IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visto il comma 6- bis dell'art. 1 della predetta legge, come aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 che autorizza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad adeguare la definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della citata normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee; Vista la decisione della Commissione CEE adottata in data 5 maggio 1993; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Considerata la necessita' di adeguare la definizione di piccola impresa e l'intensita' delle agevolazioni concedibili, previste dalla legge predetta, a quanto indicato nella decisione e nella disciplina comunitaria citate; Considerato che la disciplina comunitaria utilizza per la definizione della piccola impresa limiti dimensionali piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 317/1991 e che pertanto per favorire la piu' ampia applicazione delle disposizioni della predetta legge, occorre sostituire la definizione di piccola impresa con quella di piccola e media contenuta nella disciplina comunitaria; Considerata l'opportunita' di utilizzare criteri uniformi di definizione della piccola e media impresa e che quindi anche per la definizione della piccola e media impresa commerciale e di servizi occorre fare riferimento ai predetti parametri comunitari, tenuto conto del rapporto, previsto dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 1 della legge n. 317/1991, tra i limiti dimensionali di tali imprese e quelli delle imprese industriali; Decreta: Art. 1. 1. Gli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di seguito denominata "legge", di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano: a) per le imprese industriali, alle imprese che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come riportati nell'allegato 1; b) per le imprese commerciali e di servizi, alle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali cosi' come riportati nell'allegato 2. 2. Rimane ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 in relazione alle imprese artigiane. 3. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione a quanto previsto dal presente decreto e dai relativi allegati e' quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lira/ecu superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto.