IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma
della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 89.461
miliardi;
  Visto  il  proprio decreto n. 100675 in data 21 maggio 1993, con il
quale e' stata disposta un'emissione di certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  della  durata di sette anni, fino all'importo
massimo di nominali lire 1.500  miliardi,  con  godimento  1   giugno
1993,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Visto il proprio decreto n. 100730 in data 7 giugno  1993,  con  il
quale  e'  stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative
all'emissione dei suddetti certificati  di  credito  del  Tesoro  per
l'importo di lire 1.000 miliardi, interamente essegnati;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre una riapertura delle sottoscrizioni  relative  alla  cennata
emissione;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  la  riapertura  dele
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1  giugno 1993, di  cui  al  decreto
ministeriale  del  21  maggio  1993  citato  nelle  premesse,  per un
ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.