IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto   il  proprio  provvedimento  11  giugno  1993  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 6 luglio  1993  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la  Banca d'Italia e' variata dal 10,00 per cento al 9,00 per
cento.
  Per le operazioni relative alle cambiali agrarie  emesse  ai  sensi
dell'art.  6  della  legge  5  luglio 1928, n. 1760, la ragione dello
sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.
  Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  del
tesoro del 22 dicembre 1991.