assistenza e ripristino dei danni suindicati, ricorrendo nella fattispecie la situazione di pericolo e la possibilita' di maggiore danni a persone o cose; Considerato che il Ministro dell'interno con la citata nota in data 10 giugno 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di far affluire al Fondo per la protezione civile la somma occorrente da prelevarsi sul cap. 1571 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno; Vista la nota del prefetto di Firenze n. 09301031/12.B.1 GAB in data 9 giugno 1993 che quantifica in circa 50 miliardi il fabbisogno finanziario; Ritenuto pertanto che nelle fattispecie sopradescritte sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992; Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta del Ministro per i beni culturali delegando il soprintendente per i beni artistici e storici di Firenze, il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Firenze, il soprintendente archivistico di Firenze, il direttore della Biblioteca nazionale di Firenze e il direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze, ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi volti al ripristino dei danni prodotti nella Galleria degli Uffizi, nel Corridoio Vasariano e nell'Accademia dei Georgofili dall'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 a Firenze; Ravvisata, altresi', l'opportunita' di delegare il prefetto di Firenze all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso ed indennizzo ai privati danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato di cui sopra, autorizzandolo, altresi', ad aprire e gestire presso un istituto bancario apposito conto corrente ove far affluire le somme che vengono donate per il ripristino dei danni arrecati sia ai beni artistici e culturali che a quelli di proprieta' privata dall'attentato di cui sopra; Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio, la situazione determinata dall'attentato di Firenze del 27 maggio 1993 ravvisando la necessita' di immediati interventi da parte del Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. 1. Per far fronte agli interventi urgenti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze, danneggiati a seguito dell'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 27 maggio 1993, il soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici di Firenze, il soprintendente archivistico di Firenze, il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il direttore dell'opificio delle pietre dure di Firenze sono delegati ad adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme di contabilita' generale dello Stato, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, nonche' all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni facendo ricorso anche a trattative private. 2. Restano ferme, per i rispettivi settori, le competenze di coordinamento e di controllo dei direttori generali del Ministero per i beni culturali ed ambientali.