Il 15 novembre 1981, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento annesso alla convenzione sul riconoscimento dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1 luglio 1969 (della quale l'Italia era divenuta parte il 31 marzo 1974 come da comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 dell'8 maggio 1974), sono entrate in vigore le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XVI sessione plenaria tenutasi nel giugno 1980. Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale in italiano, vengono qui di seguito riportate. COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE per la Prova delle ARMI DA FUOCO PORTATILI XVI SESSIONE GIUGNO 1980 BUREAU PERMANENT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE 45, RUE FOND DES TAWES, 45 4000 LIEGE (Belgique) COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE per la Prova delle Armi da Fuoco Portatili XVI SESSIONE GIUGNO 1980 Commissione Internazione Permanente per la prova delle armi portatili C.I.P. La Commissione Internazionale Permanente per la Prova delle armi da fuoco portatili, Riferendosi alla Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili e al Regolamento fatti a Bruxelles il 1 luglio 1969 ha l'onore di portare alla conoscenza delle Parti contraenti le decisioni prese durante la sua XVI SESSIONE plenaria. XVI.1 - DICHIARAZIONE FATTA IN APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5 DELL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE. Il Regolamento di prova spagnolo pubblicato il 27 febbraio 1979 e' conforme alle prescrizioni della C.I.P. XVI.2 - MUNIZIONI DI PROVA PER ARMI A CANNA(E) LISCIA(E). PRESSIONE AL 2 MANOMETRO. Disuguaglianze da rispettare. Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. La munizione di prova per armi a canna(e) liscia(e), destinata a sviluppare 500 bar al 2o manometro, deve rispettare le disuguaglianze seguenti: P ( > o = ) 500 bar n P - K S (> o =) 450 bar n 3.n n P + K S ( < o =) 650 bar n 3.n n XVI.3 - CONDOTTA DELLE PROVE - REGOLAMENTO TIPO - MODIFICHE APPORTATE ALLA DECISIONE XV.9 Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. Il 7 capoverso dell'articolo 5 della decisione XV.9 e' soppresso e sostituito dal seguente: - Scarto dello spazio di chiusura, e, in particolare, disgiunzione tra il piano di culatta della canna e la bascula superiori a quelli ammessi dalla C.I.P. Il 6 capoverso dell'articolo 13 della decisione XV.9 e' soppresso e sostituito dal seguente: - Scarto dello spazio di chiusura o all'occorrenza, disgiunzione della chiusura dell'arma superiore a quello ammesso dalla C.I.P. XVI.4 - ADDENDUM A, AL PARAGRAFO 6.1 DELL'ALLEGATO TECNICO "CONTROLLO DELLE MUNIZIONI DI COMMERCIO" (Decisione XV.7) Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. I - Dimensioni da controllare dal punto di vista della sicurezza 1. Cartucce destinate alle armi a canna(e) rigata(e),ivi comprese le cartucce per pistole e revolvers, le cartucce a percussione anulare e le cartucce per apparecchi a scopo industriale. a. L : Lunghezza totale del bossolo (cartuccia massim 3 H : Diametro alla bocca del bossolo (cartuccia mas 2 G : Diametro del proiettile alla bocca del bossolo 1 (cartuccia massima) Queste dimensioni devono essere inferiori o tutt'al piu' uguali a quelle prescritte dalla C.I.P. e mensionate nelle "Tabelle delle Dimensioni delle Cartucce e delle Camere" e devono essere controllate separatamente b. La distanza L +G (L = lunghezza totale del bossolo 3 3 cartuccia massima, G: distanzaa fra H e F della ca 2 tenendo conto dei diametri. F : diametro di alesaggio della canna - fra i pieni d righe (camera minima) G : diametro nella posizione posteriore della presa d 1 rigature (camera minima) H : diametro nella posizione anteriore della camera ( 2 distanza L ) (camera minima) e delle lunghezze 3 S : distanza di H alla fine del cilindro al diametro 2 (camera minima) G : lunghezza della distanza da H a F (camera minima e secondo un metodo particolare di controllo. La di controllata deve essere inferiore o tutt'al piu' a L +G definita qui sopra 3 2. Cartucce a pallini destinate alle armi a canna(e) liscia(e) d: diametro del fondello r: spessore del bordo del bossolo Queste dimensioni, e tolleranze, misurate con un metodo appropriato, devono corrispondere a quelle prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle "Tabelle delle Dimensioni delle Cartucce e delle Camere". II - Dimensioni da controllare per la definizione di tipo: 1 - Cartucce destinate alle armi a canna(e) rigata(e) ivi comprese le cartucce per pistole e revolvers, le cartucce a percussione anulare e le cartucce per apparecchi a scopo industriale. L : lunghezza del corpo della camera (al diametro P2) 1 L : lunghezza nella posizione anteriore del cono 2 (al diametro H ) 1 L : lunghezza della camera (al diametro H ) 3 2 R : profondita' del fondo della sede del bordo R : diametro della sede del bordo 1 E : distanza del diametro P 1 P : diametro all'imboccatura della camera 1 P : diametro alla base del cono (alla distanza L ) 2 1 H : diametro alla base del colletto (alla distanza L ) 1 2 H : diametro nella posizione anteriore della camera 2 (alla distanza L ) 3 G : diametro che precede l'imbocco delle rigature 1 La dimensione E e' indicativa per definire la posizione del diametro P1; tuttavia, deve essere esattamente rispettata per le cartucce a fondello tipo MAGNUM. L'insieme delle quote della cartuccia deve essere compreso tra le dimensioni corrispondenti delle camere prescritte dalla C.I.P. e mensionate nelle "Tabelle delle Dimensioni delle cartucce e delle Camere". 2. Cartucce a pallini destinate alle armi a canna liscia Le dimensioni indicate al 1.2 e in piu' 1: lunghezza totale del bossolo prima dello sparo tenuto conto delle tolleranze, le dimensioni misurate devono essere compr limiti prescritti dalla C.I.P. e menzionati nelle "Tabelle d Dimensioni delle Cartucce et delle Camere". Inoltre, il boss entrare liberamente nella camera minima corrispondente alle dimensioni prescritte dalla C.I.P. e menzionate nelle "Tabel Dimensioni delle Cartucce e delle Camere". XVI.5 - CONTROLLO DELLE MUNIZIONI DEL COMMERCIO (DECISIONE XV.7) COMMENTI ESPLICATIVI - Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. 1. Articolo 2 - 1 Capoverso - 1 frase. L'organismo nazionale riconosciuto puo' accordare ad un organismo autorizzato, o ad un fabbricante autorizzato, la facolta' di effettuare il controllo della munizione prodotta da un fabbricante che potrabbe non rispettare le condizioni previste all'articolo 8. i.a. La responsabilita' della munizione appartiene al fabbricante. Il controllo dell'organismo autorizzato, o del fabbricante autorizzato, sara' esercitato sotto l'autorita' dell'organismo nazionale riconosciuto. Questa facolta' non viene accordata che per il controllo di fabbricazione dei lotti mentre il controllo del tipo e il controllo d'ispezione sono riservati all'organismo nazionale riconosciuto. 2.Articolo 3 - 2.Definizione della munizione ad "elevata prestazione" La munizione ad alta prestazione e' una munizione anche di un tipo approvato, la cui pressione massima media e' superiore alla pressione normale prescritta dalla C.I.P. Deve essere considerata come una nuova munizione e quindi e': a: sottoposta al controllo del tipo b: sottoposta al controllo di fabbricazione c: sottoposta al controllo di ispezione d: menzionata nelle tabelle C.I.P. e: provvista del marchio di controllo f: identificabile individualmente (l'imballaggio elementare che porta l'indicazione supplementare prevista). Le condizioni di prova delle armi destinate a sparare questa munizione sono definite in modo particolare dalla C.I.P. Sono considerate come munizione "ad elevata prestazione" - le munizioni destinate ad essere sparate nelle armi ad canna(e) liscia(e) che hanno subito la prova superiore - le munizioni di prova 3. Articolo 3 e seguenti - Qualunque munizione che non sia fabbricata in serie e/o che non sia messa in commercio non e' sottoposta al controllo C.I.P. Si tratta delle: a. munizioni di prova caricate ed usate direttamente dall'organismo nazionale riconosciuto cosi' come le munizioni di prova vendute direttamente senza intermediario da un fabbricante ad un organismo nazionale riconosciuto del suo paese b. munizioni sperimentali di un nuovo tipo che, in fase di studio e di messa a punto, possono essere fornite per prove, in piccole quantita', a diversi utilizzatori che non fanno parte del personale del fabbricante. Queste munizioni non portano il marchio di controllo C.I.P. e non sono sottoposte alle prescrizioni C.I.P. Tuttavia possono, se le leggi nazionali lo permettono, circolare negli Stati membri della C.I.P., senza un controllo preliminare dall'origine fino al momento della loro produzione in serie c. munizioni caricate o ricaricate in piccole quantita' per un uso personale o a titolo gratuito, per degli utilizzatori amici. Queste munizioni non portano il marchio di controllo C.I.P. e non sono sottoposte alle prescrizioni C.I.P. Tuttavia, possono, se gli Stati membri lo permettono, circolare negli Stati membri della C.I.P. ed essere utilizzate liberamente negli stessi. Le munizioni menzionate qui sopra non cadono sotto l'applicazione del paragrafo 4.2.2 dell'allegato tecnico. 4. Articolo 8.1.a. ultima riga Le condizioni elencate all'articolo 8.1 sono considerate come rispettate ugualmente se, al posto del fabbricante, un organismo autorizzato, o un fabbricante autorizzato, e' incaricato del controllo della fabbricazione. 5. Articolo 13 La facolta' di differire di 3 anni l'applicazione della decisione della C.I.P. riguarda il riconoscimento eciproco tra gli Stati membri, nessuna proroga superiore e' prevista. Durante questo periodo transitorio di 3 anni, lo Stato membro che avra' fatto uso della facolta' di differire l'applicazione della decisione della C.I.P., sara' considerato come uno Stato terzo e le prescrizioni previste per le munizioni provenienti da Paesi non aderenti, gli saranno applicate. L'applicazione della decisione C.I.P. per la munizione destinata all'uso interno di uno Stato membro diventera' obbligatoria dopo 5 anni in tutti gli Stati membri e questo senza nessuna dichiarazione preliminare. 6. Durante il periodo transitorio, lo Stato membro che ha applicato il "Controllo delle munizioni" potra' effettuare l'omologazione di un tipo di munizione proveniente da un Paese aderente nel quale non e' ancora in vigore. Questa munizione portera' il contrassegno di controllo dello Stato membro che ha effettuato l'omologazione. (Una volta) trascorso il periodo transitorio, l'omologazione acquisita rimane valida, il marchio di controllo della munizione dovra' essere sostituito da quello del Paese del fabbricante, e l'Organismo nazionale riconosciuto di questo Stato membro, assumendone ogni responsabilita', dovra' effettuare i controlli d'ispezione e di fabbricazione secondo le leggi nazionali. 7. Alla fine del periodo transitorio, l'Organismo nazionale riconosciuto dallo Stato membro, effettuera' i controlli previsti dalla C.I.P. su tutte le munizioni fabbricate sul suo territorio. Nei casi eccezionali, l'Organismo nazionale riconosciuto potra' chiedere ad un Organismo nazionale riconosciuto di un altro Stato membro di procedere a questi controlli. 8. Paragrafo 1.2.1. dell'allegato tecnico Il prelievo da effettuare per il controllo del tipo e' il doppio di quello previsto per il controllo di fabbricazione e di conseguenza il numero di difetti ammissibile sara' definito secondo le regole della statistica. Il numero dei difetti ammissibile sara' 3, 5, 8, 12 secondo la dimenzione del lotto menzionato al 4.3.2. dell'allegato tecnico. 9. Paragrafo 1.4.1. A-C dell'allegato tecnico Il controllo d'ispezione e' da effettuare su un unico lotto, per ogni tipo. 10. Nello spirito del documento di base "Controllo delle Munizioni di Commercio", il contrassegno di controllo puo' anche essere applicato su delle munizioni che non sono ancora menzionate nelle Tabelle C.I.P. Le quote e i limiti della pressione massima, da prendere in considerazione, sono, in questo caso, quelle del Paese d'origine della munizione. XVI.6 - PROVA DI ALCUNE ARMI DA FUOCO E APPARECCHI A CARICA ESPLOSIVA PORTATILI (Decisione XV-8) ALLEGATO TECNICO Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. 1. Esecuzione della prova di omologazione 1.1. La prova di omologazione comprende - la verifica della designazione del tipo - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle Norme della C.I.P. - la verifica della resistenza del materiale del tiro - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro 1.1.1.- Verifica della designazione del tipo Bisogna verificare che: - l'oggetto da provare sia conforme ai disegni, agli schemi e ad ogni altra documentazione che l'accompagna. - la denominazione del tipo e la denominazione commerciale o la denominazione normalizzata della munizione destinata ad essere utilizzata siano state apposte sull'oggetto da provare. La denominazione del tipo non deve indurre in errore o generare confusione con altri oggetti gia' omologati. 1.1.2. - Verifica della conformita' delle dimensioni essenziali Le dimensioni della camera e quelle della canna dell'oggetto da provare devono corrispondere alle dimensioni imposte dalla C.I.P. Per quello che riguarda le dimensioni degli apparecchi a carica esplosiva, queste dimensioni saranno controllate secondo i disegni del fabbricante, nell'attesa dell'approvazione di queste dimensioni nelle tabelle della C.I.P. In ogni caso, la costruzione della camera deve essere realizzata con delle dimensioni conformi alle dimensioni corrispondenti delle cartucce previste dal costruttore e particolarmente per quello che riguarda la lunghezza L3 massima della camera. 1.1.3. Verifica della resistenza a. Bisogna verificare che la qualita' del materiale utilizzato per i pezzi sottoposti a sforzi elevati sia stata scelta tenendo conto delle sollecitazioni previste. b. La verifica della resistenza alla sparo va effettuata nel modo seguente alla temperatura ambiente fra i 15 e i 25 - per le armi da fuoco portatili, articolo 2, paragrafi 2.1.1. e 2.1.2. del documento di base, sparando le cinque cartucce piu' potenti in commercio in mancanza di cartucce di prova - per le armi da fuoco portatili, articolo 2, par. 2.1.3. del documento di base, sparando 5 esemplari dello stesso tipo. - per i tubi-riduttori, art. 2, par. 2.2. del documento di base, sparando 2 cartucce di prova sviluppando la pressione fissata per il loro calibro nelle tabelle della C.I.P. - per gli apparecchi portatili a carica esplosiva, art. 2, par. 2.3. del documento di base, sparando dieci cartucce di prova o altrimenti utilizzando qualsiasi altro mezzo che provochi una sovrapressione in rapporto alla pressione sviluppata dalla munizione piu' potente del commercio e il pezzo di fissaggio piu' pesante che ci sia, secondo la dichiarazione del fabbricante, destinata all'apparecchio, e con la regolazione che sollecita maggiormente l'apparecchio. Dopo il tiro, i pezzi sottoposti a delle sollecitazioni el- evate, salvo gli apparecchi di cui all'art. 2, par. 2.1.3., del documento di base, non devono presentare delle dilatazioni, fessure, rigonfiamenti ed altri difetti. Per quello che riguarda gli apparecchi menzionati all'art. 2, par. 2.1.3., si possono ammettere delle deformazioni e delle fessure provocate dal tipo solo nel posto previsto per realizzare la funzione dell'apparecchio e, in ogni caso, le medesime non devono costituire un rischio per l'utilizzatore. 1.1.4. Verifica della sicurezza di funzionamento Bisogna verificare che - la sicurezza impedisca il tiro durante il caricamento, lo scaricamento, la manipolazione e gli urti - il caricamento della munizione sia agevole - lo sparo sia agevole, con l'aiuto di una manopola comoda - lo sparo sia impossibile quando la chiusura non e' corretta - l'estrazione del bossolo sparato e scoppiato e quella del caricatore vuoto o che contiene delle cartucce scoppiate sia agevole - l'estrazione delle cartucce non scoppiate o del caricatore che contiene ancora delle cartucce non scoppiate mescolate con delle cartucce scoppiate non provochino nessun pericolo per l'utilizzatore tenendo conto della costruzione dell'apparecchio. Una riprova verra' effettuata se un difetto constatato puo' essere senza dubbio attribuito alla munizione usata. 1.2. Per gli apparecchi a carica esplosiva, destinati a sparare dei proiettili, si considerano allo stato attuale della tecnica - gli apparecchi a tiro diretto dove l'energia della carica viene trasmessa direttamente al pezzo di fissaggio; - gli apparecchi a tiro indiretto dove l'energia della carica viene trasmessa al pezzo di fissaggio mediante uno od alcuni pezzi intermedi chiamati generalmente masse e che non fuoriescono dall'apparecchio durante l'utilizzazione Si distinguono 2 classi definite dalla velocita' all'uscita da apparecchio di un pezzo di fissaggio di prova di una massa di 0,3 gr. e di un diametro di 6,00 mm con punta ogivale; - apparecchi di classe A, dove la velocita' media di 10 colpi non superi i 100 m/s e la velocita' individuale V sia inferi e ai 110 m/s ed apparecchi dove la velocita' media di 10 colpi fra i 100 ed i 160 m/s, la velocita' individuale V sia infer e ai 176 m/s e l'energia media sia inferiore ai 420J; - apparecchi di classe B dove la velocita' media di 10 colpi V10 fra i 100 m/s e i 160 m/s e l'energia sia superiore ai 420J e gli apparecchi dove la velocita' media di 10 colpi V10 non superi i 160 m/s e la velocita' individuale sia superiore ai 176 m/s. La velocita' individuale V viene calcolata,secondo le leggi e della statistica, con il coefficiente K = 2,87 e il valore 2 dello scarto-tipo di ogni serie - V = V + K . s e 10 2 Nel caso di apparecchi con controllo di potenza, l'omologazione viene fatta nella classe che corrisponde alla potenza massima. Se un appa- recchi comporta piu' masse e piu' canne,si effettuano tutte le misure con questi diversi elementi e si prendono solo in considerazione le velocita' piu' elevate. A questo proposito, si terra' conto delle ca- riche piu' potenti fra tutte le cartucce indicate nelle tabelle della C.I.P. e che possono essere sparate in questo apparecchio. La misura della velocita' viene effettuata sparando attraver so una placca in lega di alluminio con resistenza alla 2 trazione di 230 MN/m o in un materiale di caratteristiche equivalenti, utilizzando 2 barriere luminose situate a un metro l'una dall'altra,la prima delle quali e' messa a 0,5 m dalla bocca. Nel corso dei dieci tiri consecutivi di velocita', si puo' sostituire un pistone bloccato o incastrato; tuttavia il medesimo non deve rompersi. Dopo la determinazione di queste classi, si verifica - l'apparecchio non deve fare fuoco senza che lo sforzo da applicare non sia uguale almeno ad una volta e mezzo il peso dell'apparecchio, senza tuttavia essere inferiore a 50N e senza tenere conto del peso dell'apparecchio, salvo per gli apparecchio in cui lo scatto venga fatto con un colpo di martello - l'apparecchio non deve fare fuoco quando l'asse della canna e la perpendicolare alla superficie lavorata forma un angolo superiore a: - per gli apparecchi di classe A, di cui la velocita' media V10 supera 100 m/s = 15 - per gli apparecchi di classe B: 7 - gli apparecchi di classe B sono muniti di paraschegge appropriati, che proteggono l'utilizzatore dalle schegge e da proiezioni di frammenti di ogni tipo La distanza minima del bordo del para-schegge deve essere di 50 mm dall'asse della canna. L'energia viene calcolata tenendo conto della velocita' media massima, ottenuta durante le prove, del peso delle masse e di quello del pezzo di fissaggio di 8 g., nelle condizioni e con regolazione che sollecita maggiormente l'apparecchio. Questi para-schegge devono resistere a un pezzo di fissaggio senza punta, che viene a urtarli in volo libero, ad una velocita' di 400 m/s. Nel caso di para-schegge amovibile, l'apparecchio non puo' fare fuoco se il para-schegge viene tolto; Stessa cosa nel caso di para-schegge speciali 1.3 Per quello che riguarda gli apparecchi portatili a carica esplosiva, art. 2, par. 2.3, bisogna verificare che: - le sicurezze impediscano lo sparo in caso di caduta e in caso di un unico appoggio dell'apparcchio contro una parete; non possono essere tolte o rese inefficaci tranne che con l'impiego di un mezzo ausiliario appropriato e la loro soppressione o annullamento devono rendere in questo caso l'apparecchio inoperante/inefficace. - lo sparo nel vuoto e' impossibile senza utilizzare dei mezzi accessori speciali. 1.4 Prova di caduta 1.4.1. La prova di caduta di un apparecchio a carica esplosiva va effettuata nel modo seguente: - Si utilizza, per le prove, una cartuccia di calibro previsto, contenente solamente l'innesco; - si lascia cadere l'apparecchio dodici volte da un'altezza di 1,50 m e tre volte da un'altezza di 3 m; in almeno un caso, la caduta verra' effettuata alla verticale sulla bocca. La caduta verra' effettuata su una lamiera da caldaia quadrata avente la lunghezza di lato minima di 500 mm e uno spessore di 30 mm. L'orientamento dell'apparecchio all'impatto e' da modificare a seconda della costruzione. - Dopo ogni caduta, si verifica a vista e manualmente che l'apparecchio sia ancora funzionante. Se necessario, prima della caduta successiva, si sostituiscono i pezzi danneggiati al fine di permettere nuovamente un buon funzionamento. - Dopo ogni caduta, si verifica che nessuna impronta di percussore sia visibile ad occhio nudo sul fondello della cartuccia, ne' che alcuna esplosione del bossolo innescato si sia prodotta. 1.4.2. Per gli apparecchi di classe A, se si constatasse un'impronta del percussore provocata solamente nel caso della caduta alla verticale sulla bocca, verra' effettuata una prova di caduta supplementare nel modo seguente: - si utilizza, per la prova, la cartuccia piu' potente e il chiodo piu' leggero; - si lascia cadere l'apparecchio orientato sulla verticale della bocca da un'altezza di 3 mm e questo per 10 volte con- secutive - l'apparecchio non deve fare fuoco ma, in caso lo facesse, il proiettile non deve uscire dalla canna ma deve rimanere nel punto di caduta - nel caso in cui ci sia stato uno sparo, 5 prove supplemen- tari devono essere effettuate nelle stesse condizioni e si verifica su di una lamiera di 1,5 mm di spessore in lega di alluminio avente una resistenza alla trazione di 230 MN/m2 o in un altro materiale di caratteristiche equivalenti, che prende appoggio su un cilindro di 110x3 mm, non venga forata al centro dell'appoggio. 1.5. Gli apparecchi a carica esplosiva che mettono in movimento uno o piu' elementi destinati a non uscire dall'apparecchio devono essere provvisti di un dispositivo efficare e che permetta di fermare questo o questi elementi, durante la misura delle velocita' (1.2.) 1.6. Per gli apparecchi a carica esplosiva destinati a sparare dei proiettili, bisogna verificare che ne' la detonazione ne' il rinculo siano accettabili a seconda dello sviluppo della tecnica. 2. ESECUZIONE DELLA PROVA INDIVIDUALE 2.1. La prova individuale, art.3, par. 3.3.e art. 6 comprende: - la verifica delle caratteristiche - la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle norme della C.I.P. - la verifica della resistenza del materiale di sparo - la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro 2.1.1. - la verifica della resistenza allo sparo va effettuata: - per le armi da fuoco portatili, utilizzando due cartucce di prova - per gli apparecchi a carica esplosiva, utilizzando due cartucce di prova oppure, utilizzando qualsiasi altro mezzo provocante una sovrappressione rispetto alla pressione sviluppata dalla munizione piu' potente in commercio e il pezzo di fissaggio piu' pesante, a secondo delle modalita' di tiro previste, per questo pezzo, che e', secondo la dichiarazione del fabbricante, destinata all'apparecchio e con il controllo piu' sollecitante. 3 PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA PROVA DI OMOLGAZIONE Le prescrizioni complementari seguenti sono di applicazione: 3.1. - la richiesta di omologazione presentata dal fabbricante deve essere accompagnata dai seguenti pezzi: - un progetto in sezione, secondo le regole tecniche, che contenga tutte le indicazioni necessarie al controllo delle dimensioni e dei materiali usati - un esemplare tipo dell'apparecchio e le munizioni necessarie per il controllo - per gli apparecchi a carica esplosiva, le istruzioni per l'impiego redatte nella lingua nazionale dell'organismo incaricato della prova 3.2. - Dopo l'esecuzione della prova di omologazione, l'esemplare tipo o un apparecchio simile va depositato nella sede dell'Organismo nazionale riconosciuto. 3.3. - Il prelievo degli apparecchi destinati alla prova individuale, previsto all'art. 6, par. 6.1., va effettuato nella produzione in corso o nello stoch dall'Organismo Nazionale riconosciuto. Nel caso di apparecchi importati da un Paese terzo, il prelievo va effettuato nello stoch dell'importatore e il controllo va fatto dall'organismo che ha accordato l'omologazione o da un'altra autorita' competente. 3.4. - Il marchio di omologazione comprende: - il(i) punzone(i) dell'autorita' nazionale di omologazione - il numero di omologazione XVI-7 Calibri di forma, verificatori dello spessore del collaudo. Cartucce a pallini per armi a canna(e) liscia(e) a percussione centrale Cartucce a percussione anulare Cartucce per apparecchi di fissaggio a percussione anulare Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del Regolamento. ----> Vedere Tabelle da Pag. 119 a Pag. 122 della G.U. <----