IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 5 luglio 1991, n. 197, ed in particolare
l'art.  6  (elenco di intermediari operanti nel settore finanziario),
comma  2,  che  da  facolta'  al  Ministro del tesoro di fissare, per
particolari  categorie  di  operatori,  una misura di capitale minimo
inferiore a quella prevista dalla medesima disposizione;
  Vista  la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare il capo V
relativo   ai  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi,  nonche'  la
circolare  ministeriale  del  2  marzo  1993, n. 2, e tenuta presente
l'attivita'  svolta  da  tali  organismi  di garanzia collettiva fidi
consistente nella prestazione di garanzie personali o reali;
  Considerata,  altresi',  l'attivita' dei soggetti che operano quali
meri intermediari in valuta senza assunzione di rischi in proprio;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito, tenuto conto dei dati
e  delle  informazioni  disponibili  ed esaminate le istanze avanzate
dagli interessati;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  1.  Per  i  soggetti  che  esercitano  attivita'  di prestazione di
garanzie  personali  o  reali  per la concessione di finanziamenti da
parte di enti creditizi o finanziari, esclusa ogni altra attivita' di
cui  all'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 il
livello  minimo  di  capitale  previsto  dall'art.  6, comma 2, dello
stesso decreto-legge viene determinato come segue:
    a)   L.   50.000.000   per   soggetti  con  competenza  operativa
circoscritta al territorio provinciale;
    b)   L.   200.000.000   per  soggetti  con  competenza  operativa
circoscritta al territorio regionale;
    c) L. 500.000.000 per soggetti con competenza operativa estesa al
territorio nazionale.
  2.  Ai  fini del rispetto dei livelli minimi indicati al precedente
comma  si  tiene conto del fondo di garanzia monetario effettivamente
versato  al  netto  della  eventuale  quota  vincolata  a garanzia di
crediti di sofferenza.
  3.  Restano  fermi  i limiti legali di capitale previsti dal codice
civile in relazione alla forma giuridica assunta.