IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Considerato che si rende necessario stabilire le modalita' ed i termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie, delle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori; premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; Decreta: I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto. Gli enti previdenziali e assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto. La prima comunicazione sara' effettuata entro il 30 settembre 1993. Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente alle quote, ai premi e ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dall'azienda, impresa o ente erogatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1993 Il Ministro: GALLO