IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  Visto  il  comma  6-  bis  dell'art.  1  della predetta legge, come
aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149  che  autorizza  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  ad  adeguare  la  definizione  di  piccola impresa,
l'intensita' delle agevolazioni concedibili  ai  sensi  della  citata
normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee;
  Vista  la decisione della Commissione CEE adottata in data 5 maggio
1993;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie imprese;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare la definizione di piccola
impresa e l'intensita' delle agevolazioni concedibili, previste dalla
legge predetta, a quanto indicato nella decisione e nella  disciplina
comunitaria citate;
  Considerato   che   la   disciplina  comunitaria  utilizza  per  la
definizione  della   piccola   impresa   limiti   dimensionali   piu'
restrittivi  rispetto a quelli previsti dalla legge n. 317/1991 e che
pertanto per favorire la piu' ampia applicazione  delle  disposizioni
della  predetta  legge,  occorre sostituire la definizione di piccola
impresa con quella di piccola  e  media  contenuta  nella  disciplina
comunitaria;
  Considerata   l'opportunita'  di  utilizzare  criteri  uniformi  di
definizione della piccola e media impresa e che quindi anche  per  la
definizione  della  piccola  e media impresa commerciale e di servizi
occorre fare riferimento ai  predetti  parametri  comunitari,  tenuto
conto  del rapporto, previsto dal comma 2, lettere a) e b), dell'art.
1 della legge n. 317/1991, tra i limiti dimensionali di tali  imprese
e quelli delle imprese industriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
seguito   denominata   "legge",   di   competenza    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano:
    a)  per  le  imprese  industriali,  alle imprese che soddisfano i
requisiti di cui alla disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di
Stato  a  favore  delle piccole e medie imprese, cosi' come riportati
nell'allegato 1;
    b) per le imprese commerciali e  di  servizi,  alle  imprese  che
soddisfano    i   requisiti   dimensionali   cosi'   come   riportati
nell'allegato 2.
  2. Rimane ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre  1991,
n. 317 in relazione alle imprese artigiane.
  3.  Il  tasso  di  conversione lira/ECU da applicare in relazione a
quanto previsto dal presente  decreto  e  dai  relativi  allegati  e'
quello  vigente  alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
annualmente,  con  proprio  decreto,  ad  adeguare  tale   tasso   di
conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi
del  tasso di conversione lira/ecu superiore al 10% rispetto a quello
utilizzato ai sensi del presente decreto.