IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, ed in particolare l'art. 6 (elenco di intermediari operanti nel settore finanziario), comma 2, che da facolta' al Ministro del tesoro di fissare, per particolari categorie di operatori, una misura di capitale minimo inferiore a quella prevista dalla medesima disposizione; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare il capo V relativo ai consorzi di garanzia collettiva fidi, nonche' la circolare ministeriale del 2 marzo 1993, n. 2, e tenuta presente l'attivita' svolta da tali organismi di garanzia collettiva fidi consistente nella prestazione di garanzie personali o reali; Considerata, altresi', l'attivita' dei soggetti che operano quali meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio; Attesa la necessita' di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili ed esaminate le istanze avanzate dagli interessati; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: 1. Per i soggetti che esercitano attivita' di prestazione di garanzie personali o reali per la concessione di finanziamenti da parte di enti creditizi o finanziari, esclusa ogni altra attivita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 il livello minimo di capitale previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto-legge viene determinato come segue: a) L. 50.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio provinciale; b) L. 200.000.000 per soggetti con competenza operativa circoscritta al territorio regionale; c) L. 500.000.000 per soggetti con competenza operativa estesa al territorio nazionale. 2. Ai fini del rispetto dei livelli minimi indicati al precedente comma si tiene conto del fondo di garanzia monetario effettivamente versato al netto della eventuale quota vincolata a garanzia di crediti di sofferenza. 3. Restano fermi i limiti legali di capitale previsti dal codice civile in relazione alla forma giuridica assunta.