IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  78,  commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
  Considerato che si rende necessario stabilire  le  modalita'  ed  i
termini  per  la  comunicazione  all'anagrafe tributaria da parte dei
soggetti che  erogano  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  e
prestiti o mutui agrari di ogni specie, delle imprese assicuratrici e
degli  enti  previdenziali  degli  elenchi  delle persone fisiche che
hanno corrisposto:
   quote di interessi passivi e relativi oneri accessori;
   premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
   contributi previdenziali ed assistenziali;
                              Decreta:
  I soggetti che erogano mutui garantiti da  ipoteca  su  immobili  e
prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe
tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche  che  hanno corrisposto
interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori,  mediante  supporti
magnetici  aventi  le caratteristiche tecniche ed il tracciato record
indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe  tributaria
l'elenco  delle  persone  fisiche  che  hanno  corrisposto  premi per
assicurazione sulla vita e contro gli  infortuni,  mediante  supporti
magnetici  aventi  le caratteristiche tecniche ed il tracciato record
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  Gli  enti   previdenziali   e   assistenziali   devono   comunicare
all'anagrafe  tributaria  l'elenco  delle  persone  fisiche che hanno
corrisposto contributi previdenziali e assistenziali, con  esclusione
di  quelli  versati  dai  datori  di  lavoro  per  conto  dei  propri
dipendenti, mediante supporti  magnetici  aventi  le  caratteristiche
tecniche  ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente
decreto.
  La prima comunicazione sara' effettuata entro il 30 settembre 1993.
  Le comunicazioni devono essere  eseguite  entro  il  30  giugno  di
ciascun  anno  relativamente  alle  quote,  ai  premi e ai contributi
corrisposti nell'anno solare precedente.
  Le comunicazioni devono essere trasmesse  all'anagrafe  tributaria,
via  Mario  Carucci,  99  -  00143  Roma, con nota di accompagnamento
contenente i dati identificativi del mittente, il numero di  supporti
trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli
interessi  passivi  o  dei  premi  o  dei  contributi corrisposti. La
comunicazione   deve   essere   inoltre   sottoscritta   dal   legale
rappresentante,  o  da  persona  autorizzata, dall'azienda, impresa o
ente erogatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1993
                                                   Il Ministro: GALLO