IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del  Tesoro,  di  durata  non  superiore  a
dodici  anni,  con  l'osservanza  delle  norme contenute nel medesimo
articolo;
  Visto il proprio decreto n. 192142/66-AU-208 del 7  febbraio  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1990, con cui,
in   applicazione   della   predetta  normativa,  e'  stata  disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro con  opzione  (CTO)
con  godimento  19  febbraio  1990,  al  tasso  d'interesse annuo del
12,50%, della durata di sei  anni  e  per  l'importo  di  lire  2.000
miliardi, interamente collocati;
  Visti i propri decreti n. 192291 del 6 marzo 1990 e n. 192434 del 5
aprile  1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
80 del 5 aprile 1990 e n. 98 del 28 aprile 1990, con cui  sono  state
disposte  le  riaperture  delle sottoscrizioni relative all'emissione
dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO)  per
l'importo,  rispettivamente, di lire 2.000 miliardi, collocati per L.
1.660.650.000.000 e di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;
  Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7  febbraio
1990, il quale prevede:
   che  i  portatori  dei  titoli  hanno la facolta' di ottenere, nel
periodo dal 19 al  28  febbraio  1993,  il  rimborso  anticipato  dei
medesimi  mediante  apposita  richiesta da far pervenire alle filiali
della Banca d'Italia dal 19 al 29 gennaio 1993;
   che con successivo decreto ministeriale si provvede  ad  accertare
l'ammontare  del capitale nominale dei certificati di credito rimasto
in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;
  Vista  la  nota  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  che
l'ammontare  nominale  dei  certificati rimborsati anticipatamente e'
pari a L. 4.061.510.000.000;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo  comma,  del  decreto
ministeriale  del  7  febbraio  1990,  meglio  citato nelle premesse,
l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con
godimento 19 febbraio 1990  in  essere  a  seguito  dell'espletamento
delle    operazioni    di   rimborso   anticipato,   ammonta   a   L.
1.599.140.000.000.