Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305  di  pari  data,
sono  state  introdotte, in attuazione dell'art. 3 della legge delega
23 ottobre 1992, n. 421, disposizioni recanti  sostanziali  modifiche
al sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.
  Le  nuove  norme  si  riferiscono  sia al regime dell'assicurazione
generale obbligatoria  (titolo  I),  sia  alle  forme  di  previdenza
sostitutive  ed  esclusive  (titolo  II)  nonche'  a  disposizioni di
carattere generale (titolo III)  che  riguardano  tutte  le  gestioni
previdenziali.
  Con  la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni per
la uniforme applicazione, da parte delle  amministrazioni  ed  uffici
interessati,  delle  disposizioni  di piu' immediata efficacia per la
parte relativa all'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili  e
militari  dello Stato, disposizioni entrate in vigore a decorrere dal
1  gennaio 1993,  salvo  quanto  diversamente  previsto  dai  singoli
articoli.
  In via preliminare si ritiene opportuno precisare la corrispondenza
della  terminologia  utilizzata  per  la  individuazione  dei diversi
trattamenti di quiescenza nel decreto legislativo  n.  503/1992,  con
quella  indicata  dal  testo  unico  delle  norme  sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092:
   pensione di vecchiaia:  trattamento  di  quiescenza  spettante  ai
dipendenti  cessati  dal  servizio  per compimento dei limiti di eta'
previsti  per  il  collocamento  a  riposo   d'ufficio   o   per   il
raggiungimento  del limite massimo di quaranta anni di servizio utile
ai fini del diritto a pensione;
   pensione  d'invalidita':  trattamento  spettante   ai   dipendenti
cessati  dal servizio per inabilita' assoluta e permanente ovvero per
inabilita' alle mansioni del posto ricoperto,  derivanti  o  meno  da
causa di servizio;
   pensione  di  anzianita':  trattamento  di quiescenza spettante ai
dipendenti cessati dal servizio per dimissioni, per decadenza  o  per
destituzione  dall'impiego, che abbiano comunque maturato i requisiti
minimi stabiliti per il diritto a pensione;
   pensione ai superstiti: trattamento di riversibilita' spettante ai
congiunti del dipendente o del pensionato.
  Inoltre, le espressioni "requisiti assicurativi e contributivi"  od
"anzianita'  assicurativa  e  contributiva",  piu' volte ripetute nel
citato decreto legislativo, vanno sostituite rispettivamente  con  le
definizioni   "servizio   effettivo"   e  "servizio  utile"  indicate
dall'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
1092/1973.
  Cio'  in  relazione alle peculiarita' del rapporto di impiego delle
varie categorie di  personale  civile  e  militare,  comprese  quelle
ricondotte  alla  disciplina  civilistica  e contrattuale dal decreto
legislativo n. 29/1993, per quanto  concerne  il  rapporto  medesimo,
peculiarita'   che  incidono  nella  determinazione  del  periodo  da
considerare  ai  fini   del   calcolo   della   pensione,   come   il
riconoscimento  "ope  legis" di particolari periodi, le maggiorazioni
previste da apposite norme ecc ..
  Le disposizioni del citato art. 40 stabiliscono che  nel  "servizio
effettivo"  sono  compresi  tutti i servizi computabili in quiescenza
per effetto di specifiche  disposizioni  o  a  seguito  di  riunione,
ricongiunzione  o di riscatto.  Nel "servizio utile" vanno ricompresi
gli aumenti nel computo dei servizi previsti dal Capo III del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 1092/1973 e da altre particolari
disposizioni.        Rimangono    in    vigore    le     disposizioni
sull'arrotondamento contenute nello stesso art. 40.
  Pertanto,  nel  caso che le disposizioni del decreto legislativo n.
503/1992 richiedano la  verifica  dei  requisiti  prescritti  per  il
diritto a pensione ad una data stabilita, quale ad esempio quella del
31  dicembre  1992,  il "servizio effettivo" espresso in anni, mesi e
giorni dovra'  essere  considerato  a  tale  data  e  successivamente
arrotondato.
  Nei casi in cui il decreto legislativo in esame fa riferimento alle
"anzianita'  contributive  e  assicurative" maturate alla data del 31
dicembre 1992, i servizi riscattati o ricongiunti,  indipendentemente
dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati,
vanno  considerati  in  relazione  al  periodo temporale al quale gli
stessi si riferiscono.
ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (art. 5).
  Per   le   forme   di   previdenza   sostitutive    ed    esclusive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria, l'art. 5, comma 1, rinvia
alle disposizioni del precedente art. 1 che fissano nuovi  limiti  di
eta'  per  il  diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime
generale, elevando con gradualita' quelli in vigore  al  31  dicembre
1992,  da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne, come
indicato nella tabella A annessa al decreto n. 503/1992  e  riportata
in allegato. Con lo stesso comma vengono confermati, se piu' elevati,
i  limiti  di  eta',  vigenti  alla data del 31 dicembre 1992, per il
collocamento a riposo d'ufficio nei singoli ordinamenti del  pubblico
impiego.  Si  precisa  che la differenziazione dei limiti di eta' tra
uomini  e   donne   riguarda   gli   ordinamenti   nei   quali   tale
differenziazione  sussiste  in relazione alla normativa vigente al 31
dicembre 1992.
  Con i successivi commi 2 e 3, si conferma la disciplina  previgente
in materia di limiti di eta' per il pensionamento nei confronti delle
particolari  categorie  di  dipendenti del settore pubblico e privato
tassativamente indicate.
  Circa la applicazione, alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed
esclusive  del  regime generale, delle disposizioni che consentono la
facolta' di opzione per la prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  da
parte  dei  lavoratori  in  possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia, il comma 4 dell'articolo in  esame  stabilisce  che  detta
facolta',   ove   esercitabile,   non  influisce  sulla  retribuzione
pensionabile e sul limite  massimo  del  coefficiente  di  rendimento
complessivo   stabiliti  dalle  vigenti  normative.  Conseguentemente
rimangono  inalterate   nel   settore   pubblico   le   aliquote   di
pensionabilita' in vigore alla data del 31 dicembre 1992.
REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO DI
   VECCHIAIA (art. 6).
  L'art.  6,  comma  1,  dispone  l'applicazione,  per  le  forme  di
previdenza sostitutive ed esclusive della  disciplina  stabilita  dal
precedente  art. 2 per il riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia nel regime  generale  obbligatorio,  secondo  la  quale  il
diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  e'  riconosciuto quando siano
trascorsi  almeno  venti  anni   dall'inizio   dell'assicurazione   e
risultino  versati  in  favore  dell'assicurato  almeno venti anni di
contribuzione.
  Tali limiti vengono estesi anche agli ordinamenti pensionistici del
settore  pubblico,  fermi  restando  i   requisiti   assicurativi   e
contributivi se piu' elevati.
  In  fase  di  prima  applicazione  l'elevazione  dei  requisiti  di
assicurazione e contribuzione opera con gradualita' in ragione di  un
anno ogni due anni a decorrere dal 1  gennaio 1993 fino al 1  gennaio
2001,  data  dalla  quale  i  nuovi  limiti  operano  a regime. Detta
gradualita' viene stabilita in base alla tabella B annessa al decreto
n. 503/1992 e riportata in allegato.
  Conseguentemente, l'innovazione  recata  dal  decreto  n.  503/1992
sostituisce  il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come  modificato  dall'art.  27
della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  nella  parte relativa alla
cessazione dal servizio per raggiungimento del  limite  di  eta'  del
personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art. 52 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n.  1092/1973, concernenti il
personale militare.
  Si devono intendere modificate dalla nuova disciplina sui limiti di
contribuzione stabiliti per la pensione normale anche le disposizioni
contenute  nell'art.  219  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 1092/1973 relative al personale dell'ex  Ente  Ferrovie
dello Stato, ora Societa' per azioni.
  La   previgente  normativa  continua  a  trovare  applicazione  nei
confronti del personale che ha maturato alla  data  del  31  dicembre
1992 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione.
  Rimangono  immutati  i  requisiti previsti per i casi di cessazione
dal servizio diversi da quelli per raggiungimento dei limiti di  eta'
per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  ed,  in particolare, per
infermita' non dipendente da causa di servizio nonche' per il diritto
alla pensione di riversibilita'.
  In via transitoria, per il personale che ha maturato al 31 dicembre
1992  una  anzianita'  assicurativa  e  contributiva  tale   da   non
consentire,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio per limiti di
eta', il raggiungimento della nuova anzianita' minima prevista per il
diritto a pensione,  si  procede  alla  corrispondente  riduzione  di
quest'ultima  fino al limite di servizio richiesto dalla normativa in
vigore alla predetta data del 31 dicembre 1992.
PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' (art. 8).
  L'applicazione  della  nuova  disciplina   prevista   dal   decreto
legislativo n. 503/1992 per i pensionamenti di anzianita' nelle forme
di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del  regime  generale  si
presenta, con  riferimento  alla  data  del  31  dicembre  1992,  nei
seguenti tre casi:
   1) soggetti che hanno maturato il requisito di servizio prescritto
alla  predetta data per la pensione anticipata di anzianita' rispetto
all'eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
   2) soggetti che hanno maturato  una  anzianita'  di  servizio  non
superiore a otto anni;
   3) soggetti che hanno maturato una anzianita' di servizio compresa
tra  nove  anni  e  i  limiti  di  servizio  stabiliti per le singole
categorie di dipendenti statali dalle  disposizioni  in  vigore  alla
predetta data del 31 dicembre 1992.
  Per  il  personale di cui al punto 1) e' consentito il mantenimento
del diritto alla pensione anticipata di  anzianita'  alle  condizioni
stabilite  dalla  previgente  normativa  anche  per le cessazioni dal
servizio successive alla data del 31 dicembre 1992.
  Per i dipendenti che alla data di entrata  in  vigore  della  nuova
disciplina  si  trovano  nelle  condizioni  previste  al punto 2), il
requisito  minimo  di  servizio  per  la   pensione   anticipata   di
anzianita', viene elevato a 35 anni in tutti i casi.
  Nei  confronti  del personale indicato al punto 3) che ha maturato,
alla data del 31 dicembre 1992, un periodo di servizio  compreso  tra
nove  anni  e il limite fissato dalla previgente normativa, il numero
di anni mancanti  al  raggiungimento  di  quest'ultimo  limite  viene
aumentato  applicando i coefficienti indicati nella tabella C annessa
al decreto legislativo n. 503/1992 che si riporta in allegato.
  Per l'applicazione dei coefficienti in questione, in relazione alle
disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1092/1973, che consente l'arrotondamento delle frazioni
d'anno  del  servizio  effettivo  e  del  servizio utile, ai fini del
diritto e della  misura  della  pensione,  e'  stata  predisposta  la
tabella   D   allegata   alla  presente  circolare,  considerando  il
coefficiente  corrispondente  all'anzianita'  contributiva  di  venti
anni.
  Nel  caso  della  dipendente  dimissionaria coniugata o con prole a
carico, l'esercizio del diritto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 con il  relativo
differimento  del  pagamento della pensione, introdotto con l'art. 10
del  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  25  marzo 1983, n. 79, viene consentito
mediante l'applicazione dei nuovi limiti indicati  nella  tabella  E,
sia  per la cessazione del rapporto di lavoro sia per la decorrenza e
la misura della pensione. Per le dipendenti  che  alla  data  del  31
dicembre  1992  possono  far  valere almeno quindici anni di servizio
rimane invariato il previgente limite  di  venti  anni  ai  fini  del
diritto  e  della misura della pensione a condizione che si avvalgano
del predetto beneficio  entro  il  periodo  temporale  occorrente  al
raggiungimento  del  predetto  limite.  Nei  casi  in  cui le stesse,
trascorso tale limite, permangano in attivita', resta la facolta'  di
usufruire  dell'aumento  di  servizio e del relativo differimento del
pagamento della pensione per il raggiungimento delle nuove anzianita'
occorrenti per la misura e la  corresponsione  della  pensione  cosi'
come indicate nella richiamata tabella E. Si precisa che il requisito
di  dipendente "coniugata o con prole a carico" deve essere posseduto
alla data di cessazione dal servizio. Per quanto attiene, inoltre, al
termine del periodo di differimento  del  pagamento  della  pensione,
stabilito   dal   citato   art.   10   comunque   al  compimento  del
cinquantacinquesimo anno, si evidenzia che tale  limite  di  eta'  va
gradualmente  elevato  in  relazione  ai  nuovi limiti indicati nella
tabella A (donne) in precedenza richiamata.
  Le norme contenute nell'articolo in esame devono  essere  collegate
con  quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.
438,  con  le  quali  e'  stata  sospesa  l'applicazione,  fino al 31
dicembre  1993,  delle  disposizioni  concernenti   il   diritto   ai
trattamenti pensionistici di anzianita'.
  In  particolare, la norma prevista dal comma 2- ter del citato art.
1 consente di conseguire il pensionamento  anticipato  di  anzianita'
alla  data  del  1   settembre  dell'anno  in  cui  il dipendente, in
possesso dei prescritti requisiti di anzianita', ne faccia richiesta.
  Detta disposizione opera per  l'intero  periodo  transitorio  della
nuova  disciplina, fino alla data in cui per tutto il personale sara'
richiesto per il diritto alla  pensione  anticipata  l'anzianita'  di
servizio di trentacinque anni.
 Inoltre,  la  norma  contenuta al comma 2-quinquies, limitatamente a
coloro che alla data del 31 dicembre 1992 erano gia' in possesso  dei
requisiti  contributivi  richiesti  per  la  pensione  di anzianita',
consente l'accesso alla pensione stessa a decorrere  dal  1   gennaio
1994.  In  base  a  tale  norma gli interessati possono conseguire il
trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994.
  Si ritiene opportuno rammentare che ai sensi del ripetuto  art.  1,
comma  2,  lettera f), del decreto-legge n. 384/1992, come modificato
dalla  legge  di  conversione  n.  438/1992,   sono   esclusi   dalle
limitazioni  stabilite  per  le pensioni di anzianita', i trattamenti
relativi  al  personale  che  possa   far   valere   una   anzianita'
contributiva o di servizio utile non inferiore a quaranta anni.
  Inoltre  nei  casi  di  differimento della pensione alla dipendente
dimissionaria coniugata o con prole a carico, ai sensi  dell'art.  10
del  decreto-legge  n.  17/1983  convertito, con modificazioni, nella
legge n. 79/1983, la decorrenza del differimento deve coincidere  con
la   decorrenza   del  trattamento  di  pensione  dovuto  agli  altri
dipendenti nei cui confronti non opera  tale  disposizione;  cio'  in
relazione  a  quanto  disposto  dai  sopra  indicati  commi  2- ter e
2-quinquies.
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA DIRETTA
   (articoli 7 e 13).
  Il decreto legislativo reca profonde innovazioni  relativamente  al
sistema di determinazione dei trattamenti del regime generale e delle
forme sostitutive ed esclusive.
   In  particolare,  la  base  di  calcolo della pensione, costituita
dall'ultimo stipendio e dagli altri assegni o indennita' pensionabili
percepiti all'atto della cessazione dal  servizio,  viene  sostituita
dalla  media  delle  retribuzioni pensionabili relativa ai periodi di
riferimento indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7.
  Si precisa che la media delle retribuzioni  pensionabili  in  luogo
dell'ultima  retribuzione  trova  applicazione  in  tutti  i  casi di
liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate spettanti ai
dipendenti civili e militari dello Stato.
  E' necessario definire preliminarmente il  periodo  di  riferimento
che  e'  costituito  dal  periodo  temporale  compreso  tra  la  data
immediatamente precedente  la  decorrenza  della  pensione  e  il  1
gennaio 1993.
  Per  i  dipendenti  che  alla data del 31 dicembre 1992 possono far
valere una anzianita' contributiva, ovvero  un  periodo  di  servizio
utile,  pari  o  superiore  a quindici anni, il suindicato periodo di
riferimento e' limitato agli ultimi dieci anni precedenti la data  di
decorrenza  della  pensione.  Nella  prima fase di applicazione della
nuova normativa (1  gennaio  1993-31  dicembre  2012)  si  opera  una
riduzione  pari  al  50 per cento del periodo intercorrente tra il 1
gennaio  1993 e la data di decorrenza della pensione, considerando le
retribuzioni immediatamente precedenti  la  data  di  cessazione  dal
servizio.
  Visto  il richiamo esplicito ai mesi contenuto nel gia' citato art.
7, comma 3, il periodo di  riferimento  risulta,  a  regime,  pari  a
centoventi  mesi  e, nella fase transitoria, ove operata la riduzione
pari al 50 per  cento  si  ottenga  un  numero  non  intero,  occorre
arrotondare per difetto.
  Per  i  dipendenti in possesso alla data del 31 dicembre 1992 di un
servizio utile inferiore a quindici anni il  periodo  di  riferimento
per  la  determinazione  della  retribuzione  pensionabile  e' pari a
quello  compreso  tra  la  data  del  1   gennaio   1993   e   quella
immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
  Il comma 4 del medesimo art. 7 dispone che, ai fini del calcolo del
trattamento    pensionistico,   le   retribuzioni   pensionabili   da
considerare nei periodi  di  riferimento  sopra  specificati  formano
oggetto  di  rivalutazione prendendo a base la variazione dell'indice
annuo dei prezzi al consumo  per  famiglie  di  operai  ed  impiegati
calcolato  dall'I.S.T.A.T.  tra l'anno solare di riferimento e quello
precedente la decorrenza della pensione,  con  aumento  di  un  punto
percentuale  per  ogni  anno  solare  considerato.  Per  la  uniforme
applicazione di tale indicizzazione, che  comunque  non  interessa  i
casi di pensionamento aventi decorrenza anteriore all'anno 1995, sono
state fornite istruzioni uniformi per tutte le gestioni previdenziali
da  parte  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale con
circolare n. 46 - prot. 60827 del 28 aprile 1993. Per tale  argomento
si fa comunque riserva di successive specifiche istruzioni.
  Occorre   precisare  che  le  voci  che  concorrono  a  formare  la
retribuzione pensionabile sono quelle  espressamente  previste  dalla
normativa  in  vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato,
vale a dire lo stipendio e le altre indennita'  esplicitamente  defi-
nite dalla legge utili a pensione.
  Ai  fini  del calcolo della retribuzione media, si evidenzia che la
stessa e' determinata dalla somma delle  retribuzioni  percepite  nel
periodo di riferimento precedentemente individuato.
  In concreto puo' farsi riferimento alla seguente formula:
                        R'p . m' + R"p . m" + ...
                  Rm =  _________________________
                             m' + m" + ...
  dove:
   Rp: = retribuzione pensionabile goduta nel periodo di riferimento.
   m': numero dei mesi in godimento della R"p
   m": numero dei mesi in godimento della RAp
  Considerato   che   non   vengono   modificate   le   aliquote   di
pensionabilita' previste dalle disposizioni in vigore alla  data  del
31 dicembre 1992, che si riportano nell'allegato F con riferimento al
personale  civile dello Stato, si indicano i nuovi termini di calcolo
della pensione annua lorda diretta,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa  transitoria  di cui all'art. 13 del decreto legislativo in
esame.
  L'importo di tale pensione e' determinato dalla somma di due  quote
"A"  e  "B",  la  prima  corrispondente  agli  anni di servizio utili
maturati al 31 dicembre 1992 e la seconda pari agli anni di  servizio
utili resi dal 1  gennaio 1993 alla cessazione dal servizio.
  Per  l'arrotondamento ad anni da operare nella quota "A" si procede
con il criterio indicato all'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092/1973 portando in detrazione o sommando alla  quota
"B"  i  mesi e i giorni rispettivamente arrotondati per eccesso o per
difetto.  Il  predetto  criterio   viene   inoltre   utilizzato   per
l'arrotondamento ad anni della quota "B". In ogni caso la somma della
quota  "A"  e  della  quota "B" devono coincidere con il totale degli
anni di servizio utile a pensione.
  Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata a dipendenti che
alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere servizi utili  pari
o  maggiori a quaranta anni, ovvero pari o maggiori a quelli previsti
dai singoli ordinamenti per il massimo della  pensione,  la  pensione
stessa  sara'  determinata  sulla base della sola normativa in vigore
anteriormente al 1  gennaio 1993.
  La formula per la determinazione della pensione per  la  cessazione
dal  servizio successive al 1  gennaio 1993 puo' essere espressa come
segue:
   Pd = Ru 118% A + Rm 118% (A1 - A)
  dove:
   Pd: pensione diretta ( a).
   Ru: ultima retribuzione pensionabile stabilita dalla normativa  in
vigore alla data del 31 dicembre 1992.
   A:   aliquota  di  pensionabilita'  corrispondente  agli  anni  di
servizio utile ai fini della misura della pensione alla data  del  31
dicembre 1992.
   Rm:  retribuzione  pensionabile media risultante dall'applicazione
del comma 4 dell'art. 7 alle retribuzioni pensionabili  comprese  nel
periodo  di  riferimento definito nei precedenti commi 1, 2 e 3 dello
stesso art. 7.
   A1:  aliquota  di  pensionabilita'  corrispondente  agli  anni  di
servizio  utili  ai  fini  della  misura  della pensione alla data di
cessazione dal servizio.
  A maggior chiarimento si rimanda all'esempio n. 1.
ALIQUOTE DI RENDIMENTO (art. 12).
  L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
del regime generale, ai fini della determinazione della misura  delle
relative pensioni, la riduzione dell'aliquota pensionistica stabilita
dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988,
n.  67,  come  modificata  dallo  stesso art. 12, per l'assicurazione
generale obbligatoria,  in  dipendenza  del  superamento  del  limite
massimo  di  retribuzione  pensionabile  previsto per l'assicurazione
predetta.
  Il comma 3 dell'articolo in esame prevede un graduale allineamento,
con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu'
elevate, e con scaglionamento riferito alla meta'  delle  percentuali
di riduzione.
  Di  conseguenza,  come  precisato  nella  gia' citata circolare del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.  46/1993,  per  il
quinquennio   decorrente  dal  1   gennaio  1993  la  percentuale  di
riduzione per le aliquote previste dall'ordinamento statale  e'  pari
al 27,50%.
      --------------------------------------------------------
             (a)  Alla  pensione  diretta  va  aggiunta  l'indennita'
          integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 ai sensi
          della normativa in vigore alla data del 31 dicembre 1992.
  La quota di retribuzione pensionabile media alla quale deve  essere
applicata  l'aliquota  di rendimento ridotta e' quella eccedente, per
l'anno 1993, l'importo di lire 101.602.500 annue.
  Detto importo e' il risultato  dell'incremento  del  90  per  cento
della   retribuzione   pensionabile   base   pari  a  53.475.000  che
costituisce il limite determinato per il 1993.
  Per apportare alle aliquote di pensionabilita' una  riduzione  pari
alla meta' di quella prevista per il regime generale INPS puo' essere
applicato, nel periodo 1993-1997, il coefficiente 0,725.
  Conseguentemente,  la  formula per la determinazione della pensione
di cui al paragrafo precedente, per  effetto  della  riduzione  delle
aliquote di rendimento, e' la seguente:
 
            Pd = Ru 118% A + 101.602.500 118% (A1 - A) +
              (Rm - 101.602.501) 118% (0,725 (A1 - A))
 
  Per una migliore comprensione si fa riferimento all'esempio n. 2.
DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E
   AUTONOMO (art. 10).
  I  criteri applicativi della nuova disciplina concernente il cumulo
tra pensioni e  redditi  da  lavoro  dipendente  e  autonomo  saranno
oggetto  di  successive  istruzioni,  considerato  che essa non trova
immediata applicazione.
  E' opportuno precisare con riferimento al comma 8 che  l'esclusione
dall'applicazione   delle   norme   in  materia  di  cumulo  previste
dall'articolo in esame opera nei confronti dei titolari  di  pensione
alla  data  del  31  dicembre  1993 e dei dipendenti che ottengono il
trattamento di pensione nel corso del 1994 a condizione  che  abbiano
maturato  i  requisiti  contributivi  utili  ai  fini del trattamento
medesimo alla data del 31 dicembre 1993.
TRATTAMENTI DI PENSIONE DA ATTRIBUIRE NEL CORSO DELL'ANNO 1993.
  Per l'anno 1993 gli  uffici  competenti,  in  attesa  di  apportare
modifiche alle procedure in uso, possono provvedere alla liquidazione
dei  trattamenti  provvisori  di  pensione  sulla base delle norme in
vigore  al  31  dicembre  1992.  Tale   circostanza   dovra'   essere
evidenziata  in calce ai provvedimenti stessi, che, pertanto, restano
suscettibili  di  variazione  positiva   o   negativa   per   effetto
dell'applicazione della nuova normativa.
  Per  quanto  attiene,  infine,  all'applicazione  di  benefici  che
comportano aumenti di  retribuzione  all'atto  della  cessazione  dal
servizio,  quali  quelli combattentistici, o conseguenti a promozioni
alla qualifica superiore all'atto del collocamento a  riposo,  si  fa
riserva   di   apposite  istruzioni  per  la  loro  attribuzione  con
riferimento alla quota "B" del trattamento di pensione.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di   portare   a
conoscenza   dei   dipendenti   uffici  i  contenuti  della  presente
circolare.
                                                 Il Ministro: BARUCCI