AVVERTENZA: L'originario titolo del decreto-legge e' stato come sopra modificato dalla legge di conversione del presente decreto, la quale ha soppresso le parole finali: "della Sardegna". Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. (( Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attivita' estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 )) (a), (( e successive modificazioni )) (a) , nonche' gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (b) . (( 2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono )) (( ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi )) (( vigenti in materia di sostegno all'attivita' mineraria, anche )) (( ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, )) (( n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre )) (( 1992, n. 488 (c), dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (d), )) (( e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, )) (( commi 6 e 6- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 )) (( (e), sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni )) (( di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e )) (( secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti in )) (( materia di aiuto alle imprese. )) (( 3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, )) (( come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. )) (( 221 (b), sono soppresse le parole "e per iniziative di )) (( reimpiego della manodopera fino a 50 unita'". )) (( 4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al )) (( soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di )) (( insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della )) (( legge 30 luglio 1990, n. 221 (b), per le finalita' e )) (( nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al )) (( comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse )) (( statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di )) (( finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata )) (( la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 )) (( miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 )) (( miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede )) (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, )) (( ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 )) (( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno )) (( 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento )) (( relativo al Ministero del tesoro. )) (( 5. Le somme impegnate per la concessione di contributi )) (( ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive )) (( modificazioni (f) , della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e )) (( successive modificazioni (a), e della legge 30 luglio 1990, )) (( n. 221 (b), e non piu' dovute per la mancata attuazione dei )) (( programmi di investimento ovvero per la cessazione )) (( dell'attivita' mineraria, sono versate sul capitolo 3600 )) (( dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate )) (( con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello )) (( stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio )) (( e dell'artigianato. )) (( 6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed )) (( occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, )) (( il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per )) (( la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula )) (( dell'accordo di programma entro il )) (( 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative )) (( nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi )) (( dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come )) (( modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 )) (( (f), nonche' la realizzazione, sulla base delle procedure e )) (( delle modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto, con decreto del )) (( Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di )) (( concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione )) (( Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini )) (( minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in )) (( fase di dismissione; per le predette finalita' e' autorizzata, )) (( rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire )) (( 28.000 milioni per l'anno 1993. )) (( 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in )) (( lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante )) (( corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per )) (( la mancata attuazione di programmi di attivita' minerarie, )) (( nonche' delle disponibilita' in conto residui, a valere sui )) (( capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello )) (( stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio )) (( e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, )) (( individuate con decreto del Ministro dell'industria, del )) (( commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del )) (( tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per )) (( essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa. )) (( 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel )) (( conto dei residui". ))
(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988), come modificato dall'art. 3 della legge n. 221/1990 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. 2. I contrubiti di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli inteventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali. 4. Il contributo e' liquidato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato". (b) Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 221/1990, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria: "Art. 9 (Norme per la tutela dell'ambiente). - 1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attivita' minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attivita' di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. 2. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validita' del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonche' le modalita' di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991. 5. Nei bacini di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilita', a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile". (c) Il D.L. n. 415/1992 rifinanzia la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. (d) Il D.L. n. 148/1993, in corso di conversione in legge, reca interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (e) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". Si trascrive il testo dei commi 6 e 6-bis del relativo art. 8: "6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazioni e ad altri soggetti che intraprendono attivita' sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, e' riconosciunta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attivita' sopra indi- cate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di osservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare. 6- bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalita' di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio e' revocato". (f) Il testo dell'art. 4 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 3 della legge n. 246/1984, e' il seguente: "Art. 4. - La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico- strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi. Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giaciomentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purche' di comprovata competenza nel campo della ricerca di base. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate. Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso. L'ENI esercita l'attivita' di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e puo' avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio ed effettuati od effettuabili da parte di universita' o di altri soggetti pubblici o privati. I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria. I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale".