Il  15 ottobre 1989, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del
regolamento  annesso  alla convenzione sul riconoscimento dei punzoni
di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili, Bruxelles 1 luglio 1969
(della  quale  l'Italia  era  divenuta parte il 31 marzo 1974 come da
comunicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 118 dell'8 maggio 1974), sono
entrate   in   vigore   le   decisioni   adottate  dalla  Commissione
internazionale  permanente  nella  XX  sessione plenaria tenutasi nel
giugno  1988.  Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale
in italiano, vengono qui di seguito riportate.
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         per la Prova delle
                       ARMI DA FUOCO PORTATILI
                             XX SESSIONE
                             GIUGNO 1988
                       BUREAU PERMANENT DE LA
                COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
                     45, RUE FOND DES TAWES, 45
                        4000 LIEGE (Belgique)
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         PER LA PROVA DELLE
                       ARMI DA FUOCO PORTATILI
                               C.I.P.
La  C.I.P.  per  la  Prova delle armi da fuoco portatili, riferendosi
alla Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova
delle  armi da fuoco portatili e al Regolamento stipulati a Bruxelles
il 1 Luglio 1969,
ha  l'onore  di  portare  a  conoscenza  delle  parti  contraenti  le
decisioni prese durante la sua XX Sessione Plenaria
XX - 1 CONTROLLO DELLE MUNIZIONI IN COMMERCIO
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifiche da apportare all'allegato tecnico della decisione XV-7.
1 - PARAGRAFO 4.3.2
Aggiungere:
per  le cartucce di fissaggio e di mattazione (lotti fino a 1.500.000
di  pezzi),  il  prelievo  per  il  controllo  della  pressione sara'
eseguito  tra le munizioni piu' potenti e per 10 cartucce per ciascun
volume addizionale.
2 - PARAGRAFO 7.3
Aggiungere:
per  le  cartucce  di  fissaggio  e di mattazione, se il coefficiente
sr=sn/pn   e'   superiore  al  10%  verra'  effettuato  un  controllo
supplementare su 10 cartucce.
XX - 2 CONTROLLO DELLE MUNIZIONI IN COMMERCIO - COMMENTI ESPLICATIVI
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XVI-5.
L'articolo 10 e' sostituito da cio' che segue:
Nel caso in cui un nuovo calibro, che non figura ancora nelle tabelle
della  C.I.P., fosse presentato per un controllo tipo ad un organismo
nazionale  riconosciuto,  quest'ultimo potra' effettuare il controllo
sulla base delle indicazioni complete fornite dal fabbricante.
Contemporaneamente,  l'organismo nazionale riconosciuto e' tenuto, in
questo   caso,   a   notificare  all'Ufficio  Permanente,  che  siano
debitamente verificati il controllo del tipo, della pressione massima
ammissibile,   della  pressione  massima  di  media  e  di  tutte  le
indicazioni fornite dal fabbricante.
L'Ufficio  Permanente deve trasmettere tutte queste informazioni alle
delegazioni degli Stati membri.
In  attesa  dell'entrata in vigore di una decisione C.I.P. in merito,
queste  indicazioni  serviranno  da  base per il controllo e la prova
delle armi e delle munizioni di tale calibro
XX - 3 APPARECCHI DI FISSAGGIO A PISTONE
MANOMETRO PER LA MISURA DELLA PRESSIONE DELLE CARTUCCE.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XVII-7
1. Riguardo alle caratteristiche del pistone
scrivere:
Materiale: OTTONE (dal 58 al 70% Cu) oppure ACCIAIO semi-duro (R = da
55 a 65 decanewton/mm2)
2. Aggiungere lo schema qui allegato.
XX - 4 DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE DEI GAS
DELLE CARTUCCE PROPULSIVE CON BOSSOLO PER APPARECCHI DA TIRO
INDUSTRIALI.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XVIII-2.
All'articolo 2.2, scrivere:
Filtro  elettronico:  (tilde)  20 kHz (-3 db), caratteristiche Bessel
N=2 (12 db/ottava)
XX - 5 CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI GAS DELLE CARTUCCE PROPULSIVE
CON BOSSOLO PER APPARECCHI DA TIRO INDUSTRIALI.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XVIII-3.
All'articolo 2.2 scrivere:
Filtro  elettronico:  (tilde)  20 kHz (-3 db), caratteristiche Bessel
N=2 (12 db/ottava)
XX - 6 MISURA DELLA PRESSIONE PER TRASDUTTORI MECCANO ELETTRICI.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XIX-2.
Al paragrafo 2.3.1.1, scrivere:
scarto di linearita': < 0,1% del valore finale.
XX - 7 MISURA DELLA PRESSIONE DELLE CARTUCCE A PERCUSSIONE CENTRALE
PER ARMI A CANNA(E) LISCIA(E) CON L'AIUTO DI UN TRASDUTTORE DI
PRESSIONE MECCANO ELETTRICO.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'art. 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XIX - 3
Al paragrafo 1.2, aggiungere:
LI = 12,5 mm - 0,5 mm per i calibri 410-50,7 e 9 mm.
XX - 8 PROVA DI ALCUNE ARMI DA FUOCO ED APPARECCHI A CARICA
ESPLOSIVA PORTATILI.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Modifica da apportare alla decisione XIX - 6.
Sostituire il testo del paragrafo 1.1.3.c con:
Dopo i tiri si verifica che:
-  i pezzi sottoposti a sollecitazioni elevate non presentano nessuna
dilatazione, crepa, rigonfiamento o altri difetti.
- l'elemento di mattazione rimane solidale all'apparecchio
-  quando esistono bossoli, gli stessi non presentano nessuna fessura
salvo piccole fessure longitudinali alla bocca del bossolo.
-  non  e'  rilevata nessuna fuga di gas dal dispositivo di chiusura,
questo  vale  anche  per  gli  apparecchi con carica propulsiva senza
bossolo
I  due  ultimi capoversi non sono applicabili ad apparecchi in cui il
bossolo viene espulso o distrutto nella camera di combustione

         ---->  Vedere immagine a Pag. 306 della G.U.  <----

 XX - 9 MISURA DELLA PRESSIONE DELLE CARTUCCE A PERCUSSIONE CENTRALE
PER ARMI A CANNA RIGATA CON L'AIUTO DI UN TRASDUTTORE DI PRESSIONE
MECCANO-ELETTRICO.

Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Generalita':
La  misurazione della pressione deve essere realizzata con l'aiuto di
un trasduttore di pressione meccano elettrico.
(1) la pressione dev'essere misurata nella camera a polvere.
Tuttavia possono essere utilizzati altri metodi alternativi quando il
metodo di base presentasse incertezze.
(2) misurazione della pressione alla bocca del bossolo
(3) misurazione della pressione sulla pallottola, nel bossolo
(4) misurazione della pressione sul bossolo, dietro al proiettile
Le  misurazioni  di pressione non devono influire sulla velocita' del
proiettile nei limiti statistici (90%).
La  C.I.P.  fissera'  separatamente il metodo applicabile per ciascun
calibro,  il  posizionamento della misurazione e la pressione Pmax di
tale calibro.
1. MISURA DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA A POLVERE
La  pressione  dei  gas  deve  essere  misurata  con  l'aiuto  di  un
trasduttore a membrana messo in posizione retratta, di un trasduttore
tangenziale o di un trasduttore conformal.
La  pressione  dei  gas  deve  essere misurata nella camera a polvere
(vedi 1.1.2 qui di seguito).
1.1 Esigenze relative alle canne manometriche.
1.1.1.  Le  canne  manometriche  hanno  le  dimensioni previste dalla
C.I.P.
1.1.2.  La  distanza  fra gli assi degli alesaggi di misurazione e il
piano di culatta.
La  pressione  dei  gas  deve essere misurata dietro il proiettile e:
l'apparecchio di misurazione sara' posto a 25 mm dal piano di culatta
se la lunghezza del bossolo e' superiore ai 40 mm.
Sara'  posto  a  17,5  mm  dal  piano  di culatta se la lunghezza del
bossolo e' compresa tra 30 e 40 mm, inclusi i limiti.
Quando  la  lunghezza del bossolo e' inferiore a 30 mm la misurazione
della  pressione  sara' misurata tra i 7,5 mm e i 3/4 della lunghezza
del  bossolo  e  la  posizione della misurazione sara' menzionata nel
protocollo delle prove con il valore della pressione ottenuta.
1.1.3  Diametro e profondita' degli alesaggi di misurazione (membrana
retratta).
Il  diametro  degli alesaggi di misurazione sotto il trasduttore deve
essere  di  2,5  mm  e  la  profondita'  di  2,5  mm  +  0,25 (per il
trasduttore tangenziale, secondo le indicazioni del fabbricante).
Per  il  periodo  transitorio  fissato  al  paragrafo  5, e' permesso
l'impiego di un diametro di 3,91 mm.
1.1.4. Spazio libero sotto il trasduttore.
Lo  spazio  libero  sotto  il  trasduttore  deve essere completamente
riempito  di  grasso  a  base  di  silicone  che possieda la seguenti
caratteristiche:
densita'  (tilde)(tilde)  1(g/cm3)  penetrazione  (cm) (mezzo calmo e
mezzo agitato)
(tilde) (tilde) 180 a 210 secondo ASTM D217-68 o ISO 2137
1.2 Foratura del bossolo.
Il foro nel bossolo deve avere un diametro di 2 mm.
1.3 Esigenze relative ai trasduttori.
La sensibilita' del trasduttore deve essere tale che l'effetto rumore
della  catena  di  misurazione  sia  (  <o  =)  =1%  del valore della
misurazione.
Frequenza propria = ( > o =)100 kHz
scarto di linearita' ( < o =)1% del valore finale di riferimento.
1.4 Esigenze relative all'impianto di misurazione
Il   resto   dell'impianto  di  misurazione  comprende,  come  regola
generale,  un  amplificatore  appropriato  (per  il trasduttore piezo
elettrico,  si  tratta  di un amplificatore di carica), un indicatore
appropriato  (per esempio un voltometro di cresta e un oscillografo a
memoria o un wave memory e un oscillografo o registratore).
I valori misurati possono essere registrati e analizzati per mezzo di
un calcolatore.
1.4.1 Amplificatore
Frequenza d'interruzione: (-3 dB) ( > o =)80 kHz
Scarto di linearita': ( < o =)0,1% del valore finale
Amplificatore   di   carica:   resistenza   d'entrata   (  >  o  =)10
(esponente)12 (omega)
1.4.2. Indicatore appropriato
Un indicatore analogico (Voltmetro rilevatore di picco e oscillografo
o memoria).
larghezza del nastro ( > o =)100 kHz.
1.4.3 Indicatore digitale (transient recorder o analogo)
Frequenza di campionamento: ( > o =)1MHz
Risoluzione: ( > o =)10 bit
Tempo di registrazione: ( > o =)4 ms
1.5 Esigenze relative ai filtri
Filtro  passa  basso Bessel con una frequenza di taglio di 20 kHz (-3
dB), N = 2 (12 dB/ottava).
2. MISURA DELLA PRESSIONE ALLA BOCCA DEL BOSSOLO
2.1 Esigenze relative alle canne manometriche.
2.1.1 Vedere il paragrafo 1.1.1.
2.1.2. Distanza tra gli assi degli alesaggi di misurazione e il piano
di  culatta. Questa distanza e' uguale alla lunghezza della camera L3
piu' 2,5 mm (-0,5).
2.1.3.  Diametro  e profondita' degli alesaggi di misurazione. Vedere
il paragrafo 1.1.3
2.1.4. Spazio libero sotto il trasduttore. Vedere il paragrafo 1.1.4.
2.2  Esigenze  relative ai trasduttori e all'impianto di misurazione.
Vedere 1.3 e 1.4.
2.3 Esigenze relative ai filtri. Vedere 1.5.
3. MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SULLA PALLOTTOLA, NEL BOSSOLO.
3.1 Esigenze relative alle canne manometriche.
3.1.1. Vedere il paragrafo 1.1.1.
3.1.2. Posizione dell'apparecchio di misurazione.
Posizionato circa a meta' della pallottola incassata nel bossolo.
3.1.3.  Diametro  e profondita' degli alesaggi di misurazione. Vedere
paragrafo 1.1.3.
3.1.4. Spazio libero per il trasduttore. Vedere paragrafo 1.1.4.
3.2 Perforazione del bossolo. Vedere paragrafo 1.2
3.3  Esigenze  relative ai trasduttori e all'impianto di misurazione.
Vedere paragrafo 1.3 e 1.4.
3.4. Esigenze relative ai filtri. Vedere paragrafo 1.5
4. MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SUL BOSSOLO, DIETRO AL PROIETTILE
(TRASDUTTORE CONFORMAL).
4.1 Esigenze relative alle canne manometriche.
4.1.1. Vedere paragrafo 1.1.1.
4.1.2. Distanza fra gli assi degli alesaggi di misurazione e il piano
di culatta. Vedere paragrafo 1.1.2.
4.2 Esigenze relative ai trasduttori.
La sensibilita' del trasduttore deve essere tale che l'effetto rumore
(noise  effect)  della  catena  di misurazione sia < 1% del valore di
misurazione.
Frequenza propria: ( > o =)50 kHz
Scarto di linearita': ( < o =)1% del valore finale di taratura.
4.3  Esigenze  relative all'impianto di misurazione. Vedere paragrafo
1.4.
5. ENTRATA IN VIGORE
La decisione entrera' in vigore per ciascun calibro quando la C.I.P.
avra' definito:
a. il metodo di misurazione applicabile al calibro
b. la posizione della presa di pressione
c. il valore della pressione Pmax, di tale calibro
La  misurazione  della pressione crusher e' autorizzata durante i due
anni a seguire la data di entrata in vigore della decisione.
6. CONDIZIONI
Ogni laboratorio o fabbricante ha la possibilita' di utilizzare una
metodologia diversa da quella definita per tale calibro alle
seguenti condizioni:
a. che esista una relazione ben definita tra le due metodologie
b.  che  il  primo  valore  della  misurazione  si  trovi sulla parte
ascendente  della  curva  p=f(t) ottenuta seguendo il metodo definito
dalla C.I.P. al punto 5. e prima del valore 0,8 xpj.
XX. 10 PRESSIONI MASSIME AMMISSIBILI Pmax.
Decisone presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento
6,5 X 70 R Pmax=2500 bar a M=25mm
8 X 50 R Pmax=3100 bar a M=25mm
8 X 50 R Scheiring Pmax=3800 bar a M=25mm
375 Weath. Mag. Pmax=3800 bar a M=25mm
41 Action Express Pmax=2500 bar a M=10,5mm
XX - 11 CALIBRI VERIFICATORI DI RIFERIMENTO
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa  decisione annulla le decisioni XVI-7, XVII-10 (salvo per cio'
che  riguarda  la  tabella  VII-AB/7.02), XVIII-5 (salvo per cio' che
riguarda la tabella 1-BR/6), XVIII-6,XVIII-7.
Sono adottati i seguenti calibri verificatori di riferimento.
I disegni di tali calibri sono allegati alle tabelle delle dimensioni
delle cartucce e delle camere.
TABELLA I - BR/1 . Rev. 87.10.28
                 BR/2 . Rev. 87.10.28
                 BR/3 . Rev. 88.06.29
                 BR/4 . Rev. 87.10.28
                 BR/5 . Rev. 88.06.29
                 BR/7 . Rev. 87.10.28
                 AR/2 . Rev. 87.10.28
                 AR/3 . Rev. 87.10.28
                 AR/4 . Rev. 87.10.28
TABELLA II - BR/2 . Rev. 87.10.28
TABELLA III - BR/2 . Rev. 87.10.28
TABELLA V - B/7 . Rev. 87.10.28
                 B/8 . Rev. 87.10.28
                 AB/11 . Rev. 88.06.29
                 AR/4 . Rev. 87.06.29
                 AR/5 . Rev. 87.10.28
TABELLA VI - B/1 . Rev. 87.06.30 8 calibro industriale
                 B/2 . Rev. 87.06.30 8 calibro industriale
                 B/4 . Rev. 87.06.30 8 calibro industriale
                 B/7 . Rev. 87.10.28 8 calibro industriale
                 B/8 . Rev. 87.10.28 8 calibro industriale
                 A/1 . Rev. 88.06.29 8 calibro industriale
                 A/5 . Rev. 88.06.29 8 calibro industriale
                 B/7 . Rev. 87.10.28
                 AB/11 . Rev. 88.06.29
TABELLA VII BR/1 . Rev. 88.06.29
                 BR/2 . Rev. 87.10.28
                 BR/3 . Rev. 88.06.29
                 BR/4 . Rev. 87.06.29
                 AB/5 . Rev. 88.06.29
                 AB/6 . Rev. 88.06.29
                 AB/7.01 . Rev. 88.06.29
                 AB/8 . Rev. 88.06.29
                 AR/1 . Rev. 88.06.29
XX 12 DIMENSIONI MASSIME DELLE CARTUCCE E MINIME DELLE CAMERI
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla la XIX-4.
Sono  adottate  le  seguenti  tabelle  contenenti le dimensioni delle
cartucce e delle camere.
TABELLA I - 6 x 62 Freres . Rev. 87.11.17
                 7,5 x 55 GP11 . Rev. 88.04.20
                 275 HV Rigby . Rev. 87.11.17
                 416 Rigby . Rev. 87.11.15
                 505 Mag. Gibbs . Rev. 87.11.17
TABELLA II - AB/01.02.03. Prov. 1 . Rev. 86.11.10
                 5,6 x 50 R Mag. . Rev. 88.06.29
                 6 x 50 R Scheiring . Rev. 88.06.29
                 6,5 x 51 R (Arlsakal) . Rev. 86.06.10
                 6,5 x 70 R . Rev. 88.06.29
                 7 x 72 R . Rev. 87.11.15
                 7,62 x 53 R . Rev. 85.04.01
                 9,3 x 74 R . Rev. 86.06:10
                 33 Win. . Rev. 86.06.10
                 40.82 Win. . Rev. 86.06.10
                 450 NE 3"1/4 . Rev. 86.06.10
                 450/400 NE 3" . Rev. 86.06.10
                 450/400 Mag. NE 3"1/4 . Rev. 86.06.10
                 470 NE . Rev. 87.11.15
                 475 no 2 NE 3"1/2 . Rev. 86.06.10
                 500 NE 3" . Rev. 86.06.10
                 500/465 NE . Rev. 86.06.10
                 577 NE 3" . Rev. 86.06.10
                 600 NE . Rev. 86.06.10
TABELLA III - AB/01. Prov. 1 . Rev. 88.06.29
                 240 Belt Riml.N .Rev.86.o6.10
                 6,5 mm Rem. Mag. . Rev. 86.06.10
                 270 Weath. Mag. . Rev. 87.11.17
                 300 H&H Mag. . Rev. 86.06.10
                 358 Norma Mag. . Rev. 87.11.17
                 375 Weath. Mag. . Rev. 88.06.29
TABELLA IV - AB/01. Prov. 1. Prov. 2 . Rev. 86.06.10
                 5,75 Velodog . Rev. 86.06.10
                 7,5 Ord. Suisse . Rev. 86.06.10
                 8mm Gasser . Rev. 86.06.10
                 8mm Lebel . rev. 86.06.10
                 9x21 . Rev. 88.06.29
                 10,4 Ord. It. . Rev. 87.11.15
                 10mm Auto . Rev. 88.06.29
                 320 Long . Rev. 87.11.15
                 320 Short . Rev. 88.06.29
                 357 Auto Mag. . Rev. 87.11.17
                 380 Long . Rev. 87.11.15
                 380 Short . Rev. 87.11.15
                 38-45 ACP . Rev. 86.06.10
                 41 Act. Exp. . Rev. 87.10.09
                 45 HP . Date 84.11.16
                 450 Short . Rev. 87.11.15
                 455 MK II . Rev. 87.11.15
                 32 H&R Mag. . Rev. 86.02.25
TABELLA V 5,6 mm Flobert a pallottola . Rev. 86.07.11
                 5,6 mm Flobert a pallini Dc . Rev. 87.11.17
                 5,6 mm Flobert a pallini SC . Rev. 87.11.17
                 6 mm Flobert a pallottola . Rev. 87.11.16
                 6 mm Flobert a pallottola DC . Rev. 87.11.16
                 9 mm Flobert a pallottola . Rev. 86.06.10
                 9 mm Flobert a pallini Carton . Rev. 87.11.17
                 9 mm Flobert a pallini Metal . Rev. 8711.17
                 22 BB Cap . Rev. 86.07.11
                 22 CB Cap . Rev. 86.07.11
                 22 Short . Rev. 86.06.11
                 22 Long . Rev. 88.06.29
                 22 LR . Rev. 86.06.10
TABELLA VII - AB/Page 5 . Rev. 86.06.12
                 AB/Page 5 bis . Date 86.06.12
XX 13 TABELLA DELLE DIMENSIONI DEI BOSSOLI PER LE CARTUCCE PER ARMI
A CANNA(E) LISCIA(E)
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
La tabella TAB VII-A/18 - Rev 88.06.29 e' adottata con, ipso facto la
soppressione degli articoli A2, B1 e B2 della decisione XIX-11.

   ---->  Vedere tabelle da Pag. 316 a Pag. 318 della G.U.  <----