Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 di pari data, sono state introdotte, in attuazione dell'art. 3 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, disposizioni recanti sostanziali modifiche al sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Le nuove norme si riferiscono sia al regime dell'assicurazione generale obbligatoria (titolo I), sia alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive (titolo II) nonche' a disposizioni di carattere generale (titolo III) che riguardano tutte le gestioni previdenziali. Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la uniforme applicazione, da parte delle amministrazioni ed uffici interessati, delle disposizioni di piu' immediata efficacia per la parte relativa all'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato, disposizioni entrate in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli. In via preliminare si ritiene opportuno precisare la corrispondenza della terminologia utilizzata per la individuazione dei diversi trattamenti di quiescenza nel decreto legislativo n. 503/1992, con quella indicata dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: pensione di vecchiaia: trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio o per il raggiungimento del limite massimo di quaranta anni di servizio utile ai fini del diritto a pensione; pensione d'invalidita': trattamento spettante ai dipendenti cessati dal servizio per inabilita' assoluta e permanente ovvero per inabilita' alle mansioni del posto ricoperto, derivanti o meno da causa di servizio; pensione di anzianita': trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti cessati dal servizio per dimissioni, per decadenza o per destituzione dall'impiego, che abbiano comunque maturato i requisiti minimi stabiliti per il diritto a pensione; pensione ai superstiti: trattamento di riversibilita' spettante ai congiunti del dipendente o del pensionato. Inoltre, le espressioni "requisiti assicurativi e contributivi" od "anzianita' assicurativa e contributiva", piu' volte ripetute nel citato decreto legislativo, vanno sostituite rispettivamente con le definizioni "servizio effettivo" e "servizio utile" indicate dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Cio' in relazione alle peculiarita' del rapporto di impiego delle varie categorie di personale civile e militare, comprese quelle ricondotte alla disciplina civilistica e contrattuale dal decreto legislativo n. 29/1993, per quanto concerne il rapporto medesimo, peculiarita' che incidono nella determinazione del periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione, come il riconoscimento "ope legis" di particolari periodi, le maggiorazioni previste da apposite norme ecc .. Le disposizioni del citato art. 40 stabiliscono che nel "servizio effettivo" sono compresi tutti i servizi computabili in quiescenza per effetto di specifiche disposizioni o a seguito di riunione, ricongiunzione o di riscatto. Nel "servizio utile" vanno ricompresi gli aumenti nel computo dei servizi previsti dal Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e da altre particolari disposizioni. Rimangono in vigore le disposizioni sull'arrotondamento contenute nello stesso art. 40. Pertanto, nel caso che le disposizioni del decreto legislativo n. 503/1992 richiedano la verifica dei requisiti prescritti per il diritto a pensione ad una data stabilita, quale ad esempio quella del 31 dicembre 1992, il "servizio effettivo" espresso in anni, mesi e giorni dovra' essere considerato a tale data e successivamente arrotondato. Nei casi in cui il decreto legislativo in esame fa riferimento alle "anzianita' contributive e assicurative" maturate alla data del 31 dicembre 1992, i servizi riscattati o ricongiunti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati, vanno considerati in relazione al periodo temporale al quale gli stessi si riferiscono. ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (art. 5). Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 5, comma 1, rinvia alle disposizioni del precedente art. 1 che fissano nuovi limiti di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale, elevando con gradualita' quelli in vigore al 31 dicembre 1992, da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne, come indicato nella tabella A annessa al decreto n. 503/1992 e riportata in allegato. Con lo stesso comma vengono confermati, se piu' elevati, i limiti di eta', vigenti alla data del 31 dicembre 1992, per il collocamento a riposo d'ufficio nei singoli ordinamenti del pubblico impiego. Si precisa che la differenziazione dei limiti di eta' tra uomini e donne riguarda gli ordinamenti nei quali tale differenziazione sussiste in relazione alla normativa vigente al 31 dicembre 1992. Con i successivi commi 2 e 3, si conferma la disciplina previgente in materia di limiti di eta' per il pensionamento nei confronti delle particolari categorie di dipendenti del settore pubblico e privato tassativamente indicate. Circa la applicazione, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, delle disposizioni che consentono la facolta' di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che detta facolta', ove esercitabile, non influisce sulla retribuzione pensionabile e sul limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative. Conseguentemente rimangono inalterate nel settore pubblico le aliquote di pensionabilita' in vigore alla data del 31 dicembre 1992. REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA (art. 6). L'art. 6, comma 1, dispone l'applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della disciplina stabilita dal precedente art. 2 per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale obbligatorio, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione. Tali limiti vengono estesi anche agli ordinamenti pensionistici del settore pubblico, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi se piu' elevati. In fase di prima applicazione l'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione opera con gradualita' in ragione di un anno ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2001, data dalla quale i nuovi limiti operano a regime. Detta gradualita' viene stabilita in base alla tabella B annessa al decreto n. 503/1992 e riportata in allegato. Conseguentemente, l'innovazione recata dal decreto n. 503/1992 sostituisce il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte relativa alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' del personale civile ed i commi 1 e 2 del successivo art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, concernenti il personale militare. Si devono intendere modificate dalla nuova disciplina sui limiti di contribuzione stabiliti per la pensione normale anche le disposizioni contenute nell'art. 219 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 relative al personale dell'ex Ente Ferrovie dello Stato, ora Societa' per azioni. La previgente normativa continua a trovare applicazione nei confronti del personale che ha maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione. Rimangono immutati i requisiti previsti per i casi di cessazione dal servizio diversi da quelli per raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio ed, in particolare, per infermita' non dipendente da causa di servizio nonche' per il diritto alla pensione di riversibilita'. In via transitoria, per il personale che ha maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale da non consentire, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di eta', il raggiungimento della nuova anzianita' minima prevista per il diritto a pensione, si procede alla corrispondente riduzione di quest'ultima fino al limite di servizio richiesto dalla normativa in vigore alla predetta data del 31 dicembre 1992. PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' (art. 8). L'applicazione della nuova disciplina prevista dal decreto legislativo n. 503/1992 per i pensionamenti di anzianita' nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale si presenta, con riferimento alla data del 31 dicembre 1992, nei seguenti tre casi: 1) soggetti che hanno maturato il requisito di servizio prescritto alla predetta data per la pensione anticipata di anzianita' rispetto all'eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio; 2) soggetti che hanno maturato una anzianita' di servizio non superiore a otto anni; 3) soggetti che hanno maturato una anzianita' di servizio compresa tra nove anni e i limiti di servizio stabiliti per le singole categorie di dipendenti statali dalle disposizioni in vigore alla predetta data del 31 dicembre 1992. Per il personale di cui al punto 1) e' consentito il mantenimento del diritto alla pensione anticipata di anzianita' alle condizioni stabilite dalla previgente normativa anche per le cessazioni dal servizio successive alla data del 31 dicembre 1992. Per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina si trovano nelle condizioni previste al punto 2), il requisito minimo di servizio per la pensione anticipata di anzianita', viene elevato a 35 anni in tutti i casi. Nei confronti del personale indicato al punto 3) che ha maturato, alla data del 31 dicembre 1992, un periodo di servizio compreso tra nove anni e il limite fissato dalla previgente normativa, il numero di anni mancanti al raggiungimento di quest'ultimo limite viene aumentato applicando i coefficienti indicati nella tabella C annessa al decreto legislativo n. 503/1992 che si riporta in allegato. Per l'applicazione dei coefficienti in questione, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, che consente l'arrotondamento delle frazioni d'anno del servizio effettivo e del servizio utile, ai fini del diritto e della misura della pensione, e' stata predisposta la tabella D allegata alla presente circolare, considerando il coefficiente corrispondente all'anzianita' contributiva di venti anni. Nel caso della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, l'esercizio del diritto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 con il relativo differimento del pagamento della pensione, introdotto con l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, viene consentito mediante l'applicazione dei nuovi limiti indicati nella tabella E, sia per la cessazione del rapporto di lavoro sia per la decorrenza e la misura della pensione. Per le dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere almeno quindici anni di servizio rimane invariato il previgente limite di venti anni ai fini del diritto e della misura della pensione a condizione che si avvalgano del predetto beneficio entro il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto limite. Nei casi in cui le stesse, trascorso tale limite, permangano in attivita', resta la facolta' di usufruire dell'aumento di servizio e del relativo differimento del pagamento della pensione per il raggiungimento delle nuove anzianita' occorrenti per la misura e la corresponsione della pensione cosi' come indicate nella richiamata tabella E. Si precisa che il requisito di dipendente "coniugata o con prole a carico" deve essere posseduto alla data di cessazione dal servizio. Per quanto attiene, inoltre, al termine del periodo di differimento del pagamento della pensione, stabilito dal citato art. 10 comunque al compimento del cinquantacinquesimo anno, si evidenzia che tale limite di eta' va gradualmente elevato in relazione ai nuovi limiti indicati nella tabella A (donne) in precedenza richiamata. Le norme contenute nell'articolo in esame devono essere collegate con quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, con le quali e' stata sospesa l'applicazione, fino al 31 dicembre 1993, delle disposizioni concernenti il diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita'. In particolare, la norma prevista dal comma 2- ter del citato art. 1 consente di conseguire il pensionamento anticipato di anzianita' alla data del 1 settembre dell'anno in cui il dipendente, in possesso dei prescritti requisiti di anzianita', ne faccia richiesta. Detta disposizione opera per l'intero periodo transitorio della nuova disciplina, fino alla data in cui per tutto il personale sara' richiesto per il diritto alla pensione anticipata l'anzianita' di servizio di trentacinque anni. Inoltre, la norma contenuta al comma 2-quinquies, limitatamente a coloro che alla data del 31 dicembre 1992 erano gia' in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianita', consente l'accesso alla pensione stessa a decorrere dal 1 gennaio 1994. In base a tale norma gli interessati possono conseguire il trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994. Si ritiene opportuno rammentare che ai sensi del ripetuto art. 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 384/1992, come modificato dalla legge di conversione n. 438/1992, sono esclusi dalle limitazioni stabilite per le pensioni di anzianita', i trattamenti relativi al personale che possa far valere una anzianita' contributiva o di servizio utile non inferiore a quaranta anni. Inoltre nei casi di differimento della pensione alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 17/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 79/1983, la decorrenza del differimento deve coincidere con la decorrenza del trattamento di pensione dovuto agli altri dipendenti nei cui confronti non opera tale disposizione; cio' in relazione a quanto disposto dai sopra indicati commi 2- ter e 2-quinquies. NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA DIRETTA (articoli 7 e 13). Il decreto legislativo reca profonde innovazioni relativamente al sistema di determinazione dei trattamenti del regime generale e delle forme sostitutive ed esclusive. In particolare, la base di calcolo della pensione, costituita dall'ultimo stipendio e dagli altri assegni o indennita' pensionabili percepiti all'atto della cessazione dal servizio, viene sostituita dalla media delle retribuzioni pensionabili relativa ai periodi di riferimento indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7. Si precisa che la media delle retribuzioni pensionabili in luogo dell'ultima retribuzione trova applicazione in tutti i casi di liquidazione delle pensioni sia normali che privilegiate spettanti ai dipendenti civili e militari dello Stato. E' necessario definire preliminarmente il periodo di riferimento che e' costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione e il 1 gennaio 1993. Per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianita' contributiva, ovvero un periodo di servizio utile, pari o superiore a quindici anni, il suindicato periodo di riferimento e' limitato agli ultimi dieci anni precedenti la data di decorrenza della pensione. Nella prima fase di applicazione della nuova normativa (1 gennaio 1993-31 dicembre 2012) si opera una riduzione pari al 50 per cento del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, considerando le retribuzioni immediatamente precedenti la data di cessazione dal servizio. Visto il richiamo esplicito ai mesi contenuto nel gia' citato art. 7, comma 3, il periodo di riferimento risulta, a regime, pari a centoventi mesi e, nella fase transitoria, ove operata la riduzione pari al 50 per cento si ottenga un numero non intero, occorre arrotondare per difetto. Per i dipendenti in possesso alla data del 31 dicembre 1992 di un servizio utile inferiore a quindici anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile e' pari a quello compreso tra la data del 1 gennaio 1993 e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Il comma 4 del medesimo art. 7 dispone che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le retribuzioni pensionabili da considerare nei periodi di riferimento sopra specificati formano oggetto di rivalutazione prendendo a base la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T. tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato. Per la uniforme applicazione di tale indicizzazione, che comunque non interessa i casi di pensionamento aventi decorrenza anteriore all'anno 1995, sono state fornite istruzioni uniformi per tutte le gestioni previdenziali da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 46 - prot. 60827 del 28 aprile 1993. Per tale argomento si fa comunque riserva di successive specifiche istruzioni. Occorre precisare che le voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabile sono quelle espressamente previste dalla normativa in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato, vale a dire lo stipendio e le altre indennita' esplicitamente defi- nite dalla legge utili a pensione. Ai fini del calcolo della retribuzione media, si evidenzia che la stessa e' determinata dalla somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento precedentemente individuato. In concreto puo' farsi riferimento alla seguente formula: R'p . m' + R"p . m" + ... Rm = _________________________ m' + m" + ... dove: Rp: = retribuzione pensionabile goduta nel periodo di riferimento. m': numero dei mesi in godimento della R"p m": numero dei mesi in godimento della RAp Considerato che non vengono modificate le aliquote di pensionabilita' previste dalle disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1992, che si riportano nell'allegato F con riferimento al personale civile dello Stato, si indicano i nuovi termini di calcolo della pensione annua lorda diretta, secondo quanto previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 13 del decreto legislativo in esame. L'importo di tale pensione e' determinato dalla somma di due quote "A" e "B", la prima corrispondente agli anni di servizio utili maturati al 31 dicembre 1992 e la seconda pari agli anni di servizio utili resi dal 1 gennaio 1993 alla cessazione dal servizio. Per l'arrotondamento ad anni da operare nella quota "A" si procede con il criterio indicato all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 portando in detrazione o sommando alla quota "B" i mesi e i giorni rispettivamente arrotondati per eccesso o per difetto. Il predetto criterio viene inoltre utilizzato per l'arrotondamento ad anni della quota "B". In ogni caso la somma della quota "A" e della quota "B" devono coincidere con il totale degli anni di servizio utile a pensione. Nei casi in cui la pensione debba essere liquidata a dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere servizi utili pari o maggiori a quaranta anni, ovvero pari o maggiori a quelli previsti dai singoli ordinamenti per il massimo della pensione, la pensione stessa sara' determinata sulla base della sola normativa in vigore anteriormente al 1 gennaio 1993. La formula per la determinazione della pensione per la cessazione dal servizio successive al 1 gennaio 1993 puo' essere espressa come segue: Pd = Ru 118% A + Rm 118% (A1 - A) dove: Pd: pensione diretta ( a). Ru: ultima retribuzione pensionabile stabilita dalla normativa in vigore alla data del 31 dicembre 1992. A: aliquota di pensionabilita' corrispondente agli anni di servizio utile ai fini della misura della pensione alla data del 31 dicembre 1992. Rm: retribuzione pensionabile media risultante dall'applicazione del comma 4 dell'art. 7 alle retribuzioni pensionabili comprese nel periodo di riferimento definito nei precedenti commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7. A1: aliquota di pensionabilita' corrispondente agli anni di servizio utili ai fini della misura della pensione alla data di cessazione dal servizio. A maggior chiarimento si rimanda all'esempio n. 1. ALIQUOTE DI RENDIMENTO (art. 12). L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, la riduzione dell'aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificata dallo stesso art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del superamento del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione predetta. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede un graduale allineamento, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' elevate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione. Di conseguenza, come precisato nella gia' citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 46/1993, per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1993 la percentuale di riduzione per le aliquote previste dall'ordinamento statale e' pari al 27,50%. -------------------------------------------------------- (a) Alla pensione diretta va aggiunta l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 ai sensi della normativa in vigore alla data del 31 dicembre 1992. La quota di retribuzione pensionabile media alla quale deve essere applicata l'aliquota di rendimento ridotta e' quella eccedente, per l'anno 1993, l'importo di lire 101.602.500 annue. Detto importo e' il risultato dell'incremento del 90 per cento della retribuzione pensionabile base pari a 53.475.000 che costituisce il limite determinato per il 1993. Per apportare alle aliquote di pensionabilita' una riduzione pari alla meta' di quella prevista per il regime generale INPS puo' essere applicato, nel periodo 1993-1997, il coefficiente 0,725. Conseguentemente, la formula per la determinazione della pensione di cui al paragrafo precedente, per effetto della riduzione delle aliquote di rendimento, e' la seguente: Pd = Ru 118% A + 101.602.500 118% (A1 - A) + (Rm - 101.602.501) 118% (0,725 (A1 - A)) Per una migliore comprensione si fa riferimento all'esempio n. 2. DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO (art. 10). I criteri applicativi della nuova disciplina concernente il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo saranno oggetto di successive istruzioni, considerato che essa non trova immediata applicazione. E' opportuno precisare con riferimento al comma 8 che l'esclusione dall'applicazione delle norme in materia di cumulo previste dall'articolo in esame opera nei confronti dei titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1993 e dei dipendenti che ottengono il trattamento di pensione nel corso del 1994 a condizione che abbiano maturato i requisiti contributivi utili ai fini del trattamento medesimo alla data del 31 dicembre 1993. TRATTAMENTI DI PENSIONE DA ATTRIBUIRE NEL CORSO DELL'ANNO 1993. Per l'anno 1993 gli uffici competenti, in attesa di apportare modifiche alle procedure in uso, possono provvedere alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 1992. Tale circostanza dovra' essere evidenziata in calce ai provvedimenti stessi, che, pertanto, restano suscettibili di variazione positiva o negativa per effetto dell'applicazione della nuova normativa. Per quanto attiene, infine, all'applicazione di benefici che comportano aumenti di retribuzione all'atto della cessazione dal servizio, quali quelli combattentistici, o conseguenti a promozioni alla qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo, si fa riserva di apposite istruzioni per la loro attribuzione con riferimento alla quota "B" del trattamento di pensione. Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici i contenuti della presente circolare. Il Ministro: BARUCCI