IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in particolare l'art. 32, lettera r); Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 10 marzo 1992 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare gli investimenti delle attivita' a copertura delle riserve tecniche delle polizze relative alle gestioni separate "Fondo INA" e "Moneta forte" in particolari investimenti; Vista la lettera n. 224367 del 20 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993; Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1993 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e' stata autorizzata ad effettuare investimenti delle attivita' ai sensi del punto r) dell'art. 32 della legge n. 742/1986; Ritenuta l'opportunita' di chiarire i limiti dell'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. con decreto ministeriale del 23 febbraio 1993; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale del 23 febbraio 1993 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, e' stato autorizzato ad effettuare particolari investimenti delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, ai sensi della lettera r) dell'art. 32 della legge n. 742/1986, viene modificato nel senso che i limiti del 20% e del 5% devono intendersi riferiti per entrambe le gestioni separate, "Fondo INA" e "Moneta forte", per quanto riguarda il 20% al tipo di investimento e per quanto concerne il 5% ai titoli emessi da uno stesso Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 1993 Il direttore generale: CINTI