AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Per gli interventi urgenti di consolidamento e restauro del Complesso Monumentale della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano, nonche' per la ricostruzione e il ripristino della sede dell'Accademia dei Georgofili in Firenze, ivi compresi gli oneri per il recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico e bibliografico, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (a). 2. L'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 e' posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 (b). Il relativo importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ____________ (a) Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica), in corso di conversione in legge, prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22 maggio 1993, n.d.r. ), la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui". (b) Il D.L. n. 428/1982 reca misure urgenti per la protezione civile.