AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle societa' e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) , nonche' dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (b) , relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (c) , e' prorogato al (( 15 luglio 1993. )) Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993. 2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d) , che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, e' prorogato al (( 15 luglio 1993 )) ed il termine per provvedere ai relativi versamenti e' prorogato al 18 giugno 1993. (( 2-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del )) (( presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, )) (( primo e secondo comma, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive )) (( modificazioni (e) , per l'omesso o l'insufficiente )) (( versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di )) (( imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con )) (( riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, )) (( sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il )) (( versamento e' eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per )) (( cento se il versamento e' eseguito oltre tale data ed entro il )) (( 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui )) (( al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente )) (( alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui )) (( afferiscono. Non e' dovuto il pagamento degli interessi )) (( previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive )) (( modificazioni (e) . )) 3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno. 4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (f), dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 al 19 luglio 1993. (( 4-bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di )) (( cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni )) (( di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo )) (( pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei )) (( rispettivi bilanci di esercizio. ))
(a) L'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". (b) Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428". (c) Il D.L. n. 394/1992 reca: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese". (d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si riporta il testo vigente dei commi secondo e terzo dell'art. 9: "I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta". (e) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92: "Art. 9 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67) (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 92 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1992, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti direti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". (f) Il testo del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno".