IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 160500 del 15 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla "Flora e fauna da salvare" 1993; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate alla "Flora e fauna da salvare" - entro il 30 settembre 1993 - direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica", piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma, alle condizioni suddette: prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete Versione Versione ordinaria F.d.C. Proof - - a) da 1 a 1500 L. 27.000 L. 53.000 b) da 1501 a 3000 " 26.600 " 52.200 c) da 3001 e oltre " 26.200 " 51.400 gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1993 Il direttore generale: DRAGHI
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.