IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.461 miliardi;
  Visti i propri decreti 21 maggio 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 17 giugno 1993, n. 140 e 7 giugno 1993
in  corso  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con i quali e'
stata  disposta  rispettivamente  l'emissione  della  prima  e  della
seconda  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 11% - 1  giugno
1993/2003;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali - 1  giugno 1993/2003, da destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 11% - 1  giugno 1993/2003, per un importo  di  lire  3.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15  del  predetto  decreto  ministeriale  21  maggio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  dicembre ed il  1   giugno  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  giugno 1993/2003.