IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 11 giugno 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 6 luglio 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 10,00 per cento al 9,00 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento. Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.