IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici delle Universita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di ingegneria; Vista la legge n. 245/1990 "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 "Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-1993" ed in particolare gli articoli 1 e 11; Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992 relativo alle modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93; Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: Diplomi universitari e dell'art. 5.3: Diplomi universitari della facolta' di ingegneria; Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere: la modifica statutaria relativa all'istituzione dei diplomi universitari della facolta' di ingegneria; la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni (approvato con decreto rettorale del 7 marzo 1991 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991) con conseguente soppressione dell'art. 4.4.3; Scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni; Vista la nota del M.U.R.S.T. n. 4836 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del C.U.N. relativo all'istituzione ex novo di diplomi universitari della facolta' di ingegneria ed alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 4.4.3 di cui al decreto rettorale del 7 marzo 1991 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1991 relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni e la denominazione: "Scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni" indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facolta' di ingegneria - art. 4.1 del Titolo 4 - si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.