IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni sulla vita ed in particolare l'art.
32, lettera r);
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data 10 marzo 1992 presentata dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni - INA, con  sede  in  Roma,  intesa  ad
ottenere   l'autorizzazione  ad  effettuare  gli  investimenti  delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche delle  polizze  relative
alle  gestioni  separate  "Fondo INA" e "Moneta forte" in particolari
investimenti;
  Vista la lettera n. 224367  del  20  novembre  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato,  che  non  esistono
elementi  ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la
domanda anzidetta;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 23 febbraio 1993 con il quale
l'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  -  INA  S.p.a.  e'  stata
autorizzata  ad  effettuare investimenti delle attivita' ai sensi del
punto r) dell'art. 32 della legge n. 742/1986;
  Ritenuta l'opportunita' di chiarire  i  limiti  dell'autorizzazione
concessa  all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. con
decreto ministeriale del 23 febbraio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  ministeriale  del  23  febbraio  1993  con  il   quale
l'Istituto  nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare  particolari  investimenti   delle
attivita'  a copertura delle riserve tecniche, ai sensi della lettera
r) dell'art. 32 della legge n. 742/1986, viene modificato  nel  senso
che i limiti del 20% e del 5% devono intendersi riferiti per entrambe
le  gestioni  separate,  "Fondo  INA"  e  "Moneta  forte", per quanto
riguarda il 20% al tipo di investimento e per quanto concerne  il  5%
ai titoli emessi da uno stesso Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 giugno 1993
                                         Il direttore generale: CINTI