IL DIRETTORE GENERALE
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  160500  del  15  marzo  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, con il
quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate
alla "Flora e fauna da salvare" 1993;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate alla "Flora e fauna
da salvare" - entro il 30 settembre 1993  -  direttamente  presso  la
sezione  Zecca  o  tramite  versamento  sul  c/c  postale n. 59231001
intestato all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  "Emissione
numismatica",  piazza  G.  Verdi,  10,  00198  Roma,  alle condizioni
suddette:
   prezzo di vendita al  pubblico,  IVA  e  spedizioni  incluse,  per
acquisti unitari di monete
                                 Versione            Versione
                              ordinaria F.d.C.        Proof
                                     -                  -
  a) da 1 a 1500                L. 27.000           L. 53.000
  b) da 1501 a 3000             "  26.600           "  52.200
  c) da 3001 e oltre            "  26.200           "  51.400
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il  predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza dei
termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria  centrale  dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al  fine  di  rendere  possibile la vendita diretta delle monete in
questione, la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta custodia", i quantitativi  di  monete  richiesti  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  il  quale provvedera' a versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.