IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO SENTITO IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unita' di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte; Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990; Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e' previsto in L. 111.374.361.393 il costo complessivo per il 1993 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti; Considerato altresi' che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale previste per l'anno 1993 e' pari a 40.019.533; Vista la delibera n. 475 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 22 dicembre 1992 con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/1989; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989 per l'anno 1993 deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale determinato cosi' come previsto al punto 4 del citato art. 5; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/1989 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%; Decreta: Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, e' approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 in L. 2.783 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali. Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro dei trasporti TESINI Il Ministro del tesoro BARUCCI