AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei  redditi
delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  e  associazioni  di  cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(a) , nonche' dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui
al decreto legislativo 23 luglio 1991,  n.  240  (b)  ,  relativa  al
periodo  di  imposta  1992 e di quella relativa all'imposta di cui al
decreto-legge  30   settembre   1992,   n.   394,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  461  (c)  , e'
prorogato al (( 15 luglio 1993. )) Il termine per i versamenti  delle
imposte,  delle  rate  di  imposte  e  delle  altre  somme dovute con
riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993.
  2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel
comma 1 da parte dei  soggetti  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (d) , che scade nel periodo  compreso  tra  la
data  di  entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993,
e' prorogato al (( 15 luglio 1993 )) ed il termine per provvedere  ai
relativi versamenti e' prorogato al 18 giugno 1993.
(( 2-bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del  ))
(( presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92,    ))
(( primo e secondo comma, del decreto del Presidente della         ))
(( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive              ))
(( modificazioni    (e) ,    per l'omesso o l'insufficiente        ))
(( versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di ))
(( imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con ))
(( riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2,  ))
(( sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il          ))
(( versamento e' eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per      ))
(( cento se il versamento e' eseguito oltre tale data ed entro il  ))
(( 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui  ))
(( al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente ))
(( alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui       ))
(( afferiscono. Non e' dovuto il pagamento degli interessi         ))
(( previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della       ))
(( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive              ))
(( modificazioni (e) .                                             ))
  3.  Per  l'anno  1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata
nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato  il
versamento dell'imposta dovuta per tale anno.
  4.  La  prima  rata  dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (f), dovuta per l'anno 1993, deve essere versata  dal  1   al  19
luglio 1993.
(( 4-bis. Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di  ))
(( cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni  ))
(( di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo  ))
(( pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei  ))
(( rispettivi bilanci di esercizio.                                ))
 
             (a)  L'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
             "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata).  -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale   e  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-  bis  del codice civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui
          redditi,  i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
          il secondo grado".
             (b)   Il   D.Lgs.   n.   240/1991   reca:   "Norme   per
          l'applicazione  del  regolamento  n.  85/2137/CEE  relativo
          all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
          - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428".
             (c) Il D.L. n. 394/1992 reca: "Disposizioni  concernenti
          l'istituzione  di  un'imposta  sul  patrimonio  netto delle
          imprese".
             (d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni  in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi". Si
          riporta  il  testo  vigente  dei  commi  secondo  e   terzo
          dell'art. 9:
             "I   soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del
          rendiconto   entro  un  termine  stabilito  dalla  legge  o
          dall'atto costitutivo devono  presentare  la  dichiarazione
          entro  un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto.
          Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito
          la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
          scadenza del termine stesso.
             Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro
          mesi dalla fine del periodo d'imposta".
             (e)  Il  D.P.R.  n.  602/1973  reca: "Disposizioni sulla
          riscossione delle imposte sui  redditi".  Si  trascrive  il
          testo dei relativi articoli 9 e 92:
             "Art.  9  (come  modificato  dall'art.  3  del D.P.R. 24
          dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2  del  D.P.R.  14  aprile
          1982,   n.  309,  e  dall'art.  7,  comma  3,  della  legge
          finanziaria 11 marzo 1988,  n.  67)  (Mancato  o  ritardato
          versamento   diretto).   -   Se  non  viene  effettuato  il
          versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non
          versati o versati dopo la scadenza si  applica  l'interesse
          in  ragione  del  nove  per  cento annuo con decorrenza dal
          giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del
          pagamento o della scadenza della prima rata  del  ruolo  in
          cui sono state iscritte le somme non versate.
             Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato  dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
             L'interesse  si  applica  anche  sul  maggiore ammontare
          delle imposte o ritenute alla fonte  riscuotibili  mediante
          versamento  diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai
          sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-  ter  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
             "Art.  92  (come  modificato  dall'art.  3 del D.P.R. 24
          dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1  del  D.L.  20  novembre
          1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          gennaio  1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982,
          n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10  luglio  1992,  n.  429,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
          n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non
          esegue entro le prescritte  scadenze  i  versamenti  direti
          previsti  dall'art.  3,  primo  comma,  numeri  3)  e 6), e
          secondo  comma,  lettera  c),  o  li  effettua  in   misura
          inferiore  e'  soggetto  alla  soprattassa del quaranta per
          cento delle  somme  non  versate.  La  soprattassa  e'  del
          cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,
          in  tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
          dall'art.  3.    Le  soprattasse  si  applicano  anche  sul
          maggiore  ammontare  delle  imposte  e  delle ritenute alla
          fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai  sensi  degli
          articoli  36-bis,  secondo  comma,  e 36- ter del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600.
             Le  soprattasse  di  cui  al   comma   precedente   sono
          rispettivamente  ridotte  al  tre  per cento e al dieci per
          cento se il versamento diretto viene eseguito entro  i  tre
          giorni successivi a quello di scadenza.
             E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi
          previsti dall'art. 9".
             (f)  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 10 del D.Lgs. n.
          504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a
          norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.  421)  e'
          il  seguente:  "2.  I  soggetti indicati nell'art. 3 devono
          effettuare  il  versamento  dell'imposta   complessivamente
          dovuta  al  comune  per  l'anno  in corso in due rate delle
          quali la prima, nel mese di giugno, pari al  90  per  cento
          dell'imposta  dovuta  per  il periodo di possesso del primo
          semestre e la seconda,  dall'1  al  20  dicembre,  a  saldo
          dell'imposta dovuta per l'intero anno".