IL RETTORE 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  382  dell'11
luglio 1980; 
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
  Vista la legge n. 341/1990  "Riforma  degli  ordinamenti  didattici
delle Universita'"; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1330  del  4
ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita'
degli studi di Ancona la facolta' di ingegneria; 
  Vista la legge n. 245/1990 "Norme sul piano triennale  di  sviluppo
dell'Universita'  e   per   l'attuazione   del   piano   quadriennale
1986-1990"; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  28  ottobre
1991 "Approvazione del piano di sviluppo  delle  universita'  per  il
triennio 1991-1993" ed in particolare gli articoli 1 e 11; 
 Visto il decreto ministeriale del 18  dicembre  1991  pubblicato  in
Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  1992   relativo   alle
modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  recante
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; 
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio  1992  con  cui  viene
riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili  nel  triennio
di sviluppo 1991-93; 
  Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che  approva  la
modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento  del  titolo  5:
Diplomi universitari e  dell'art.  5.3:  Diplomi  universitari  della
facolta' di ingegneria; 
  Viste le deliberazioni degli organi accademici volte  ad  ottenere:
la  modifica  statutaria   relativa   all'istituzione   dei   diplomi
universitari  della  facolta'  di   ingegneria;   la   disattivazione
progressiva del primo, secondo e terzo anno della  scuola  diretta  a
fini speciali in telecomunicazioni (approvato con  decreto  rettorale
del 7 marzo 1991 pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  12
luglio 1991) con conseguente  soppressione  dell'art.  4.4.3;  Scuola
diretta a fini speciali in telecomunicazioni; 
  Vista la nota del M.U.R.S.T. n. 4836 del 29 settembre 1992  con  la
quale si trasmette il parere del C.U.N. relativo  all'istituzione  ex
novo di diplomi universitari della facolta'  di  ingegneria  ed  alla
trasformazione della  scuola  diretta  a  fini  speciali  in  diploma
universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento
formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; 
                              Decreta: 
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti indicati nelle premesse,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso: 
                               Art. 1. 
  L'art.  4.4.3  di  cui  al  decreto  rettorale  del  7  marzo  1991
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio  1991  relativo
all'ordinamento   della   scuola   diretta   a   fini   speciali   in
telecomunicazioni e la denominazione: "Scuola diretta a fini speciali
in telecomunicazioni" indicata nell'elenco  delle  scuole  dirette  a
fini speciali della facolta' di ingegneria - art. 4.1 del Titolo 4  -
si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del
primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il  completamento
dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali
medesima.